Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6744 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO6 744 /0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Riscatto del fondo confi- nante. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 5214/99 Dott. Angelo GIULIANO - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 15165 Cron.Consigliere Dott. Francesco TRIFONE 2462 Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 09/02/01Rel. Consigli Dott. RT TALEVI ere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE RAMPONI MARIA PIERINA VON REGEL, elettivamente per diritti L. 3000 16 MHU, 2001 domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la difende, giusta delega in atti;
LIRE 3000 ricorrente CANCELLERIA
contro
FANTELLI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CG512662 COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende insieme all'avvocato FRANCO FEDRIZZI, giusta delega in atti;
"2001 controricorrente - DE ROMAXELU .289 DIRIT DIRI DIRITTI 00012 નર્ 1 avverso la sentenza n. 80/98 del Tribunale di TRENTO, depositata il PRIMA SEZIONE emessa il 22/1/1998, 30/01/98; RG.532/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. RT TALEVI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI;
udito 1'Avvocato GABRIELE PAFUNDI ( per delega Avv. Enrico Romanelli ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10.1.1996 AM IA IN VO EG proponeva azione di riscatto quale proprietaria di un fondo,
contro
AN NI, acquirente a titolo oneroso di un fondo confinante vendutogli da RT OL, lamentando la lesione del diritto di prelazione legale. Resisteva in giudizio il convenuto. - 2.4.1997 il Pretore di Trento rigettava la domanda Con sentenza 7.3 rilevando che l'attrice non aveva provato la sua qualità di coltivatore diretto. Proponeva appello la AM. L'appellato resisteva al gravame chiedendone il rigetto. Con sentenza 22 -30.1.98 il Tribunale di Trento rigettava l'appello condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Nella motivazione esponeva, tra l'altro, le seguenti argomentazioni. E' ineccepibile l'apprezzamento del Pretore circa l'insufficienza probatoria, in senso favorevole all'attrice, delle deposizioni testimoniali del NI e dello PP, oltre che dell'altro teste Rosatti. Quanto alla seconda, da essa si desume con certezza che dal 1985 il campo è stato lavorato esclusivamente dallo PP (con un anno di intervallo, in cui è rimasto incolto, a causa di opere di scavo), il quale provvedeva allo sfalcio tenendo per sé l'erba falciata, e mai vide l'attrice o suoi familiari recarsi sui fondo: alla luce di tali dichiarazioni del teste, relative a precise circostanze di fatto, la sua precedente affermazione secondo cui egli lavorava il campo "per conto della signora AM e a titolo gratuito" dev'essere evidentemente intesa nel senso che l'appellante gli consentiva di falciare il prato e di trattenere il fieno senza nulla pretendere, ma ciò, lungi dal contraddire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, le conferma, rafforzando il convincimento che la AM si disinteressasse sostanzialmente dello sfruttamento 3 agricolo del fondo, il cui unico prodotto, considerata la sua concreta destinazione a prato, altro non poteva essere se non il fieno. Né può invocarsi l'autorità di Cass. 12/12/86 n. 7411 (parimenti citata dall'appellante), a mente della quale è considerato coltivatore diretto anche colui che, pur non continuamente presente sul fondo, partecipi, attraverso un'attività di direzione e di coordinamento, alla conduzione dei fondo stesso, la coltivazione del quale sia effettuata dalla moglie e dagli altri familiari: nella specie non solo non vi è prova, come detto, della coltivazione manuale del fondo in questione da parte della AM o dei suoi familiari, ma non v'è neppure traccia di una siffatta opera direttiva e coordinatrice dell'altrui lavoro. Contro questa decisione propone ricorso per cassazione la AM con un motivo, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso il AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la AM denuncia contraddittorietà e vizio logico della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), esponendo le seguenti argomentazioni. Il Tribunale di Trento, partendo dalla esatta specificazione che va considerato coltivatore diretto chi direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, ha poi valutato le prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado in modo a dir poco disattento in quanto ha desunto "con certezza" che il campo in questione venisse lavorato esclusivamente dal teste PP che però non ha mai affermato nulla del genere ed ha ritenuto di dover dare all'affermazione dello stesso teste secondo il quale lavorava il campo "per conto della Sig.ra AM e a titolo gratuito" (limitandosi a trattenere per se il fieno falciato) un significato del tutto precostituito ed avulso dal significato letterale delle espressioni usate dal teste ricavandone il convincimento che in realtà lo PP trattenesse tutto il fieno ricavato dal campo (e non solo quello da lui falciato) con conseguente sostanziale disinteresse della odierna ricorrente allo sfruttamento agricolo del fondo. In pratica il Giudice del merito dal fatto che un'anziana ultrasettantenne fosse impossibilitata, ratione aetatis, a coltivare manualmente il proprio campo (per il quale, stante la modesta area, una persona sola sarebbe più che sufficiente) e quindi si servisse o di propri familiari o, in mancanza di questi, dello PP che retribuiva lasciandogli la parte di fieno da lui falciata ha desunto, con indubbia illogicità che la stessa si disinteressasse della coltivazione senza avvedersi dell'intimo e lampante contrasto tra tale convincimento ed il fatto che proprio il rivolgersi della AM allo PP (che ha deposto di aver lavorato "per conto" della AM) costituiva la miglior prova dell'interesse alla coltivazione del fondo (e ciò anche in relazione al principio sancito dalla Sent. n. 7411 del 12.12.1986 della S.C. secondo il quale allo scopo che ci interessa è sufficiente che il proprietario si interessi del fondo coordinando e dirigendo il lavoro di altri). In altre parole, è del tutto illogico e contraddittorio che dalla dichiarazione di un teste che asserisce di aver lavorato un campo "per conto" della proprietaria e la titolo gratuito" limitandosi a trattenere per se il fieno falciato, si arrivi per via meramente deduttiva e sulla scorta di semplici illazioni a ritenere in contrasto con il testo letterale delle dichiarazioni testimoniali raccolte che invece la AM si fosse disinteressata dello sfruttamento mediante coltivazione del suo fondo (come se lo incaricare lo PP che non operava di sua - iniziativa ma "per conto" - non fosse stata una inequivoca manifestazione di interesse a tale sfruttamento). Il motivo non può essere accolto. Infatti il Tribunale ha motivato la sua decisione su tutti i punti in questione, ed in particolare in ordine alla sua 5 interpretazione del termine “per conto" utilizzata dal teste PP, in modo esauriente, logico e non contraddittorio. Non sembra inutile precisare inoltre quanto segue con riferimento alla prova testimoniale suddetta. Di fronte alla motivazione del Tribunale la parte ricorrente solleva doglianze in ordine all'effettivo contenuto della testimonianza, che debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che infondate) in quanto il ricorso non riporta ritualmente le dichiarazioni in questione dello PP con riferimento a tutto il contesto rilevante (v. Tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: "Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"). Quanto poi all'interpretazione di detto contenuto della deposizione predetta, il Giudice di merito ben poteva e doveva non limitarsi alla lettera delle parole del teste ma cercarne il vero significato;
nel far ciò ha compiuto una valutazione tipicamente di merito che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto del tutto immune dai vizi logici denunciati. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di cassazione liquidate in £ 126'000 + oltre £1.500.000 (un milionecinquecentomila) per onorario. Così deciso a Roma il 9.2.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA Justin All-r IL CANCELLIERE 01 Depositata in Cancelleria Concetta Ammendela 6 Oggi, 16 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola hoooo 290000 E A T A M R T 2 LA O N 4 R I E M ie 0 E E r I £. L 0 e L N .0 G S O E ersate A d n U r 0 ia V D i st a 9 rv O L a c 2 IO N lu I n v i G O IZ I) tli IC I o D .12 IN V t ) F N A a F R io H O r e t IC P E U iz 6 is t n v P S C al n.
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