CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 14026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14026 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di POTENZA nel procedimento a carico di: LI LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni scritte del Pubblico Ministero ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria di replica depositata in data 27/02/2023 dal difensore di ufficio avv. Anna TO Vadino;
letta la memoria difensiva depositata in data 02/03/2023 dal difensore di fiducia avv. LA NT. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14026 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2022 il Tribunale di Potenza, in funzione di Tribunale del riesame, ha accolto l'appello proposto da LA LI contro l'ordinanza emessa il 29 giugno 2022 con cui il Tribunale di Matera, accogliendo la richiesta del pubblico ministero di ripristino della misura cautelare ai sensi dell'art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen., venendo quella in corso revocata per decorrenza dei termini di custodia, aveva applicato al LI le misure dell'obbligo di dimora nella provincia di Matera e quello di presentazione alla polizia giudiziaria almeno due volte ai giorno, ed applicato ad altri coimputati misure cautelari di natura detentiva. 1.1 Secondo il Tribunale di Matera la condanna emessa quello stesso giorno nei confronti del LI e dei coimputati GI ET, SZ MA WI, RI RA, GI EC, AL TA, GI IR e RD CO ZZ, per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 56-629 cod. pen., 423 cod. pen., 56-575 cod. pen. commessi dal gennaio 2017 quanto meno al 09/04/2018, rendeva attuale il pericolo di fuga, stante l'elevato spessore criminale di tutti gli imputati, quasi tutti privi di una stabile occupazione e che avevano dimostrato una notevole determinazione a proseguire l'attività criminosa, avendo perseverato in condotte illecite anche dopo l'esecuzione di un'ordinanza cautelare nei confronti di altri sodali. In particolare, anche per il LI, il Tribunale di Matera riteneva applicabili le misure cautelari richieste per il fatto di essere stato dichiarato colpevole di reati contenuti nella previsione dell'art. 407, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall'art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede l'automatica sostituzione della misura custodiale con altre non custodiali, dal momento che tale condanna dimostrava il permanere delle esigenze cautelari. 1.2 Il Tribunale del Riesame ha invece ritenuto fondato l'appello proposto dal LI, ed ha affermato che il Tribunale di Matera non ha motivato le ragioni dell'applicazione delle nuove misure dopo la cessazione dell'efficacia, per scadenza dei termini, di quella in precedenza applicata, in quanto ha erroneamente dichiarato che l'art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen. ne prevede l'automatica sostituzione, ed ha fondato la propria decisione solo sull'entità della pena irrogata, abdicando così al proprio obbligo motivazionale. In particolare, il pericolo di fuga deve essere valutato sus.sistente non come mera possibilità, ma come una ragionevole probabilità dedotta da comportamenti attuali e concreti, mentre a carico del LI il Tribunale di Matera non ha indicato alcun elemento specifico, peraltro non individuato neppure dal pubblico ministero nella sua richiesta di ripristino, limitandosi a ritenere «perduranti le 2 esigenze cautelari». Il Tribunale di Matera ha citato, come prova della pericolosità dei vari imputati, il fatto che essi avessero continuato a delinquere in quel territorio nonostante l'esecuzione di una prima misura cautelare contro altri associati, ma tale condotta dimostra caso mai il pericolo di recidivanza, e depone in senso contrario in tema di pericolo di fuga. Infine il Tribunale di Matera non ha neppure valutato l'idoneità delle misure applicate al LI, omettendo di spiegare perché le misure meno afflittive risultassero inadeguate. 2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, con un unico atto relativo a tutti gli imputati, i cui appelli erano stati invece accolti dal Tribunale del riesame con separate ordinanze. 2.1 Con un unico motivo il pubblico ministero censura il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 307 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, l'ordinanza di ripristino delle misure cautelari emessa dal Tribunale di Matera è adeguatamente motivata, in quanto riporta gli indici salienti richiesti dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 307 cod. proc. pen. in relazione all'art. 274, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., cioè la personalità dell'indagato, la sua pericolosità, la gravità delle condotte, le violazioni pregresse, elementi che il pubblico ministero ricorrente ripete quanto agli imputati ET, WI, EC e RA. Il Tribunale del riesame ha ritenuto tali elementi dimostrativi, caso mai, di un pericolo di recidivanza, senza considerare che la reiterazione di condotte criminose non può che interessare le epoche precedenti all'esecuzione della carcerazione preventiva, e che l'indice più rilevante con riguardo al pericolo di fuga è costituito proprio dal perdurare dell'associazione, come ritenuto dalla sentenza di condanna, e dalla mancata rescissione del vincolo di appartenenza ad essa. Non ha quindi valutato che, per ognuno degli imputati, mancano elementi sintomatici di una dissociazione, come il riconoscimento delle proprie responsabilità e l'effettivo distacco in termini psicologici dal vissuto criminale di appartenenza, né ha tenuto conto, come richiesto invece dalla giurisprudenza di legittimità, dell'entità delle pene inflitte, pari per il LI a quindici anni e sei mesi di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato, in quanto il pericolo di fuga è stato escluso con una motivazione apparente, apodittica e contraddittoria, il peric:olo di recidivanza è uno degli elementi che può motivare il pericolo di fuga, e i fatti commessi non sono risalenti nel tempo, essendo l'ultimo di essi commesso del 2018. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del pubblico ministero deve essere ritenuto inammissibile perché generico e aspecifico. 1.1 Il provvedimento impugnato ha applicato in modo corretto il principio più volte ribadito dalla corte di cassazione, secondo cui «In tema di ripristino della custodia cautelare contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., il pericolo di fuga, idoneo a giustificare la riemissione del titolo custodiale, può essere desunto dalla condanna dell'imputato per l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, a condizione che siano accertati l'attuale esistenza del sodalizio criminale ed il concreto interesse dello stesso a garantire la sottrazione alla cattura dell'imputato, avuto riguardo anche al ruolo svolto dal predetto all'interno del sodalizio medesimo.» (Sez. 5, n. 52633 del 05/10/2016, Rv. 268755). Il ripristino della misura cautelare, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., non può quindi essere disposto in modo automatico ma necessita di una valutazione, da esplicitare nella motivazione, in merito alla sussistenza di elementi da cui desumere un concreto ed attuale pericolo di fuga. Sotto il profilo dell'attualità di tale pericolo, inoltre, la corte di cassazione ha stabilito che «In tema di ripristino della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso scarcerato per decorrenza dei termini, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sola sussistenza delle esigenze cautelari rispetto alla quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa, ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'attualità e concretezza del pericolo di fuga.» 22/11/2017, De Rosa,Rv. 272063). 1.2 Il pubblico ministero ricorrente (Sez. 1, n. 5155 del non si confronta con tali arresti giurisprudenziali, limitandosi a ripetere, per alcuni imputati, la sussistenza di elementi da cui desumere il pericolo di fuga, senza indicarne però l'attualità. Con riferimento alla specifica figura dell'imputato LI, inoltre, il ricorso non contiene neppure l'indicazione dei predetti elementi, atteso che il nome di questi non è riportato in alcun passaggio dell'atto. Non viene conseguentemente individuato alcun elemento concreto ed attuale, diverso ed ulteriore rispetto alla condanna da lui riportata, da cui desumere la sussistenza dell'esigenza cautelare richiesta dall'art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.. 4 Il Presidente 1.3 II ricorso proposto è quindi, con riferimento all ' imputato LI, del tutto generico e privo di specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 08 marzo 2023 Il Consigliere estensore
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni scritte del Pubblico Ministero ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria di replica depositata in data 27/02/2023 dal difensore di ufficio avv. Anna TO Vadino;
letta la memoria difensiva depositata in data 02/03/2023 dal difensore di fiducia avv. LA NT. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14026 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2022 il Tribunale di Potenza, in funzione di Tribunale del riesame, ha accolto l'appello proposto da LA LI contro l'ordinanza emessa il 29 giugno 2022 con cui il Tribunale di Matera, accogliendo la richiesta del pubblico ministero di ripristino della misura cautelare ai sensi dell'art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen., venendo quella in corso revocata per decorrenza dei termini di custodia, aveva applicato al LI le misure dell'obbligo di dimora nella provincia di Matera e quello di presentazione alla polizia giudiziaria almeno due volte ai giorno, ed applicato ad altri coimputati misure cautelari di natura detentiva. 1.1 Secondo il Tribunale di Matera la condanna emessa quello stesso giorno nei confronti del LI e dei coimputati GI ET, SZ MA WI, RI RA, GI EC, AL TA, GI IR e RD CO ZZ, per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 56-629 cod. pen., 423 cod. pen., 56-575 cod. pen. commessi dal gennaio 2017 quanto meno al 09/04/2018, rendeva attuale il pericolo di fuga, stante l'elevato spessore criminale di tutti gli imputati, quasi tutti privi di una stabile occupazione e che avevano dimostrato una notevole determinazione a proseguire l'attività criminosa, avendo perseverato in condotte illecite anche dopo l'esecuzione di un'ordinanza cautelare nei confronti di altri sodali. In particolare, anche per il LI, il Tribunale di Matera riteneva applicabili le misure cautelari richieste per il fatto di essere stato dichiarato colpevole di reati contenuti nella previsione dell'art. 407, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall'art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede l'automatica sostituzione della misura custodiale con altre non custodiali, dal momento che tale condanna dimostrava il permanere delle esigenze cautelari. 1.2 Il Tribunale del Riesame ha invece ritenuto fondato l'appello proposto dal LI, ed ha affermato che il Tribunale di Matera non ha motivato le ragioni dell'applicazione delle nuove misure dopo la cessazione dell'efficacia, per scadenza dei termini, di quella in precedenza applicata, in quanto ha erroneamente dichiarato che l'art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen. ne prevede l'automatica sostituzione, ed ha fondato la propria decisione solo sull'entità della pena irrogata, abdicando così al proprio obbligo motivazionale. In particolare, il pericolo di fuga deve essere valutato sus.sistente non come mera possibilità, ma come una ragionevole probabilità dedotta da comportamenti attuali e concreti, mentre a carico del LI il Tribunale di Matera non ha indicato alcun elemento specifico, peraltro non individuato neppure dal pubblico ministero nella sua richiesta di ripristino, limitandosi a ritenere «perduranti le 2 esigenze cautelari». Il Tribunale di Matera ha citato, come prova della pericolosità dei vari imputati, il fatto che essi avessero continuato a delinquere in quel territorio nonostante l'esecuzione di una prima misura cautelare contro altri associati, ma tale condotta dimostra caso mai il pericolo di recidivanza, e depone in senso contrario in tema di pericolo di fuga. Infine il Tribunale di Matera non ha neppure valutato l'idoneità delle misure applicate al LI, omettendo di spiegare perché le misure meno afflittive risultassero inadeguate. 2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, con un unico atto relativo a tutti gli imputati, i cui appelli erano stati invece accolti dal Tribunale del riesame con separate ordinanze. 2.1 Con un unico motivo il pubblico ministero censura il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 307 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, l'ordinanza di ripristino delle misure cautelari emessa dal Tribunale di Matera è adeguatamente motivata, in quanto riporta gli indici salienti richiesti dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 307 cod. proc. pen. in relazione all'art. 274, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., cioè la personalità dell'indagato, la sua pericolosità, la gravità delle condotte, le violazioni pregresse, elementi che il pubblico ministero ricorrente ripete quanto agli imputati ET, WI, EC e RA. Il Tribunale del riesame ha ritenuto tali elementi dimostrativi, caso mai, di un pericolo di recidivanza, senza considerare che la reiterazione di condotte criminose non può che interessare le epoche precedenti all'esecuzione della carcerazione preventiva, e che l'indice più rilevante con riguardo al pericolo di fuga è costituito proprio dal perdurare dell'associazione, come ritenuto dalla sentenza di condanna, e dalla mancata rescissione del vincolo di appartenenza ad essa. Non ha quindi valutato che, per ognuno degli imputati, mancano elementi sintomatici di una dissociazione, come il riconoscimento delle proprie responsabilità e l'effettivo distacco in termini psicologici dal vissuto criminale di appartenenza, né ha tenuto conto, come richiesto invece dalla giurisprudenza di legittimità, dell'entità delle pene inflitte, pari per il LI a quindici anni e sei mesi di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato, in quanto il pericolo di fuga è stato escluso con una motivazione apparente, apodittica e contraddittoria, il peric:olo di recidivanza è uno degli elementi che può motivare il pericolo di fuga, e i fatti commessi non sono risalenti nel tempo, essendo l'ultimo di essi commesso del 2018. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del pubblico ministero deve essere ritenuto inammissibile perché generico e aspecifico. 1.1 Il provvedimento impugnato ha applicato in modo corretto il principio più volte ribadito dalla corte di cassazione, secondo cui «In tema di ripristino della custodia cautelare contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., il pericolo di fuga, idoneo a giustificare la riemissione del titolo custodiale, può essere desunto dalla condanna dell'imputato per l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, a condizione che siano accertati l'attuale esistenza del sodalizio criminale ed il concreto interesse dello stesso a garantire la sottrazione alla cattura dell'imputato, avuto riguardo anche al ruolo svolto dal predetto all'interno del sodalizio medesimo.» (Sez. 5, n. 52633 del 05/10/2016, Rv. 268755). Il ripristino della misura cautelare, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., non può quindi essere disposto in modo automatico ma necessita di una valutazione, da esplicitare nella motivazione, in merito alla sussistenza di elementi da cui desumere un concreto ed attuale pericolo di fuga. Sotto il profilo dell'attualità di tale pericolo, inoltre, la corte di cassazione ha stabilito che «In tema di ripristino della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso scarcerato per decorrenza dei termini, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sola sussistenza delle esigenze cautelari rispetto alla quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa, ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'attualità e concretezza del pericolo di fuga.» 22/11/2017, De Rosa,Rv. 272063). 1.2 Il pubblico ministero ricorrente (Sez. 1, n. 5155 del non si confronta con tali arresti giurisprudenziali, limitandosi a ripetere, per alcuni imputati, la sussistenza di elementi da cui desumere il pericolo di fuga, senza indicarne però l'attualità. Con riferimento alla specifica figura dell'imputato LI, inoltre, il ricorso non contiene neppure l'indicazione dei predetti elementi, atteso che il nome di questi non è riportato in alcun passaggio dell'atto. Non viene conseguentemente individuato alcun elemento concreto ed attuale, diverso ed ulteriore rispetto alla condanna da lui riportata, da cui desumere la sussistenza dell'esigenza cautelare richiesta dall'art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.. 4 Il Presidente 1.3 II ricorso proposto è quindi, con riferimento all ' imputato LI, del tutto generico e privo di specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 08 marzo 2023 Il Consigliere estensore