Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2017, n. 34869
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Sentenza 12 aprile 2017

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In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza dei lavori, per l'infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta esterna intento allo smontaggio di pannelli mentre si trovava su un trabatello con ruote, poichè non era stata verificata la ricorrenza di un rischio derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse sul luogo di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2017, n. 34869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34869
    Data del deposito : 12 aprile 2017

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