Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta LA CORTE0 25 98/02 dai Sig. REPUBBLICA ITALIANA per diritti | 155 22 FEB. 2002 IL CANCELLIERE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- PAURRIETA' SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G. N. 15674/99 BALDASSARRE Dott. Vincenzo Cron. 6245 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 711 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere - Consigliere- Ud. 22/11/01 Dott. Carlo CIOFFI MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio - Consigliere ha pronunciato la seguente 1,55 L3000 CANCELLERIA SE NTENZA sul ricorso proposto da: BA IA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DG720183 CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato RODOLFO LUDOVICI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PA UA, erede di BA ID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMON BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIULIANI, che lo difende, 2001 giusta delega in atti;
1569
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 256/98 della Corte d'Appello L'AQUILA, depositata il 20/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Mario GIULIANI, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 19 dicembre 1988 MI BA conveniva davanti al Tribunale de L'Aquila RI BA, chiedendo la condanna dello stesso al ripristino di una fontana di cui era comproprietaria, sita in uno spiazzo antistante il suo fabbricato. Il convenuto, costituitosi, resisteva alla domanda, deducendo di essere proprietario esclusivo della fontana, in quanto insistente su terreno di cui era proprietario esclusivo. Con sentenza in data 10 aprile 1995 il Tribunale de L'Aquila accoglieva la domanda, ritenendo che con l'atto in data 18 ottobre 1962 era stata costituita una servitù di attingere acqua. RI BA proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello de L'Aquila con sentenza in data 20 agosto 1998. I giudici di secondo grado rilevavano che l'atto di divisione in data 18 ottobre 1962, intervenuto tra RI BA, dante causa di MI BA, e Vincenzo BA, dante causa di RI BA, aveva previsto che: "la fontanina esistente nello spazio antistante il fabbricato rimarrà di uso comune dei due condividenti". 3 Partendo dalla duplice considerazione che in tema di interpretazione dei contratti il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate si pone come strumento fondamentale e prioritario per la ricerca della comune intenzione delle parti e che il contratto era stato redatto da un notaio che, come tecnico del diritto, non poteva ignorare il significato tecnico delle parole usate, ne conseguiva che 1'"uso comune" non poteva essere identificato con una servitù. Dovendo dare alle parole il significato loro proprio, si doveva invece ritenere che era stato costituito un diritto reale tipico di uso, il quale si era estinto con la morte dell'originario titolare. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione MI BA, con due motivi. Resiste con controricorso UA NN, quale erede di RI BA. ے Motivi della decisione ک Con i due motivi di ricorso che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, si deduce che la decisione impugnata: 1) ha fatto leva esclusivamente sul termine "uso", 4 trascurando di considerare la rilevanza dell'altro termine "comune"; 2) non ha interpretato le clausole dell'atto di divisione in data 18 ottobre 1962 le une in base alle altre, trascurando, in particolare, il fatto che in tale atto era stata prevista una reciproca costituzione di servitù di passaggio;
3) non ha considerato che nell'atto in data 18 qualsiasi riferimento ai ottobre 1962 mancava bisogni del titolare e della famiglia;
4) non ha tenuto conto del comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto, ed in particolare del fatto che MI BA anche dopo la morte di RI BA aveva continuato ad usare della fontanina. Il ricorso è infondato. Occorre in proposito premettere che: a) non viene chiarita la rilevanza, ai fini dell'interpretazione della clausola contrattuale per cui è causa, کے dell'altra clausola contenuta nell'atto in data 18 ottobre 1962 avente ado oggetto la costituzione di una reciproca servitù di passaggio;
b)la mancata specificazione, nell'atto in questione, del contenuto del diritto d'uso è irrilevante, supplendo in proposito l'art. 1021 cod. civ:; c) non 5 こ viene indicato da quali elementi risultava pacifico che, dopo la morte di RI BA, la attuale continuato ad usufruire della ricorrente aveva fontanina. l'unico elemento (in teoria) In definitiva, rilevante tra quelli invocati dalla ricorrente è costituito dalla formulazione dell'atto in data 18 ottobre 1962. In proposito, peraltro, va rilevato che, non avendo NR BA proposto appello incidentale contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto in suo favore solo l'esistenza di una servitù, la attuale ricorrente avrebbe dovuto chiarire come un atto col quale si parli di “uso comune" possa essere interpretato nel senso della intenzione delle parti di costituire una servitù. In definitiva, in presenza di una formulazione impropria dell'atto in questione, la Corte di appello ha optato per la interpretazione che risultava talemaggiormente compatibile con formulazione, facendo leva sul significato tecnico della espressione "uso", mentre l'interpretazione proposta dalla attuale ricorente, tenuto anche conto della situazione processuale determinatasi, sarebbe del tutto scoordinata con le espressioni M 6 usate dalle parti. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle delspese giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 619,74 di cui euro 516,45 per onorari. Roma, 22 novembre 2001 109T 129.11 V Baldassa pes. Paket T-l って 456T 20,66 TOT: 149,77 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLERIA FEB. 2002 DEPOSITATO CANCELLIERE C1 2.2 Regisycto in cur 2006 2007 Roma AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 cin36194 1977 (euro CENTO WE/TT Servizi p. Dirigente FILIPPOT Dot sa Man 4 Ciudizia il Responsablie ID: