Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z 0059255 / N 4 A / - R 6 A T 2 B I S . I . R R L . G A L P E . PUBBLICA IT ALL2 18/0 1 A T D R . U EL POR LO A AND012 18 L B B E A A I D R. G. N. 1708/98 D T R I A 1 S E T I 3 N T 1 E R N S . E E I N T S RTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E Rep. A M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 20/09/2000 hau 2540 - Presidente - Michele CANTILLO - Consigliere - Enrico ALTIERI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Giulio GRAZIADEI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio AL US ->> ✓ dal Sig. IL SOLE 24 ORE Antonino DI BLASI rel.1p ->> 1500 m per diritti L. PEN 2001 ha pronunciato la seguente 31 HERE SENTENZA -Oggetto: Tributi Diretti Notifica ex art. 140 C.p.C. sul ricorso n. 1708/98 R.G. proposto da Mancata allegazione relata originale ricorso delle AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del ricevute postali ed omessa indicazione relativi estremi Ministro in carica, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato nei cui Uffici - Conseguenze - Nullità in Roma, via dei Portoghesi, 12 domicilia ex lege,
- Ricorrente -
1500 ZLERIA
contro
RI UC e DI LO MA, entrambi domiciliati in Chieti non costituiti in giudizio, 0975581 Intimati per la Cassazione della sentenza n.87 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Chieti in data 4/11-3/12/1996 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 59255 1 145 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Stato rilasciata 1 copia legale per notifica e n. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Carta boll a L. 20.000 Nardi che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso, in Pir. Copia " 10.000 Totale L. 30.000 MAR. 2001 subordine per il rigetto. Roma, IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Pescara in sede di esame e liquidazione, ex art. 36 bis DPR n. 600/73, della dichiarazione dei redditi, presentata per l'anno 1987 dai Sig.ri RI AN e Di OL RI, recuperava a tassazione l'ILOR dovuta dall'impresa costruzioni RI s.a.s. di cui il RI AN era socio, portata in detrazione ed, invece, ritenuta non deducibile, procedendo, per l'effetto, ad iscrivere a ruolo la somma di L.66.928.340 ai fini IRPEF. Ritenendo l'operato dell'Ufficio illegittimo, i contribuenti adivano la Commissione Tributaria di primo grado di Chieti, la quale con sentenza n. 51 del 25-1-1992 accoglieva il ricorso. Sull'appello dell'Ufficio, la Commissione Tributaria di L'Aquila, con la decisione in epigrafe indicata, confermava la statuizione del giudice di primo grado, rigettando il gravame. Il Ministero delle Finanze, con ricorso spedito e notificato, ai sensi dell'art. 140 C.p.C., in data 16-1-1998, chiedeva la cassazione della sentenza impugnata, proponendo due profili di censura. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva, in via preliminare, la Corte che il ricorso non risulta ritualmente introdotto per vizio di notifica. Invero, l'ufficiale giudiziario avendo ritenuto di dover procedere alla chiesta notifica ai sensi dell'art. 140 C.p.C., avrebbe dovuto curare tutti gli 2 adempimenti prescritti dalla citata norma, facendone constare l'assolvimento attraverso il contenuto della relata stessa in calce all'originale. In particolare, avrebbe dovuto attendere all'espletamento delle previste tre formalità, consistenti nel deposito dell'atto nella casa comunale, nell'affissione dell'avviso di detto deposito alla porta e nell'invio di altri avvisi a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno. E' principio ormai consolidato quello per cui tali formalità vanno coordinate organicamente in modo che l'effetto giuridico della notificazione viene a prodursi solo nel momento in cui siano state compiute tutte e tre;
con la conseguenza che la notifica deve ritenersi nulla ove non consti adeguatamente l'adempimento delle prescritte formalità. Nel caso, in effetti, non risulta compiuta la formalità prevista dall'ultima parte dell'art.140 C.p.C., cioè l'invio dell'avviso per raccomandata con avviso di ricevimento, giacchè non solo nella relata di notifica non vengono indicati gli estremi dei plichi (numero, data di spedizione, Ufficio postale) raccomandati ma, oltretutto, non consta l'allegazione all'originale del ricorso ed agli atti processuali in esame, delle ricevute postali attestanti la spedizione dei plichi stessi. L'omissione importa la nullità della notificazione, giacchè, per l'effetto, non è possibile controllare la puntuale applicazione della norma e, d'altronde, la parte interessata non ha modo di verificare la sussistenza di elementi concreti per l'eventuale impugnazione della relata mediante querela di falso o, sussistendone i presupposti, nelle eventuali altre forme prescritte dalla legge. L'accertato vizio di notificazione e la mancata costituzione degli 3 intimati, impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed esonerano dalla pronuncia sulle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20-09-2000. а Il Presidente Dott. Michele Cantвит Il Consigliere Relatore - Estensore Dot AntoningDi Blasi ELAIEREIL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 297ER 200T Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E 6 N 8 5 9 O . A 1 I I / N Z 4 R - / A 6 A R B 2 T T . . S L U R I . L B P G A . I E . D R R B L T A E A A T D I D 1 I R S 3 E E 1 N E T T . S N A N I E A S M E 4