Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
L'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 3 n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, che sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa o altro locale, li conceda a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, è costituito dal dolo generico, in quanto non è richiesto che lo scopo rientri nelle finalità dell'agente, ma è sufficiente che il locatore ceda l'immobile essendo a conoscenza dell'uso cui lo stesso sarà adibito. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato nonostante che l'imputato non fosse proprietario dell'appartamento e che questo fosse già stato in precedenza locato per consentire l'attività di meretricio, posto che l'agente si era occupato di mettere l'immobile sul mercato fissando il prezzo della locazione in considerazione dell'uso illecito).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 27976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27976 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento