Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9158 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVO8 /01 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE 9 15 8 Oggetto Lavoro Magistrati: Composta dagli Il Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 7875/99 Consigliere Cron.4077 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 09/05/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AC IO, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocatoVIA TIBULLO 10, FURITANO MARCELLO, rappresentato e difeso PECORARO GIOVANNI, giusta delega in dall'avvocato atti;
- ricorrente
contro
E.N.E.L. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 125, presso 1'Avvocato MARIA PIA ALFANO, rappresentato e difeso е наша Pre авдано,Sagli avvocati CASTALLO 2001 CLAUDIO, GRASSO GIOVANNI giusta delega in atti;
2271 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 262/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 16/04/98 R.G.N. 551/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Pietro udienza del 09/05/01 dal CUOCO;
udito l'Avvocato GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 20 dicembre 1994 il Pretore di Palermo in funzione di giudice del Lavoro respinse la domanda con cui GI AC aveva chiesto, per le mansioni svolte, il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nel gruppo “A” categoria AS e la condanna dell'E.N.E.L. S.p.a., alle cui dipendenze egli aveva lavorato, al pagamento della differenza dovutagli per la minor somma liquidatagli a titolo di TFR, oltre ad accessori e spese. Con sentenza del 16 aprile 1998 il Tribunale di Palermo, Eu ro respingendo l'appello proposto dal AC, afferma, per quanto perviene in sede di legittimità, che, poiché il AC nelle conclusioni del giudizio di primo grado aveva chiesto la condanna dell'ente al pagamento delle differenze fra il trattamento economico dovuto sulla base dell'attribuenda categoria e quanto percepito in base alla categoria ricoperta (in tal modo ancorando la differenza al diritto alla qualifica e non al fatto dello svolgimento), la domanda di differenze retributive fondata sullo svolgimento di fatto di mansioni superiori, formulata in appello, essendo fondata su una diversa causa petendi, costituiva una domanda diversa da quella inizialmente formulata. Per la cassazione di questa sentenza ricorre GI AC, percorrendo le linee di un unico motivo;
l'E.N.E.L. S.p.a. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. 3 civ. e dell'art. 99 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, GI AC sostiene che 1. la domanda è proposta anche in assenza di espressa formulazione nelle conclusioni, ove risulti implicitamente od indirettamente dalle deduzioni: per intendere la portata delle richieste, il giudice deve fondarsi non sulle formali espressioni utilizzate, bensì sul complessivo sostanziale contenuto, che è desumibile;
e nel caso in esame, il Tribunale aveva dato interpretazione meramente letterale della domanda, non riconoscendo che in essa era contenuta, pur implicitamente, anche la EO domanda di differenze fondata sul mero fatto dello svolgimento delle mansioni superiori;
2. la causa petendi è costituita dal complesso delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta;
e nel caso in esame le circostanze di fatto poste a base della domanda di differenze retributive dovute per mansioni di fatto espletate, erano le medesime di quelle poste a base della domanda di differenze retributive dovute per la chiesta qualifica superiore. Con il controricorso l'E.N.E.L. S.p.a. sostiene che 1. secondo il pensiero della S.C., la domanda del riconoscimento di una determinata qualifica e la domanda di retribuzione adeguata alle superiori mansioni effettivamente svolte sono domande distinte ed autonome, in quanto basate su presupposti di fatto diversi: con la conseguenza che la seconda domanda, ove non espressamente proposta, non può ritenersi implicitamente contenuta nella prima;
1. nel caso in esame, da un canto la domanda era stata 4 respinta in quanto non era stata fornita la prova dello svolgimento delle mansioni superiori (affermazione su cui si era poi formato il giudicato); d'altro canto, la formulazione del ricorso introduttivo e dell'atto di appello, e delle stesse sentenze di merito, non consentirebbe di determinare l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori (e ciò lederebbe anche il diritto di difesa). Il ricorso è fondato. L'art. 2103 primo comma seconda parte cod. civ. prevede due distinti diritti: il diritto alla retribuzione corrispondente alle superiori mansioni svolte, ed il diritto alla qualifica superiore (quale know conseguenza del protratto svolgimento delle mansioni superiori svolte). Da questo secondo diritto discende a sua volta il diritto alla corrispondente retribuzione (precedentemente indicato). In tal modo, il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori è normativamente previsto sia come conseguenza del fatto materiale (lo svolgimento delle mansioni), e sia come conseguenza del diritto (la qualifica superiore, conseguita per il protratto svolgimento delle mansioni superiori). Anche questo secondo diritto ha a sua volta come presupposto lo svolgimento delle mansioni superiori: lo stesso fatto che è di per sé sufficiente fondamento del diritto alla maggiore retribuzione. E pertanto il diritto alla maggiore retribuzione conseguente alla superiore qualifica (per il protratto svolgimento delle mansioni superiori), ha come fondamento diretto la qualifica superiore, e come fondamento indiretto (in quanto presupposto di questa) il materiale svolgimento delle mansioni superiori. In tal modo, la relativa domanda (avente per oggetto il 5 diritto alla maggiore retribuzione conseguente alla superiore qualifica per il protratto svolgimento delle mansioni superiori), reca una causa petendi complessa: il fatto dello svolgimento delle mansioni superiori, ed il diritto alla superiore qualifica. Da ciò discende che la domanda avente per oggetto il diritto alla maggiore retribuzione per il materiale svolgimento di mansioni superiori ha Choro но come causa petendi un minus (il mero svolgimento delle mansioni), parte del maggiore spazio (il majus, in cui è integralmente compreso) costituito dalla causa petendi complessa, precedentemente indicata. Avendo come causa petendi un minus, la domanda di maggiore retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori, proposta in appello, non è nuova nei confronti dell'iniziale domanda (di maggiore retribuzione fondata sulla superiore qualifica, spettante per il protratto svolgimento delle mansioni superiori): ed è pertanto ammissibile. In ordine al secondo aspetto del ricorso, la sentenza impugnata ha accertato, attraverso l'assenza del lavoratore sostituito dal ricorrente (Norrito), il materiale svolgimento delle relative mansioni. La lamentata assenza di determinazione dei tempi di svolgimento delle mansioni è esposta in modo non autosufficiente: e non consente in alcun modo di accertare l'effettiva carenza. Per mera esigenza di completezza è da osservare che la formulazione dell'atto introduttivo non ha precluso ai giudici di merito di accertare, anche attraverso la prova testimoniale, lo svolgimento stesso. 6 Il ricorso deve essere accolto;
e la causa rinviata a contiguo giudice di merito, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001. Il Consigliere estensore Tieto Crow IL ESIDENTE I 3 0 A 1 1 D S . , 5 IL CANCELLIERE S T A O . T R L Depositate in Cancelleria L N A ' A O 16 LUG 2001 L 1 S B L I E 7 E oggi, D D R 5 P - E IL CANCELLIERE A 1 T 1 S O O N I E C O S P A G T M D I G A E E A O L D E A T L I N L G D E E E S D O E R 7