Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O . B N ) E , E 1 E 9 C N 9 O 1 A - I P Z 1 I 1 A - R D 1 T 2 S E I . C L G I E 9 D R 3 REPUBBLICA ITALIANA U A E I D C 6 E 4 T E . N T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T . S T R E 004 04/02 S A I ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE a decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12122/99 Dott. Vittorio DUVA NTE ALCATESE Dott. Renato Cron. 881 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 11/07/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TR PORTUENSE SRL, in persona del Sig. ZA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MODENA 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA LEUCI, che la difende, giusta delega in atti;
B ricorrente -
contro
RI RE & IG SNC, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore PU AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F DENZA 2001 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI, 1516 che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO 1 CAPACCIOLI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 3671/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa 1'08/04/98 e depositata il 21/04/98 (R.G. 30995/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Maria Grazia LEUCI;
udito l'Avvocato Stefano MASTROLILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La srl Centrauto Portuense, con atto di citazio- ne dell'11 agosto 1997, ha convenuto in giudizio davan- ti al giudice di pace di Roma la snc PU SA e figlio per opporsi al decreto ingiuntivo che quest'ultima le aveva notificato per conseguire il pa- gamento della somma di lire 2 milioni, portata dal de- creto, oltre gli interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio. L'opponente ha dedotto che la somma chiesta rappre- sentava la caparra versata dalla Società PU per l'acquisto di un'autovettura e che aveva legittimamente 2 trattenuto la caparra, stante l'inadempimento dell'altra parte. La Società PU si è costituita in giudizio ed ha negato il proprio inadempimento, giustificandosi con il fatto che aveva esercitato il diritto di recessO dall'acquisto come previsto dall'art. 3 del contratto di compravendita.
2. L'opposizione è stata rigettata con sentenza del 24 aprile 1998. Il giudice di pace ha ritenuto che, secondo il con- tratto di acquisto, l'auto doveva essere consegnata nel termine indicato nella proposta di acquisto con una tolleranza di quarantacinque giorni a favore della ven- ditrice, decorsi i quali l'acquirente poteva esercitare la facoltà di recedere dal contratto. Diritto questo che la Società PU aveva esercitato per iscritto.
3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Società Centrauto. Resiste con controricorso la Società PU. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E' preliminare l'esame dell'eccezione di inam- missibilità del ricorso sollevata dalla controricorren- te. La Società PU dichiara che la sentenza è sta- 3 ta emessa in un giudizio avente valore superiore a lire 2 milioni e che l'impugnazione della decisione era data dall'appello. L'eccezione non è fondata.
2. Dagli atti di causa, i quali possono essere let- in funzione della natura dell'eccezione, si ricava ti quanto segue: a) il decreto. ingiuntivo è stato richie- sto per conseguire il pagamento della somma di lire 2 milioni, oltre le spese;
b) il decreto contiene l'ingiunzione di pagare la somma di lire 2 milioni, ol- tre gli interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio. Questi dati indicano che la sentenza del giudice di pace ha deciso una controversia di valore non superiore a lire 2 milioni. Infatti, ai fini del valore della controversia, OC- corre risalire all'importo della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo. Il valore della domanda proposta con l'ingiunzione era di lire 2 milioni, non potendosi aggiungere all'importo domandato quello degli interessi e delle spese, i quali erano stati chiesti per gli importi suc- cessivi alla domanda e, quindi, non si sommavano con il capitale domandato: secondo comma, art. 10, cod. proc. civ. 4 Lo stesso valore si doveva attribuire alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, perché in essa viene in discussione la stessa domanda proposta con l'ingiunzione.
3. Nella fattispecie che interessa, quindi, non SO- no rilevanti gli interessi sulla somma domandata e le spese che si sono maturati dopo la proposizione della domanda. Vale a dire che invano la controricorrente ha ecce- pito che l'impugnazione della sentenza del giudice di pace doveva essere data dall'appello. La sentenza del giudice di pace di Roma era invece impugnabile con il ricorso per cassazione, che dunque è ammissibile ed Occorre esaminare il merito dell'impugnazione.
4.1. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro il capo della sentenza impugnata nel quale non è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalla Centrauto tempestivamente per dimostrare che l'auto era stata messa a disposizione dell'acquirente. Il giudice di pace sul punto ha ritenuto che "i te- sono dipendenti o titolari delle società interessa- sti te". La Società Centrauto addebita alla decisione gli errori di difetto di motivazione su punto decisivo del- 5 la controversia e di violazione delle norme sull'ammissione della prova testimoniale. Il motivo non è fondato.
4.2. La violazione della norma processuale sull'ammissibilità dei testimoni non ricorre. Infatti, la decisione è stata criticata con la giu- stificazione che l'incompatibilità si riferiva solo ai PU. Ma il ricorrente non si avvede che la censura nulla dice in ordine alla valutazione dell'incapacità degli altri testi, pure ritenuta dal giudice di pace ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.
4.3. Il difetto di motivazione della decisione non può essere denunciato perché la sentenza del giudice di pace, adottata secondo equità in causa di valore non superiore a lire due milioni, contiene un giudizio in- tuitivo della decisione e non strettamente sillogisti- CO.
5. Queste stesse ragioni valgono ad escludere anche la fondatezza del secondo motivo del ricorso con il quale è denunciata la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto di vendita. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra le parti, ricorrendo giustificate ragioni. 6
P.Q.M.
R.G. 12122/1999 La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, 1'11 luglio 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente Vinonia Zorwa Depositata in Cancelleria IL CANCEL IERE C1 CU, 16.1.02 q IL CANCELLIERE C Gina Casoli O 4 L 7 L 3 ) . O E B N E C , 1 E A 9 P N 9 1 I O - I 1 D Z 1 A - E R 1 C T 2 I S I D L G U E 9 I R 3 G A E D E 6 E N 4 T . . T N T E T S I S R ( E A 7