Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3763
CASS
Sentenza 24 giugno 1998

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In mancanza di una sanzione specificamente prevista in ordine al precetto di cui all'art. 47 R.D. n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e in presenza della norma di cui all'art. 678 cod. pen. che prevede come reato la condotta di chi tiene in deposito o vende materie esplodenti, prevedendone anche la relativa sanzione, le due norme citate vanno lette in stretto collegamento, nel senso che la prima contiene il precetto, mentre la seconda contiene la sanzione, pur punendo, in pari tempo, anche altre condotte, similari, se pur non identiche. Ne consegue che la sanzione applicabile per la detenzione per la vendita di pezzi pirotecnici è quella prevista dall'art. 678 cod. pen. (pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda) e non quella di cui all'art. 17 del testo unico citato, a norma del quale le contravvenzioni alla disposizioni ivi previste sono punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda solo nel caso che non risulti stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non provveda il codice penale. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto applicabile la sanzione dell'art. 17 t.u.l.p.s., ammettendo l'imputato all'oblazione speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen.).

In tema di furto aggravato, la condotta di destrezza è quella condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a svisare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3763
    Data del deposito : 24 giugno 1998

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