Sentenza 21 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
0 24 84/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM SEZIONE PR 1 SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3595/00 Presidente Dott. Donato PLENTEDA Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron..5937 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. Ud. 19/11/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO, in persona del Commissario pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RO RE;
- intimato avversO la sentenza n. 4/99 del Pretore di TRENTO, 2001 depositata il 03/03/99; 2371 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 AR TO, agendo di persona, senza patro- cinio di un difensore, con ricorso in data 5 giugno 1998 proponeva opposizione avverso un verbale di conte- stazione, da parte della Polizia stradale di Belluno, della violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della strada. L'opponente lamentava il difetto di contestazio- ne immediata, la irregolarità dell'apparecchiatura, la mancata sottoscrizione del verbale da parte degli agen- ti verbalizzanti. Instaurato il contraddittorio nei Commissariato del Governo per la Provin- confronti del cia di Trento, che chiedeva la reiezione dell'opposizione, il Pretore di Trento, con sentenza depositata il 3 marzo 1999, accoglieva l'opposizione, sotto l'assorbente profilo che il verbale notificato all'opponente non risultava sottoscritto dagli stessi agenti che avevano compiuto l'accertamento, in viola- zione del disposto dell'art. 385 del regolamento di esecuzione del codice della strada. 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a que- sta Corte il Commissariato del Governo presso la Pro- vincia di Trento, formulando un unico motivo. Il ricor- SO é stato notificato sia presso la cancelleria della Pretura di Trento, sia nella residenza indicata nell'atto di opposizione dal AR: quest'ultima no- tifica, compiuta a mezzo posta, si é conclusa il 21 febbraio 2000, con il rifiuto del plico da parte del destinatario, come attestato sulla busta dall'ufficiale postale. Motivi della decisione 1 In via pregiudiziale va dato atto della regolari- ' tà (ex art. 8, comma 1, della legge n.890 del 1982) e tempestività (ex art. 327 c.p.c.) della notifica del ricorso nella residenza dichiarata dall'opponente nell'atto di opposizione, avvenuta in data 21 febbraio, avendo in tale data, secondo quanto risulta dall'attestazione dell'ufficiale postale, l'intimato rifiutato il plico. Quanto al merito, con l'unico motivo di ricorso proposto si denunciano la violazione dell'art. 385 del d. P. R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di at- tuazione del nuovo codice della strada, nonché vizi mo- tivazionali. Si deduce al riguardo che il Pretore ha erronea- 3 mente ritenuto la nullità del verbale notificato per essere stato sottoscritto da un agente diverso da quel- li che avevano proceduto al rilevamento dell'infrazione. Il ricorso é fondato. Questa Corte ha infatti costantemente affermato il principio che X in tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale e di relative sanzioni pe- cuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che ave- vano proceduto al rilevamento dell'infrazione, é irri- levante, poiché l'art. 385 del regolamento di esecuzio- ne del codice della strada, nel disciplinare le modali- tà della contestazione immediata, prevede che il verba- le sia compilato dall' "organo accertatore", espressio- ne, questa, che rende legittima la compilazione e sot- toscrizione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, abilitato, in tale qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza alcuna distinzione fra compo- nenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione e componenti che non vi abbiano assistito (Cass. 27 settembre 2001, n. 12105; 18 maggio 2000, n. 6475; 13 settembre 1997, n. 90769). Non sussistendo ragioni per discostarsi da tale 4 principio consolidato, esso va riaffermato, con la con- seguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, va individuato nel Tribunale di Trento (legge 16 giugno 1998, n. 188, in relazione al d.lgsv. 19 febbraio 1998, n.51), nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vi- gore del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attri- buisce al Giudice di pace competenze in materia di op- posizioni alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di san- zioni amministrative, atteso che tale attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applica- zione il principio generale di cui all'art. 5 c.p.c. Detto Tribunale farà applicazione del su detto principio di diritto e statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Trento. Così deciso in Roma il 19 novembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Groms / drith Donato Plenteda Francesco Felicetti Shivay 5 CORTE BUN Depositato in Cancelieria 21 FEB. 2002 IL CACELLIERE IL CA SA % Tourin 2 0