CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16690 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16690 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 2 febbraio 2016 dal GIP del Tribunale di Cuneo in relazione a fattispecie di usura 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato IO TE. 2.1. Con l'unico motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla presenza di una reformatio in peius in relazione alle riduzioni operate in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'intervenuto risarcimento del danno rispetto a quanto avvenuto in primo grado. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Vincenzo Senatore - ha depositato conclusioni scritte chiedendo procedersi alla rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. Risulta infatti che le riduzioni di pena per la concessione delle attenuanti generiche e per l'avvenuto risarcimento del danno risulta - in primo grado - pari ad anni uno e - in appello - pari a mesi otto. Risulta dunque palese che - in tale passaggio del calcolo della pena - vi sia stata una reformatio in peius. Infatti, nella sentenza di secondo grado - introdotto dal solo imputato - vi era stato unicamente il riconoscimento di una ulteriore aggravante e quindi non sussistevano i presupposti per alcun trattamento deteriore o diverso rispetto a quanto avvenuto in primo grado. 2. In accoglimento del motivo di ricorso, la pena deve essere così determinata: pena base: anni due di reclusione ed Euro 5000,00 di multa;
ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l'attenuante del risarcimento del danno a anni uno ed Euro 2400 di multa (la pena pecuniaria è stata calcolata secondo la più favorevole disposizione contenuta nella sentenza di secondo grado); ulteriormente ridotta per l'ulteriore attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod pen a mesi otto di reclusione e Euro 1600 di multa, aumentata per la continuazione interna a mesi dieci di reclusione e Euro 2100 di multa;
ridotta per il rito a mesi sei e giorni venti di reclusione e Euro 1400,00 di multa.
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi sei giorni 20 di reclusione ed euro 1400 di multa Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 Il Consigli re estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16690 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 2 febbraio 2016 dal GIP del Tribunale di Cuneo in relazione a fattispecie di usura 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato IO TE. 2.1. Con l'unico motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla presenza di una reformatio in peius in relazione alle riduzioni operate in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'intervenuto risarcimento del danno rispetto a quanto avvenuto in primo grado. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Vincenzo Senatore - ha depositato conclusioni scritte chiedendo procedersi alla rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. Risulta infatti che le riduzioni di pena per la concessione delle attenuanti generiche e per l'avvenuto risarcimento del danno risulta - in primo grado - pari ad anni uno e - in appello - pari a mesi otto. Risulta dunque palese che - in tale passaggio del calcolo della pena - vi sia stata una reformatio in peius. Infatti, nella sentenza di secondo grado - introdotto dal solo imputato - vi era stato unicamente il riconoscimento di una ulteriore aggravante e quindi non sussistevano i presupposti per alcun trattamento deteriore o diverso rispetto a quanto avvenuto in primo grado. 2. In accoglimento del motivo di ricorso, la pena deve essere così determinata: pena base: anni due di reclusione ed Euro 5000,00 di multa;
ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l'attenuante del risarcimento del danno a anni uno ed Euro 2400 di multa (la pena pecuniaria è stata calcolata secondo la più favorevole disposizione contenuta nella sentenza di secondo grado); ulteriormente ridotta per l'ulteriore attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod pen a mesi otto di reclusione e Euro 1600 di multa, aumentata per la continuazione interna a mesi dieci di reclusione e Euro 2100 di multa;
ridotta per il rito a mesi sei e giorni venti di reclusione e Euro 1400,00 di multa.
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi sei giorni 20 di reclusione ed euro 1400 di multa Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 Il Consigli re estensore