Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11258 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
per diritti € 0,77 IN NOME DEL POZO IT HANO11258/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA 3.1 LUG. 2002 IL CANCELLIEREA CORTE PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 4377/00 Consigliere Rep. 2923 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere rel. Cron. 28865 dott. Michele LO PIANO dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud.
7.5.2002 dott. RI Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da FR PA, domiciliata in Roma presso la Corte di Cassazione, difesa dall'avv. Cesare Frau, con studio in SS (07100), Via Mazzini n. 1, giusta delega in atti. ricorrente
contro
ST RI EL. intimata avverso la sentenza n. 530/99 del Tribunale di SS, emessa il 15 ottobre 1999 e depositata il 25 ottobre 1999 (R.G. 1998/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
1060/2002 Oggetto: Locazione udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott., che ha conclu- so per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo FR PA, quale conduttrice di un immobile, convenne in giudizio davanti al pretore di SS ST EL della quale chiese la condanna alla restituzione delle somme pagate in più, ri- spetto al canone effettivamente dovuto, previa determinazione del canone stesso, ed al rimborso di somme sostenute per miglioramenti apportati all'immobile. Il Pretore respinse la domanda ed il Tribunale di SS, da- vanti al quale la FR aveva impugnato la sentenza del Pretore, dichiarò, in applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c., l'improcedibilità dell'appello per non avere rinvenuto in atti, al momento della deci- sione, la copia della sentenza impugnata, benché la stessa risultasse depositata all'atto della presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di SS ha proposto ricorso FR PA. L'intimata ST RI EL non ha svolto attività di- fensiva. Motivi della decisione Con i tre motivi di ricorso, che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente, si deduce che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello: a) per- ché la sentenza impugnata era stata regolarmente depositata insieme 2 all'atto introduttivo del giudizio;
b) perché, trattandosi di causa tratta- ta con il rito del lavoro, applicabile alle cause in materia di locazio- ne, il giudice avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., invitare l'appellante a depositare la copia della sentenza non rinvenuta in atti;
c) perché anche nel rito ordinario avrebbe dovuto essere adottata la medesima soluzione. Il ricorso è fondato. La causa, stante il suo oggetto, è stata trattata con il rito del lavoro. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito delle cause di lavoro, la mancata produzione della sentenza impugna- ta, in sede di deposito del ricorso in appello (e quindi a maggior ra- Cul gione nei casi in cui la sentenza sia stata prodotta e successivamente non rinvenuta in atti) non determina l'automatica declaratoria dell'im- procedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348, secondo comma cod. proc. civ., ma comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli atti di causa, deve ordinare all'appellante, a norma dell'art. 421, stesso codice, il detto deposito e poi, in caso di inosservanza del- l'ordine, con la persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, rigettare nel merito l'impugnazione (v., in tal senso, Cass. sez. un. 14 dicembre 1999, n. 899; Cass. sez. un. 28 febbraio 1992, n. 2438; Cass. sez. un., 22 marzo 1983 n. 2007; e più di recente Cass. sez. lav. 18 maggio 2001, n. 6805). Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, che provvederà an- 3 che in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso;
cas- sa la sentenza impugnata e rinvia, anche per provvedere in ordine alla spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 7 maggio 2002. Garan Fiducia Il Presidente Il Consigliere est. Систрои ERE C1 Dott.ssa RI Aiello IL CANCE Depositata in Cancelleria Oggi, 30.7. 02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa RI Aiello 109T129,11 456T 10,33 TOT. 139,44 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in datd..B.SEL 2002erie 4. 38937 versate €. 139,44 al n...... CENTOTRENTANOVE/44 (euro. p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa RI Grazia D OPPO) E Il Responsabile Serviajo A Gludiatari T (Dr. M. RACCICHANI) A R E L L E D 4