Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
La richiesta dell'Ispettorato del lavoro di fornire notizie a norma dell'art. 4 della L. 22 luglio 1961, n. 628 è "legalmente" data anche se effettuata a mezzo lettera raccomandata, in quanto si tratta di un mezzo legale di interpello che offre garanzia di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2008, n. 12923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12923 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 20/02/2008
Dott. DE MAIO Guido - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 450
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 41580/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa in data 20.06.2007 con cui è stata condannata alla pena di Euro 400,00 d'ammenda per il reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Sentito il difensore della ricorrente, avv. VINDIGNI Franco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 20.06.2007 il Tribunale di Siracusa condannava ER AN alla pena dell'ammenda perché, legalmente richiesta - quale titolare della s.r.l. Agrigest - dall'Ispettorato del lavoro di fornire documenti e notizie in materia di lavoro e di previdenza sociale, non le forniva.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputata denunciando violazione della L. n. 628 del 1961, u.c., art. 4 perché la richiesta di notizie non era stata effettuata tramite un mezzo legale d'interpello, ma con lettera raccomandata, peraltro pervenuta a Sant'Agata Li Battiati a un indirizzo che non corrispondeva, alla sua residenza in Scicli.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
È stato accertato, in fatto, che l'Ispettorato del lavoro con lettera raccomandata n. 2294 del 10.06.2003, regolarmente ricevuta presso la sede societaria, ha diffidato l'imputata, quale legale rappresentante della società Agrigest, ha fornire notizie in materia di rapporti di lavoro senza ottenere risposta nel termine prefissato. Per la sussistenza del reato, che ha carattere permanente, non occorre che la richiesta di notizie sia data personalmente al legale rappresentante della ditta.
Se il datore di lavoro è una società, destinatario della notifica è il suo legale rappresentante, sicché la notifica è regolare quando la richiesta pervenga alla sede legale perché, in tal caso, il rappresentante legale è posto in condizione di conoscerla e di ottemperare a quanto richiesto.
Non è, invece, richiesto che altra notifica sia eseguita alla persona fisica perché gli amministratori preposti alla gestione s'identificano con i soggetti primari destinatari delle comunicazioni per l'espletamento del servizio di vigilanza in materia di rapporti di lavoro.
La richiesta d'informazioni è legalmente data anche con lettera raccomandata perché quest'ultima offre ampia garanzia di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento. Quanto alla prescrizione, va rilevato che, quando sia previsto un termine per l'adempimento, il reato si perfeziona alla scadenza di detto termine e si protrae per tutto il tempo in cui il destinatario omette volontariamente di adempiere Cassazione Sezione 3, n. 13406/2000, Dami, RV. 219090. La permanenza cessa o con l'osservanza della disposizione o con il decreto penale di condanna o con la sentenza di primo grado Cassazione Sezione 3, n. 753/1997, Saracino, RV. 207639, sicché, essendo stato emesso il decreto di condanna in data 28.01.2006, il reato non è prescritto.
Non si provvede sulla domanda d'indulto dovendo la complessiva situazione giudiziaria dell'imputata essere valutata in sede esecutiva.
Grava sulla ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 20 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008