Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 2
In mancanza di una sanzione specificamente prevista in ordine al precetto di cui all'art. 47 R.D. n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e in presenza della norma di cui all'art. 678 cod. pen. che prevede come reato la condotta di chi tiene in deposito o vende materie esplodenti, prevedendone anche la relativa sanzione, le due norme citate vanno lette in stretto collegamento, nel senso che la prima contiene il precetto, mentre la seconda contiene la sanzione, pur punendo, in pari tempo, anche altre condotte, similari, se pur non identiche. Ne consegue che la sanzione applicabile per la detenzione per la vendita di pezzi pirotecnici è quella prevista dall'art. 678 cod. pen. (pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda) e non quella di cui all'art. 17 del testo unico citato, a norma del quale le contravvenzioni alla disposizioni ivi previste sono punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda solo nel caso che non risulti stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non provveda il codice penale. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto applicabile la sanzione dell'art. 17 t.u.l.p.s., ammettendo l'imputato all'oblazione speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen.).
In tema di furto aggravato, la condotta di destrezza è quella condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a svisare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Saccucci Bruno Presidente del 27/02/1998
1. Dott. Gemelli Torquato Consigliere SENTENZA
2. " DI Vincenzo " N. 242
3. " AN EL " REGISTRO GENERALE
4. " IO NI " N. 226/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
MA IN, nato a [...] il [...]
Avverso la sentenza (4.11.1997) della Corte d'Appello di Venezia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo DI Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. M. Fraticelli che ha concluso per il rigetto
Svolgimento in fatto
La Corte d'appello di Venezia, giudicando "in sede di rinvio" della Corte di Cassazione - che ne aveva annullato la sentenza - , in parziale riforma della decisione del Pretore di Venezia (sez. Distr. Di Mestre), riduceva a MA IN, condannato per il punto aggravato di un assegno bancario, le pena a mesi due di reclusione e L 150.000 di multa.
Avverso questa sentenza (4.11.1997) proponeva ricorso per correzione l'imputato, che eccepiva l'erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 c.p. Esponeva che la di lui manovra fraudolenta (essersi appropriato del blocchetto d'assegni lasciato dalla parte offesa all'interno dell'auto, approfittando della situazione contingente fraudolentemente provocata),fintanto che nell'aggravante del furto con destrezza, doveva rientrare in quella diversa del mezzo fraudolento, prevista dal n. 2 dell'art. 625 c.p. In diritto
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza - correlata ad una mera alternativa esegetica -; e, per l'effetto, va condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, che stimasi equo fissare nella misura di L 100.000.000.
E invero, la Corte di merito, alla stregua delle indicazioni della Corte di legittimità - che ne aveva annullato la sentenza del 27.9.1996 - aveva argomentato l'aggravante contestata con un discorso congruo e giuridicamente corretto esemplificando le circostanze di fatto che, ragionevolmente, identificavano una condotta di "destrezza" - che è quella condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea ad attirare l'attenzione della persona offesa distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998