Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ME DEL PO OLO RAMIAN 0. A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONELA Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE V ar mint Jov Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21945/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 6120 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 767 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Ud. 30/10/02 ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: SA AVANDERO SPA, in persona del Procuratore Valter Zerbeloni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, difesa dall'avvocato GIOVANNI SCARPA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RAS- RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA, con sede in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Andrea Cerretti e dott. Giorgio Riva, elettivamente 2002 domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso 10 studio 2039 dell'avvoc ato GIORGIO SPADAFORA, che la difende unitamente all'avvocato SANDRO ZUCCHERO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2908/98 della Corte d'Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa il 7/10/98, depositata il 03/11/98; RG.2545/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
UDITO L'AVVOCATO NICOLA ARCIERI per delega avv. Giorgio Spadafora ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La conceria Italian Leather s.n.c. conveniva innanzi al tribunale di Milano la SA s.p.a. e sull'assunto che la medesima, incaricata dell'inoltro e della consegna previo pagamento del prezzo di una partita di pellami alla società UHU mode und sport Bekleiding A. G. con sede in Svizzera, aveva consegnato la merce senza riscuoterne il prezzo, sicché era incorsa nella responsabilità di cui all'art. 1692 C.C., ne chiedeva risarcimento dei danni in lire la condanna al 14.254.691. La SA resisteva e chiedeva inoltre di essere manlevata dalla RAS (riunione adriatica di sicurtà), con la quale si era assicurata contro il rischio di Bon vanie eventi del genere di quello dedotto in lite. La RAS eccepiva che la garanzia assicurativa era stata prevista per i rischi connessi all'attività di nella specie, nella qualespedizioniere e non operava si lamentava danno collegato all'attività di vettore. Il tribunale accoglieva la domanda attrice e rigettava quella di manleva;
la corte di appello di Milano con rigettava il gravamesentenza resa il 7.10.1998 proposto dalla SA. Per quanto ancora interessa la corte ha considerato che la SA ha rivestito il ruolo di vettore ° al più di spedizioniere vettore, sicché correttamente è stato escluso che operasse la copertura assicurativa;
che il comportamento tenuto dalla SA in relazione ad altro contratto non è rilevante ai fini dell'interpretazione di quello "de quo"; che l'art. 2 delle condizioni di polizza, secondo il quale la copertura assicurativa riferimento alla violazione della clausolaopera con C.O.D. ed all'errato conferimento di istruzioni a terzi incaricati, richiama l'art. 1 delle medesime condizioni e tale articolo limita la copertura all'attività di spedizioniere. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la SA Avandero, articolando due motivi sostenuti da memoria;
ha resistito con controricorso la RAS. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 È preliminare l'esame dell'eccezione di del ricorso НИ improcedibilità (rectius inammissibilità) per essere stato notificato nel domicilio eletto per il giudizio di merito invece che personalmente, ancorché fosse decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
1.2 L'eccezione è priva di fondamento in quanto, come più volte affermato da questa Corte dopo l'intervento di Cass. S. U. 20.12.1993, n. 12593, l'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno di pubblicazione di essa, ancora - come nella specie - per effetto della ammessa sospensione del termine di cui all'art. 327 c.p.c. 2 durante il periodo feriale, va notificata non a la parte personalmente, ma indifferentemente, a scelta del notificante, о presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio "a quo" o nel domicilio electo oppure nella residenza dichiarata per quel giudizio (ex plurimis Cass. 27.8.1997, n. 8071; Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 16.1.1996, n. 302).
2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione;
si sostiene che la corte di merito ha incentrato l'indagine sul se assunto gli obblighi ed i diritti del la SA avesse trascurato il tema centrale della vettore e ha controversia e, cioè, se ai fini della copertura assicurativa si debba dare rilevanza all'attività svolta in concreto о alla natura del contratto Вдигний stipulato;
si aggiunge che la corte ha "capovolto" il significato dell'art. 3 lett. a) della polizza in quanto tale articolo "rende inoperante la polizza in tutte quelle fattispecie in cui la responsabilità deve essere ascritta a chi, di fatto, ha trasportato le cose da un luogo all'altro; se, poi, tale soggetto è stato lo spedizioniere, la polizza non sarà operante (vista "sia 0 meno lo spedizionierela precisazione anche l'esclusione dipenderà sempre e solo vettore"), ma dall'attività concretamente svolta".
2.2 Il motivo non può essere accolto. 3 corte di merito ha espresso il 2.3 La convincimento che la SA ha svolto in concreto l'attività di vettore, desumendolo da una serie di elementi analiticamente esaminati, e ha spiegato che l'avere la SA incaricato del trasporto in territorio svizzero altra società non rileva ai fini della qualificazione dell'attività, essendo vettore anche chi faccia eseguire in tutto о in parte il trasporto da subvettori. La corte ha quindi interpretato l'art. 3 della polizza, pervenendo ad una conclusione che qui viene inammissibilmente censurata, contrapponendo ad essa una differente conclusione (Cass. 24.12.1999, n. 14537).
3.1 Con il secondo motivo di ricorso, nel denunciare "violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed omessa, Bonann insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) per errata interpretazione e applicazione dell'art. 1362 c.c.", si censura la corte di merito per avere ritenuto che ai fini interpretativi non sia utilizzabile il comportamento della RAS, la quale sulla ha riconosciuto la base del medesimo contratto assicurativa in relazione a rapporto copertura coinvolgente destinatario e mittente diversi;
si sostiene che per la rilevanza del comportamento ai sensi dell'art. 1362 C.C. è sufficiente che il contratto sia lo stesso, mentre è indifferente che siano coinvolti altri soggetti.
3.2 Neppure questo motivo può essere accolto.
3.3 Bisogna ammettere che qualora, come nella specie, il contratto di assicurazione sia stipulato da uno spedizioniere per i rischi connessi alla sua attività, in sede interpretativa la valutazione del comportamento delle parti non può essere limitata al singolo rapporto di spedizione, ma va estesa alla totalità di tali rapporti, di modo che può rilevare anche il comportamento tenuto dall'assicuratore in relazione ad ogni singolo rapporto, essendo tutti rapporti riconducibili all'unico contratto di assicurazione. Piuttosto la corte di merito ha negato valore al comportamento unilaterale dell'assicuratore non già contratto dielemento interpretativo del come assicurazione, bensì come elemento di qualificazione Bourne del rapporto dell'assicurato con il terzo incaricato del trasporto in termini di spedizione;
il che è cosa ben diversa. Inoltre, siccome nell'interpretazione dei contratti possibile fare ricorso al criterio della valutazione comportamento delle parti solo quando il criterio del letterale e quello del collegamento logico tra le varie clausole si rivelino inadeguati all'accertamento della comune intenzione della parti (Cass. 19.5.2000, n. 6482), in tanto il criterio della valutazione de l comportamento avrebbe rilevato in quanto l'applicazione dei criteri che lo precedono non avesse condotto а 5 risultati appaganti: cosa, questa, che non è stata neppure dedotta. In applicazione di tali concetti questa Corte (sentenza 12.11.1985, n. 5522) ha ritenuto che nel caso di contro i furti in uno stabilimentoassicurazione industriale, qualora le clausole della polizza circoscrivano inequivocabilmente il rischio coperto ai furti in senso stretto, con conseguente esclusione delle ipotesi di rapina, l'estensione dell'assicurazione al rischio di rapina non può essere desunta dalla circostanza che l'assicuratore abbia in altra occasione indennizzato il danno da rapina in esecuzione del medesimo contratto. conIn conclusione, il ricorso va rigettato 4. condanna della ricorrente alle spese per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di € 65,00 oltre onorari liquidati in euro 1.000,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle terza sezione civile della Corte di Cassazione il 30.10.2002. Il presidente L'estensore вето в ийс Dott. Bruno Durante Bruno Ouv i DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 21 FEB. 2003 OC attista Oggi IL CANCELLERE C1 6 OCe AT