Sentenza 24 gennaio 2001
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- 1. Legittimo non subordinare patrocinio a spese dello stato a fondatezza della difesa, anche in appello (Corte Cost. 458/02)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2001, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Reg. gen. N° 1083009 70/0 1 1 Udienza del 21 settembre 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Oggetto: violazione distanze legali. Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA 3000 per diritti L. 24 GEN. 2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERF CANCEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON. 1987 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 300 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFAELE CORONA Presidente LIRE 3000 Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. ANCELLERIA Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere CG575524 Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA u M sul ricorso proposto da: MA DI CA CHIACCHIO SOFIA ved. HI. HI FILOMENA, Machest copie dai mylou tald's HI GAETANO, HI TOMMASO, elettivamente 3000 domiciliatl in Roma, via di Santa MA Maggiore n. 112, presso l'avv. Aldo di De diritti Lauro, difesi dall'avv. Erik Furno e dall'avv. Ernesto Procaccini in forza di CANCE mandato in atti;
LIRE 1500
- ricorrenti -
CANCELLERIA
contro
AL NC, AL SS e AL AR 0127650 GRAZIA, elettivamente domiciliati in Roma, via Pierluigi da Palestina n. 63, BE141058 1466/20 1083/1998 LO SA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona: relatore Riggio. 2 presso l'avv. Mario Contaldi, difesi dall'avv. Bruno Grillo Brancati, come da mandato in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9 ottobre 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Uditi gli avvocati Giovanni Attingenti e Romano Ricci, entrambi per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13 ed il 18 aprile 1985 NI M LO, proprietario di un terreno con annesso fabbricato sito in Grumo Nevano, confinante con beni dei germani IO, MA AZ e ES SA, esponeva che questi ultimi dopo, aver realizzato sulla loro proprietà, a confine con quella di esso attore, una costruzione costituita da un piano fuori terra alta m. 4 (che in parte aderiva ad una preesistente costruzione del LO) avevano successivamente costruito in sopraelevazione altri due piani, arretrandosi di m. 1,50 dal confine per la lunghezza di circa m. 7,50; che inoltre nella sopraelevazione erano state aperte vedute laterali illegittime perché poste a meno di m. 0,75 dal confine, e luci irregolari. Sostenendo quindi che la sopraelevazione in arretramento era illegittima perché i convenuti avevano modificato il criterio costruttivo seguito per il piano terra, il LO conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli i SA al fine di sentirli condannare ad arretrare la sopraelevazione a m. 3 (o 1083/1998 LO SA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 3 m. 10 secondo il regolamento edilizio) dal confine o a costruire a confine per tutta la lunghezza ed altezza del fabbricato;
in via subordinata chiedeva la condanna dei convenuti alla regolarizzazione delle luci ed all'arretramento delle vedute illegittime. Dei convenuti si costituiva solo ES SA, il quale sosteneva che il fabbricato di cui è causa era stato per tutta la sua altezza, e quindi anche al piano terra, realizzato originariamente in parte arretrato di circa m. 1,50 dal confine, e che solo in un secondo momento il cavedio così venutosi a creare era stato riempito al piano terra con la realizzazione di un vano W.C. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda: in via subordinata chiedeva accertarsi il suo diritto, acquisito per usucapione, a tenere la costruzione a distanza illegale e, in र्ड via ancora più gradata, di essere autorizzato ad avanzare l'intera costruzione sul confine. Il convenuto spiegava poi anche domanda riconvenzionale per l'arretramento a m. 1,50 dal confine del garage realizzato dall'attore nel cortile a confine con la proprietà dei SA. Veniva disposta ed espletata c.t.u. e quindi il tribunale, con sentenza del 20 gennaio 1993, condannava i convenuti ad arretrare la parte in sopraelevazione della costruzione di loro proprietà, distante m. 1,80 dal confine con la proprietà dell'attore, alla distanza di m. 3 dallo stesso confine, salva la facoltà per i convenuti di evitare l'abbattimento avanzando l'intera costruzione per tutta l'altezza a confine con la proprietà dei LO;
rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dal SA;
condannava i convenuti al pagamento delle spese del giudizio. 1083/1998 LO SA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. A seguito di impugnazione di ES, IO e MA AZ SA, cui resistevano gli eredi di NI LO, intanto deceduto, che proponevano anche impugnazione incidentale condizionata in ordine ad altre domande proposte in via subordinata e dal tribunale ritenute assorbite, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 ottobre 1996, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, rigettava la domanda attorea, ad eccezione di quanto richiesto al punto 5° dell'atto di citazione, ordinando peraltro agli appellanti di apporre alle quattro luci, poste a confine con la proprietà LO, le grate fisse di cui all'art. 901 c.c. (richiesta di cui al punto 5° della citazione). Il giudice di appello osservava che il tribunale, pur avendo richiamato correttamente il principio secondo cui la scelta costruttiva operata dal SA al piano terra vale a dire quella della costruzione sul confine - doveva essere и Н rispettata nella sopraelevazione, ne aveva fatto una erronea applicazione al caso concreto. Infatti il dante causa dei convenuti, RT SA, in base a licenza edilizia ottenuta nel 1968, quale secondo edificante aveva posizionato il proprio edificio in funzione della scelta prioritaria effettuata dal vicino, e cioè per un primo tratto in aderenza alla costruzione già realizzata, e per i tratti successivi, laddove non vi erano costruzioni limitrofe, arretrandosi dal confine di m. 1,80 per una lunghezza di circa m. 7, e ponendosi poi ancora sul confine. Al momento di tale edificazione non risultavano realizzate né la costruzione poi eseguita sullo spazio risultante dall'arretramento, né la veranda, come accertato dal c.t.u. e condiviso dal primo giudice. Pertanto tale originaria costruzione, secondo il giudice di appello, non essendo limitata al piano terra, 1083/1998 LO SA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 5 ma comprendendo anche la parte del fabbricato in elevazione (inesattamente prospettata dal LO come successiva sopraelevazione del fabbricato costruito sul confine), doveva ritenersi pienamente legittima, in forza della disciplina codicistica di cui all'art. 873 c.c., applicabile nella specie in mancanza di uno strumento urbanistico relativo alle distanze tra costruzioni, come certificato dal Sindaco di Grumo Nevano. Né si sarebbe potuto sostenere che tale situazione, conforme a legge, potesse assumere connotati di illegittimità in forza dell'avanzamento della costruzione sul confine limitatamente al primo piano, ponendosi al più per il solo avanzamento una questione di illegittimità, che tuttavia non era stata proposta. Da ciò conseguiva anche l'infondatezza del capo della domanda riconvenzionale, disatteso dal tribunale e riproposto in appello dai SA, con cui si chiedeva l'arretramento a m. 1,50 dal confine del garage costruito dal LO al confine con la proprietà SA. т О NN chiesto la cassazione di tale sentenza OF CH vedova LO e IL, ET e AS LO, in base ad un unico motivo di ricorso illustrato anche con memoria, cui resistono ES, IO e MA AZ SA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 875 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe illegittima in quanto violerebbe il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il proprietario che ha costruito per primo può modificare la scelta originariamente 1083/1998 LO SA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. fatta in ordine alla distanza della sua costruzione rispetto al confine, avvalendosi di una delle varie facoltà a lui spettanti in virtù del principio della prevenzione, sempre che nel frattempo il vicino non abbia a sua volta costruito, adeguandosi alla scelta già fatta dal primo costruttore. Pertanto le nuove fabbriche realizzate dai SA, rimasti preventori, in avanzamento a piano terra sul confine stesso, costituivano una modifica della scelta originariamente fatta dagli stessi, con le relative conseguenze, ivi compresa quella di adeguare le fabbriche preesistenti a tale modifica, per renderle nel complesso rispondenti alla normativa sulle distanze legali e ai limiti dell'esercizio del diritto di prevenzione. Il motivo non è fondato. Come spiegato chiaramente nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto esposto dal LO nell'atto introduttivo del presente giudizio non vi sono state sopraelevazioni del fabbricato dei germani IO, che sin dall'origine era costituito da tre piani fuori terra (piano terreno più altri due piani), e quindi non vi è stata alcuna violazione del principio, tante volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale la scelta fatta da chi costruisce in prossimità del confine (tra costruzione sul confine e costruzione a distanza legale dallo stesso) non può essere variata nel caso in cui la costruzione venga successivamente sopraelevata di altri piani. In particolare il fabbricato eretto dai SA era per un tratto esattamente sul confine tra le due proprietà, dal quale poi si arretrava di m. 1,80 per una lunghezza di circa m. 7, ponendosi per il tratto successivo nuovamente in coincidenza del confine, per cui la 1083/1998 LO SA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. 7 costruzione risultava in regola con le disposizioni del codice civile, applicabili nella specie in assenza di strumenti urbanistici. Successivamente, lo spazio compreso tra il tratto del fabbricato arretrato rispetto al confine ed il confine stesso è stato riempito, limitatamente al piano terreno, con la costruzione di un vano W.C., per cui la costruzione ha hoooo assunto una conformazione diversa rispetto agli altri due piani superiori, 250000 rimasti in parte arretrati rispetto al confine. Tale situazione, tuttavia, certamente anomala, non costituisce violazione del principio innanzi enunciato, ma avrebbe potuto esserne verificata la legittimità, come correttamente rilevato dalla corte di merito, solo mediante la proposizione di una domanda di accertamento della illegittimità della costruzione del corpo costruito in avanzamento rispetto alla originaria costruzione limitatamente al piano terreno. Domanda che, non essendo stata proposta nel presente giudizio, non poteva essere esaminata dal giudice di merito. L'infondatezza del motivo illustrato con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2000. GO GG est.Идо IL CANCELLIERE C1 Rafah lowone Put Valeria Neri CAMPPULL 24 GEN 2001 DEPOSITATO 1083/1998 LO SA Udienza del 21 settembre 2000. Presidente Corona;
relatore Riggio. Кома UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA SerieRegistrato in dala 5 MAG. 2001 4 an22637 290.000 versate S. AN (lire p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa MA Grazi D IPPO) II Responsabile Servicio Atli Gludiziari (Dr. M. RACCHINI)