Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASQAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio, IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 155 REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO02 556/02 1122 FEB 2002 LA CORT ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CON CH Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 3195/99 Consigliere Cron. 6203 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 685 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 07/06/01 Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA 13000 CANCELLERIA sul ricorso proposto da: NI US, TT IC IA, VI LU, NI SA, MB CO, RO MADDALENA, DG720134 elettivamente domiciliati in ROMA VLE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato ROTTI OSCAR, che li difende unitamente agli avvocati BONATTI GABRIELE, INZITARI BRUNO, giusta delega in atti;
ricorrenti contro persona dell'Amm.re PP COND RESIDENZA ADENin AN ITALO, CERRATO LU, SISMONDIGATTEL, 2001 AN, AC NO, AZ RO, IA - 960 ROMILDA, SA AR, ZA NN, AZOTTA RI, -1- BO RO, AN RN, LO AN, ZA AR, ZA NZ, AN IO, IN LI, IN MI AN DO, LI GI AR, OG OR, ZA AE, AZOTTA RI, RA NN AR, AS AN, EP OL, DR ND, LI AR, LU CO, RN GI, MP OS, DR IZ, AB NI, elettivamente domiciliati in Roma VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LANZILLOTTA, che li difende unitamente agli avvocati CO MARTELLA, ROBERTO SOLLAZZI, giusta delega in atti;
nonchè controricorrenti AB NI (per la 2 volta), IN BE, IN MI (per la 2 volta), IN GI, CE AR, AZ GIAMRO, CA AR, TI OL, AN IO (per la 2 volta), elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LANZILLOTTA, che li difende unitamente agli avvocati CO MARTELLA, ROBERTO SOLLAZZI, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
GL LA;
-2- intimata avverso la sentenza n. 2979/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato BONATTI Gabriele, difensore del l'accoglimentoricorrente che ha chiesto del ricorso;
udito 1'Avvocato LANZILLOTTA Antonio, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del 1° motivo del ricorso, accoglimento per quanto di ragione, del 2° e 3° motivo, assorbiti gli altri. -2-l SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinte denunce di nuova opera presenta- te al Pretore di Pavia, il Condominio "Residenza Aden", consistente in un complesso di villini ubicato a Siziano, nonché sei suoi componenti, con la successiva adesione di altri venti, chie- sero che fosse inibito a PP AN, Nicolet- ta SO TA, IG IN, RE BO, FR MB e DA OI di proseguire i lavori che avevano intrapreso per la costruzione di autorimesse sotterranee nei rispettivi loro lotti del comprensorio;
a sostegno dell'istanza i ricorrenti dedussero che l'innovazione comportava la violazione della clausola n. 2 contenuta nei vari atti di assegnazione, con la quale era stata costituita una servitus non aedificandi nei eragiardini e inoltre, a tutela dell'estetica, stata subordinata ogni modificazione delle unità immobiliari individuali all'approvazione dell'as- semblea, già per due volte negata agli intimati. Riuniti i procedimenti, il Pretore rimise le parti davanti al Tribunale di Pavia, competente per valore a conoscere la causa di merito, la quale fu riassunta dagli attori, per ottenere la condanna di PP AN, IC SO 3195/1999 3 TA, IG IN, RE BO, FR MB e DA OI alla riduzione in pristi- no, o in subordine al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio. I convenuti contrastarono la domanda, contestandone sotto ogni profilo la fondatezza. All'esito dell'istruzione, consistita nel- l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza dell'11 dicembre 1995 il Tribunale condannò PP AN, IC SO TA, IG IN, RE BO, FR MB e DA OI a eliminare le autorimesse che avevano realizzato nelle loro rispettive proprietà. Adita dai soccombenti, con sentenza del 6 no- vembre 1998 la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame, osservando che l'impugna- zione atteneva soltanto a una delle due autonome rationes decidendi poste a fondamento della pronuncia di primo grado, dato che gli appellanti avevano contestato che le opere in questione provocassero pregiudizi di carattere estetico, come il Tribunale aveva rilevato, ma non anche che dessero luogo alla violazione della servitù secondo quanto era stato pure di non edificare, 3195/1999 Mini ritenuto dal primo giudice. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso cassazione PP AN, IC SO per TA, IG IN, RE BO, FR MB e DA OI, in base a sette motivi. Hanno resistito con controricorsi il Condominio "Residenza Aden" e i suoi componenti indicati in epigrafe (nei confronti di alcuni dei quali era stata ordinata da questa Corte l'integrazione del mentre per altri era statacontraddittorio, disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di impugnazione). Sia i ricorrenti sia i resistenti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Tra i motivi di ricorso, nell'ordine imposto dalla logica giuridica, deve essere preso in considerazione prioritariamente il secondo, con cui PP AN, IC SO TA, IG IN, RE BO, FR MB e Madda- lena OI lamentano che la Corte di appello erro- neamente ha ritenuto che la sentenza di primo grado si basasse su due autonome e distinte rationes decidendi e che quindi il gravame doves- se investirle entrambe, essendo ognuna di per sé sufficiente a giustificare l'accoglimento della 3195/1999 5 domanda proposta dagli attori. La doglianza è fondata. Dalla lettura della sentenza del Tribunale che questa Corte può direttamente esaminare, trattandosi di verificare se realmente si sia formato il giudica interno che è stato ritenuto preclusivo della delibazione nel merito dei motivi di appello: cfr. Cass. 28 novembre 1989 n. - risulta chiaro che la questione relativa 5194 violazione della servitù non è stata in alla quella sede affrontata e risolta, né positivamen- te né negativamente. Nell'unico passo dedicato al punto, infatti, il giudice di primo grado si è limitato a osservare che «anche a voler ritenere, come sostenuto dai convenuti, che, essendo i box stati realizzati nel sottosuolo di proprietà esclusiva dei condomini (v. C.T.U.), non vi sia stata nella specie violazione della servitù non aedificandi nei giardini prevista nei singoli atti di assegnazione (atti che, in quanto sotto- scritti, vincolano ogni assegnatario), in ogni caso ricorre la violazione della succitata clau- sola nella parte in cui dispone che "è considera- to bene comune anche l'estetica delle singole unità immobiliari e delle facciate di ciascuna di 3195/1999 6 M esse, in ogni loro parte anche di proprietà esclusiva come le recinzioni dei giardini priva- ti, i balconi, infissi, griglie esterne, tetti ecc.; loro modifiche per rifacimenti e manuten- zioni sono pertanto soggetti ad approvazione dei comproprietari dell'intero complesso a maggioran- za numerica">>, per poi diffondersi sulle ragioni per cui doveva concludersi nel senso che nella specie quest'ultima prescrizione non era stata rispettata, a causa del «difetto di detta auto- rizzazione» e del «peggioramento sotto il profilo estetico» derivato dalla costruzione delle auto- rimesse in questione. Accennando al tema della violazione della servitù soltanto in una laconica proposizione concessiva ipotetica, senza affatto esporre i motivi che potessero indurre a conclu- dere in un senso о nell'altro, il Tribunale ha chiaramente mostrato di aver voluto non prendere posizione sul punto, ma prescinderne del tutto, dato che «in ogni caso>>> e quindi indipendente-- mente dalla soluzione di tale questione - la domanda degli attori risultava fondata per una diversa e decisiva ragione: l'accertata inosser- vanza della clausola n 2 degli atti di assegna- la salvaguardia zione, nella parte concernente 3195/1999 7 dell'estetica. Accolto pertanto il secondo motivo di ricor- restano assorbiti sia il primo (con cui si SO, sostiene che nell'atto introduttivo del giudizio di appello, in realtà, era stata sollevata anche la questione concernente la servitù) sia tutti gli altri (che comunque non avrebbero potuto avere ingresso in questa sede, in quanto attengo- 109T 129,11 no al merito della controversia, che non è stato SEST 20,66 delibato dal giudice di secondo grado). TOT. 148.77 La sentenza impugnata deve quindi essere cas- sata con rinvio ad altro giudice che si designa- in una diversa sezione della Corte di appello di Milano cui viene anche rimessa la pronuncia 77 sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte accoglie il secondo motivo di ricor- sen-dichiara assorbiti gli altri;
cassa la so;
tenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 22 novembre 2001 Моновитый опти IL CANCELLIERE 01 - Paolo Talarico 3195/1999 8 CANCELLERIADEPOSITAT FEB. 2002 Roma IL CANCELLERECT