Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
DIRITTI SOGGETTA A PRISTRAZIONE 02131/03 ESENTE DA BO QUA IPAH ZION R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LEGGE PINTO SEZIONE PRIMA CIVILE PERSONE GIURIDICHE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12719/02 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 4827 Cron. Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 624 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Ud. 12/11/2002 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONALZOO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 2002 che lo rappresenta e difende ope legis;
2048
- controricorrente -
1 avversO il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 21/12/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Consigliere Dott. Mario udienza del 12/11/2002 Rosario MORELLI;
udito ilper ricorrente l'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO sul ricorso proposto, ai sensi 1. Pronunciando dell'art. 2 della 1. n. 89 del 2001, dalla s.r.l. Bo- nalzoo, nei confronti del Ministero della Giustizia, per lamentare l'eccessiva, non ragionevole, durata di un processo civile nel quale essa era stata parte, l'adita Corte di appello di Venezia, con decreto del 21 dicembre 2001, ha respinto la domanda di equa ripara- zione per assoluto difetto di prova di alcun danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale (nelle forme riferi- bili alla persona giuridica), conseguente alla denun- ciata protrazione della procedura. Contro questa decisione la AL ricorre ora per 2 cassazione. Resiste il Ministero con controricorso.
2. L'impugnazione, che si compone di un unico com- plesso motivo, non può essere accolta. In tesi della ricorrente avrebbe errato la Corte di merito nel respingere la domanda per difetto di prova del danno, anche non patrimoniale, atteso che nel pa- radigma della fattispecie riparatoria disciplinata dal- la legge Pinto, sul modello (e in funzione) della tute- la apprestata dalla Convenzione europea al diritto dell'uomo alla ragionevole durata del processo - la du- rata eccessiva della procedura (che, nella fattispecie, a torto il Collegio ex quo avrebbe omesso di accertare) costituirebbe, di per sè, l'illecito che da titolo all'equa riparazione. Ma questa lettura della normativa di riferimento come da questa Corte già dimostrato con le sentenza nn 11987, 11046 del 2002, alle cui più diffuse argomenta- zioni si rinvia non può essere condivisa. L'art. 2 della citata 1. n. 89 del 2001 adottato in sintonia con il novellato art. 111 Costituzione, là dove questo stabilisce che "la legge" assicura la ra- gionevole durata del processo attribuisce, infatti, a diritto ad una equa riparazione solo a "chi ha su- bito un danno", patrimoniale non patrimoniale "per○ effetto" della violazione della Convenzione sotto il 3 profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6 L. 89/01. Dal che, appunto, la necessità della dimostrazione del danno in concreto conseguente alla protrazione ec- cessiva del processo: in presenza del quale soltanto sorge dunque, fuori da ogni preteso automatismo, il di- ritto a pretendere la "riparazione” per cui ora si con- troverte. Nè è sostenibile che questa soluzione non sia coe- rente con il quadro di tutela apprestato dalla Conven- zione europea cui come si sottolinea il nostro le- gislatore ha inteso uniformarsi. Anche la Convenzione non prevede, invero, un risto- ro automatico per il mero fatto della durata eccessiva del processo, allema, a sua volta, fa riferimento "conseguenze della violazione del termine ragionevole di durata, rimettendo al diritto interno "di rimuovere" quelle (eventuali) conseguenze (art. 41) e prevedendo (solo) in via sussidiaria che la stessa Corte europea accordi, "se del caso", una equa soddisfazione alla parte lesa, ove al diritto nazionale sia manchevole. Nè è sostenibile che alla accertata violazione del termine di ragionevole durata del processo, anche in difetto di prova di un danno conseguitone alla parte, debba comunque conseguire la condanna del ministero convenuto "a dare pubblicità alla violazione", con il corollario della sua soccombenza agli effetti del rego- lamento delle spese. L'art. 2 1. 89/01, all'uopo invocato, prevede ben- sì, infatti, il possibile ricorso ad "adeguate forme di pubblicità della violazione" ma solo come forma sussi- diaria di riparazione del danno non patrimoniale, e quindi sempre in presenza, e non prescindendo, come si pretende, dall'esistenza di un siffatto danno.
3. Correttamente, quindi, alla luce dei richiamati principi, la Corte Veneziana ha attribuito rilievo ostativo assorbente, nella fattispecie, alla mancata dimostrazione, ed anche allegazione, del preteso danno non patrimoniale. Il che è tanto più esatto nel caso in esame a fronte di una pretesa riparatoria avanzata da persona giuridica. Nei confronti della quale il danno non patrimoniale è bensì configurabile, ma solo in pre- senza di violazione di quei diritti fondamentali (alla immagine, al prestigio) dei quali sia riconoscibile la titolarità anche a soggetti privi del connotato della fisicità: non operando, in questo caso quelle presun- zioni, basate su comuni e diffuse nozioni di psicolo- gia, degli effetti in termini di ansia stress, patema che l'eccessiva durata del processo può pro- d'animo all'evidenza, solo nella persona fisica (cfr. vocare, n. 11573/02).
4. Il ricorso va pertanto respinto. Possono compensarsi tra le parti le spese di qu esto giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 12 novembre 2002. Il Consigliere estens Il Presidente (Mario Rosario Morell (Mario Delli Priscobi) Ma ll oli ESENTE DA BOLLI E DIRITTI MATERIA EQUA RIPARAZIONESOGGETTA A REGISTRAZIONE CONTE SUPREM Prima Se Civie Depositate Cancelleria # 13 FEB 2003. ERE IL CANCELLIERE IS Passingm Domines CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16-5-2003 serie 4 al n. 19030 varsate € 129.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) COLLABORATORE DICANCELLERIA Roberto Ricc