Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 705
CASS
Sentenza 3 dicembre 1999

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Non integra gli estremi del reato di turbata libertà degli incanti la condotta di chi, concorrendo a una gara (nella specie, per una vendita fallimentare), proponga ad altro concorrente di riconoscergli il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara in cambio della propria astensione a presentare ulteriori offerte, se la proposta non venga accettata. Tale condotta non integra, invero, alcuno dei comportamenti tipici indicati nella norma e non configura neppure gli estremi del tentativo punibile, ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen., del reato, "sub specie" della collusione, mancando, nell'ipotesi considerata, l'accordo fraudolento delle parti. Nel caso, neanche è configurabile un tentativo del reato previsto dal successivo art. 354 cod. pen. (astensione dagli incanti): in quest'ultima fattispecie, invero, il reato presuppone l'accordo delle parti sull'astensione (quale antefatto non punibile) cui segua l'astensione (che rappresenta il momento consumativo); trattandosi, peraltro, di reato omissivo proprio, la stessa struttura del delitto non rende configurabile il tentativo. Nel comportamento anzidetto non può, pertanto, che riscontrarsi l'istigazione a commettere un reato, non punibile ex art. 115 c.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 705
    Data del deposito : 3 dicembre 1999

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