Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO033 2 0 /0 1 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO COMPENSI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 22208/98 Cron.6870 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Rep.1092 Dott. Alfredo MENSITIERI - Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 24/11/00 - Consigliere Dott. TO BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE N TEN ZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 6000 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE TO ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell'avvocato TASSI ANTONELLA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
ORDINE INGEGNERI PROV. ROMA in persona del legale rapp.te p.t.; - intimato avverso la sentenza n. 18773/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/10/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1919 -1- udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Alfredo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MENSITIERI;
UFFICIO COPIE udito 1'Avvocato Antonella TASSI, difensore del Richiesta copia studio dal Sig. ZAMPAGNI ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del per diritti 6000 ricorso;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. VESCOV per diritti L. 6.000 27 IL CANCELLIERE LIRE 5000 CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLERIA ANCELLERIA AQ034475 6 0 8 9 2 9 0 0 BB436264 CANCELLERIA 006780 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato 1'11 ottobre 1996 l'Ordine degli Ingegneri di Roma impugnava la sentenza 2.6 31.7.96 del giudice di pace di quella città che lo aveva condannato a corrispondere la somma di L. 4.988.700, oltre interessi dalla domanda e spese di lite, in favore dell'ing. TO TT, a titolo di residuo compenso per alcuni cicli di professionista su incaricolezioni tenuti dal нн dell'Ente. А Deduceva l'appellante, come unico motivo di gravame, l'erroneità della motivazione della sentenza del giudice di primo grado, censurando in particolare l'errata interpretazione data al contenuto delle lettere con le quali l'Ordine aveva dato incarico all'TT di svolgere 70 ore di lezioni di acustica applicata nonché tre ore di ingegneria ambientale, nella parte relativa alla pattuizione del compenso per l'opera prestata, compenso che era stato indicato dal committente e rispettivamente in L. accettato dal docente - 220.000, comprensive di IVA e contributi previdenziali per il primo ciclo ed in L. 290.000 per il secondo ciclo di lezioni, sempre a lordo di IVA e contributi. Poiché il docente non era 3 titolare di partita IVA, il compenso a lui spettante doveva essere inteso, secondo la tesi di parte attrice accolta dal giudice di prime cure, come comprensivo di ritenuta d'acconto e contributi previdenziali. contenuto delle Tale interpretazione del lettere d'incarico era erronea, secondo la chiara edl'appellante, contrastando con inequivocabile dizione in esse riportata che aveva fatto menzione soltanto dell'IVA e dei contributi e non anche della ritenuta d'acconto, a carico del prestatore d'opera professionale, e da detrarsi dal netto percepito. Sosteneva altresì l'Ordine l'infondatezza dell'ulteriore richiesta avanzata dal docente ed intesa ad ottenere la corresponsione della somma aggiuntiva, rispetto a quanto pattuito con le lettere d'incarico, della somma di L. 1.000.000, a titolo di compenso per la redazione e la distribuzione di dispense ai partecipanti al corso. Chiedeva pertanto l'appellante il riconoscimento del diritto dell'TT а percepire la minor somma di L. 857.391 a saldo del compenso pattuito per i cicli di lezioni, esclusa ogni maggior somma о compenso aggiuntivo per 4 redazione di dispense. Costituitosi l'appellato che sosteneva 1'infondatezza del gravame e la correttezza della decisione di prime cure, con sentenza 24.9-24.10.97 il Tribunale, in accoglimento dell'impugnazione, condannava l'Ordine al pagamento, in favore dell'TT, della somma di L. 857.391 oltre interessi dalla domanda al saldo, alla dell'appellante, dellerestituzione, in favore ulteriori somme eventualmente percepite in virtù della esecuzione della pronunzia di primo grado ed alla rifusione in favore dell'Ordine delle spese del grado. Osservava quel giudice che avendo nel caso di specie 1'TT accettato un compenso orario 1'IVA ed i contributi netto (detratta previdenziali) pari, rispettivamente, all'importo di L. 181.249 e L. 238.919, correttamente su tali importi netti l'Ordine aveva applicato la ritenuta d'acconto. Sfornita di idoneo supporto probatorio era risultata poi, secondo il giudicante, la richiesta corresponsione dell'ulteriore somma di L.di 1.000.000 per la redazione e distribuzione di dispense. 5 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione TT TO sulla base di due motivi. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo "violazione di norme legislative ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc", rileva il ricorrente che l'interpretazione data dal Tribunale alle lettere d'incarico contrastava apertamente con il disposto di cui agli artt. 1 e 5 del DPR 633/72 e successive modifiche in base al quale i soggetti, come esso TT, svolgenti prestazioni di lavoro saltuario erano esenti dal pagamento dell'IVA essendo sottoposti alla sola ricevuta d'acconto sui compensi percepiti. Il netto convenuto in tali lettere, da cui detrarre la ritenuta d'acconto, non poteva pertanto intendersi che pari rispettivamente a L. 220.000 e a L. 290.000 l'ora rispettivamente per i due cicli di lezione. Il che evitava, tra l'altro, una palese discriminazione con i vari professionisti svolgenti lo stesso incarico e soggetti a partita IVA per i quali si verificava la sola detrazione di tale 6 imposta e non, in aggiunta, come nel caso di specie, anche quella relativa alla ritenuta d'acconto. La doglianza va accolta. Ha condiviso il Tribunale l'assunto del primo giudice secondo cui i liberi professionisti che esercitino saltuariamente la loro professione, non essendo assoggettati a pagamento dell'IVA né tenuti all'iscrizione alla relativa partita, sono comunque obbligati al pagamento della ritenuta d'acconto che tenuto ad operare suiil datore di lavoro è compensi corrisposti, ritenuta d'acconto che, in assenza di diversa pattuizione tra le parti, non può che esser calcolata e detratta dal netto convenuto. Tuttavia, pur partendo da tale esatta premessa, conforme, con riguardo all'attuale ricorrente, alla disciplina della normativa di legge regolatrice di tale imposta, ha statuito il giudice d'appello come la circostanza che il predetto non fosse titolare di partita IVA e quindi assoggettabile a tale imposta era del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione degli accordi "inter partes" relativi ai compensi stabiliti per i pattuiti cicli dizione delle di lezioni, posto che la chiara 7 lettere d'incarico non consentiva di individuare la misura del compenso orario netto se non al lordo dell'IVA e delle ritenute previdenziali. In sostanza, poiché la tariffa oraria pattuita, per i rispettivi cicli di lezione, era di L. 220.000 e di L. 290.000, comprensivo di IVA e di contributi previdenziali, il compenso orario netto da corrispondere all'TT, come agli altri docenti dei corsi, ammontava rispettivamente a L. 181.249 e a L. 238.919, da cui, ovviamente doveva detrarsi la ritenuta d'acconto pari al 19%. A Ebbene è del tutto evidente, ad avviso del Collegio, la contrarietà alle norme di legge in materia e l'illogicità di siffatto ragionamento dappoiché il calcolo effettuato dal giudice del gravame di merito comporta l'assoggettamento dell'attuale ricorrente ad un'imposta non dovuta e ad una doppia imposizione posto che addirittura dall'importo come sopra illegittimamente determinato è stata detratta anche la pur legittima ritenuta d'acconto. Con la conseguenza, tra l'altro, posta in luce dal primo giudice, il quale esattamente aveva invece statuito che l'TT dovesse ricevere il compenso pattuito depurato soltanto della ritenuta 8 d'acconto, che così operando l'Ordine sarebbe venuto а trovarsi nell'assurda condizione di dover versare all'Ufficio IVA un importo indebitamente trattenuto. La gravata sentenza va pertanto sul punto cassata con rinvio della causa a giudice di pari grado che provvederà al conteggio del compenso per le lezioni effettuate ed aldell'TT calcolo della residua somma a lui spettante adeguandosi ai sopra enunciati principi. Va rigettato invece, in quanto infondato, il secondo motivo del ricorso con il quale si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 5 cpc, contraddittoria motivazione in punto attività di redazione e distribuzione di dispense avendo erroneamente il giudice d'appello respinto la richiesta di un compenso forfettario di I.
1.000.000 per tale attività posto che dal contenuto della lettera d'incarico poteva desumersi un preventivo accordo con l'Ordine per l'espletamento di essa come confermato dal teste prof. Mattia nel giudizio di primo grado. Con motivazione congrua, esente da vizi logici, e pertanto incensurabile nell'attuale sede il giudice d'appello ha infatti escluso che del 9 conferimento di tale ulteriore incarico vi fosse traccia nelle lettere d'incarico che non facevano menzione alcuna di obblighi in tal senso assunti dall'Ordine, aggiungendo che la prova di ulteriori impegni comportanti dell'esistenza l'obbligo di un corrispettivo in favore del docente non poteva di certo trarsi dalla del tutto generica deposizione del teste Mattia limitatosi a riferire di aver assistito ad una distribuzione di dispense A da parte dell'TT e di essere venuto a H conoscenza senza indicarne la fonte che il A predetto avrebbe dovuto esser remunerato dall'Ente anche per tale lavoro. Va Osservato in proposito che proprio la frase contenuta in tali lettere, riportata dal ricorrente nel motivo d'impugnazione, “l'incarico assunto sarà espletato secondo criteri e metodi che Lei riterrà opportuni e che saranno comunque concordati con la Direzione per la necessaria omogeneizzazione di tutte le attività didattiche per il raggiungimento degli obiettivi formativi" esclude, per la sua assoluta genericità e comunque per la sua evidente impostazionecorrelazione con i criteri di didattica dei corsi, che, contrariamente vi fosse tra le parti all'assunto dell'TT, 10 un preventivo, concreto accordo per una ulteriore attività comportante un'altrettanto concreta pattuizione di un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello inerente alla effettuazione delle lezioni. Alla stregua delle svolte argomentazioni, rigettato il secondo motivo di ricorso, in Aus accoglimento del primo, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa ad altra sezione del Tribunale di Roma che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa, in relazione al motivo 69000 accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, 210000 | anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione del Tribunale di Roma. Roma 24 novembre 2000. AlfredАдиль Матовой левска 41 Freshout Thankan IL CANCELLIERE C1 LO IC LA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 MAR 2001, IL CANCELLIERE IC 15355 MorPO) ZL