Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
Non integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la condotta dello straniero che faccia illegalmente ingresso nel territorio dello Stato portando con sé la propria figlia minorenne.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2010, n. 23872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23872 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/06/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 574
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 5250/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM BO ZL, nato il [...] in [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 15.12.2009 dalla Corte d'appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito per il ricorrente l'avvocato Calia Caterina, nominata di fiducia, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento. FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza pronunziata in data 6.5.2009 del Tribunale della medesima città nella parte in cui, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato IM BO ZL responsabile dei reati di cui all'art. 497-bis c.p. e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 e comma 3-bis, lett. a) e c-bis) in relazione alla procurata immigrazione clandestina di undici suoi connazionali;
lo assolveva da analoga ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina riferita alla sua compagnia e concorrente nel reato NA AR e qualificava ai sensi dell'art. 12, comma 1 la condotta di procurato ingresso illegale nei confronti della figlia minore RA HA;
fatti tutti commessi il 22.2.2009. Rideterminava all'esito la pena in quattro anni, otto mesi di reclusione e 132.000 Euro di multa (così calcolata: pena base per l'ipotesi dell'art. 12, comma 3, cinque anni di reclusione e 165.000 Euro di multa, aumentata di mesi 5 e 10.000 Euro per ciascuna delle tre aggravanti contestate e quindi di 1 anno e 3 mesi e 30.000 Euro;
aumentata ancora per la continuazione di 3 mesi e 2.000 Euro con riferimento all'ipotesi dei cui all'art. 12, comma 1 e di mesi 6 e 1.000 Euro per il reato di cui all'art. 497-bis c.p.; così in totale 7 anni e 198.000 Euro, pena diminuita di un terzo per il rito).
1.1. A ragione della decisione la Corte d'appello ricordava che i fatti erano stati accertati allorché al controllo dei passeggeri in procinto di sbarcare da una nave proveniente da Patrasso, erano stati trovate tredici persone di nazionalità afgana prive di documenti;
uno di costoro, tale LI ZA QU, aveva riferito che, dopo essersi accordato con un curdo che dietro compenso di 6000 Euro aveva promesso di fare entrare lui e la sua famiglia, aveva preso posto con gli altri nelle autovetture Range Rover condotta dall'imputato e Porsche Cayenne condotta dalla moglie, imbarcate sulla nave;
all'interno della Range Rover erano stati rinvenuti quindi sette documenti d'identità contraffatti, apparentemente provenienti da Autorità belghe e 21 fotografie in formato tessera, parte delle quali effigianti i clandestini sbarcati. Osservava quindi, per quanto interessa ai fini del ricorso, che la versione dell'imputato era assolutamente inverosimile, non apparendo credibile che avesse incontrato e accompagnato per caso i clandestini, dei quali aveva documenti e fotografie, ne' che stesse soltanto facendo rientro in Germania da una vacanza in Grecia con moglie e figlia, giacché le due vetture di grosso volume delle quali disponevano apparivano assolutamente sproporzionate alle esigenze della sua famiglia e di una vacanza. Il racconto del QU e siffatte considerazioni rendevano dunque evidente che la condotta dell'imputato s'inseriva nell'attività organizzata dal Curdo al quale gli afgani avevano versato denaro per essere condotti clandestinamente in Italia. Doveva tuttavia escludersi che la condotta illecita potesse essere riferita anche l'ingresso clandestino della compagna del ricorrente, di nazionalità persiana, in quanto già denunziata quale concorrente nel reato. In relazione all'ingresso della figlioletta di cinque anni appariva invece plausibile l'esclusione del fine di profitto, con la conseguenza che il fatto andava riferito al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1. 2. Ricorre l'imputato personalmente e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 in punto di affermazione della responsabilità con riguardo al fatto del procurato ingresso clandestino della figlia minore del ricorrente, titolare di documento di viaggio rilasciato in Germania dal quale risultava che era colà nata, e che, stando ai capi d'imputazione, non era tra quelli falsificati;
dovendo di conseguenza ritenersi che la bambina viaggiasse regolarmente con i genitori diretta in Germania, dove validamente già soggiornava;
2.2. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, espressamente richieste nell'atto d'appello ma in relazione alle quali nulla aveva detto la sentenza impugnata, non potendo certamente bastare il generico rinvio alla sentenza di primo grado per quanto non diversamente statuito, anche perché sul punto anche la sentenza di primo grado mancava di motivazione;
2.3. illogicità e mancanza di motivazione in ordine al numero dei clandestini trasportati, incidente sull'entità della pena;
nonostante anche in relazione a tale aspetto l'appello avesse articolato deduzioni specifiche, facendo rilevare che i documenti trovati nell'auto dell'imputato erano soltanto sette e che il QU aveva fatto riferimento per l'appunto ad un nucleo familiare di sette persone viaggianti sull'auto dell'imputato, senza parlare della presenza di altri clandestini, la Corte d'appello aveva completamente omesso di esaminare tale aspetto, limitandosi a trattare delle posizioni della moglie e della figlia dell'imputato. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono tutti fondati, giacché come ha osservato anche il Procuratore generale presso questa Corte, a nessuna delle questioni poste con i motivi d'appello alle quali fa puntuale riferimento il ricorso, la Corte d'appello ha dato risposta adeguata.
2. Con riguardo al "favoreggiamento" dell'immigrazione della minore, la Corte d'appello ha affermato soltanto che lo stesso non poteva ritenersi a fini di lucro. Ha tuttavia completamente omesso di giustificare la riconducibilità del fatto alla fattispecie del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, vuoi sotto il profilo dedotto dalla difesa del ricorrente, relativo alla condizione di soggetto regolarmente soggiornante in un paese dell'Unione Europea della bambina, munita di documento tedesco non compreso tra quelli considerati falsi stando al capo B); vuoi, comunque, in relazione alla astratta configurabilità del reato in relazione a fatto commesso da genitore esercente la patria potestà con riguardo all'ingresso illegale di un figlio in tenera età.
Nè dalla sentenza di primo grado ne' da quella di secondo si comprende, anzi, quale fossero le effettive condizioni dell'imputato e della bambina: pur emergendo che entrambi erano in possesso di documenti rilasciati in Germania, non si dice se tali documenti erano da ritenere invalidi;
si sostiene che la bambina fosse illegalmente entrata nel territorio italiano grazie all'imputato, ma non si nega la circostanza che la bambina fosse figlia dell'imputato e che viaggiasse nell'occasione con entrambi i genitori. Occorre dunque rilevare che erano invece proprio le circostanze del rapporto di filiazione, del connesso legittimo esercizio della potestà genitoriale, dell'ingresso dell'intero nucleo familiare, che avrebbero richiesto attenzione e particolare verifica, imponendo in radice, se accertate di escludere la sussistenza del delitto contestato, anche a prescindere dalla regolarità del soggiorno comunitario del padre e della bambina.
2.1. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 prevede e punisce condotte che si pongono, rispetto alla fattispecie dell'ingresso irregolare realizzato, o tentato, dal migrante, come di ausilio o concorso. Il delitto è in altri termini connotato dal requisito necessario della terzietà dell'agente rispetto all'immigrato o agli immigrati clandestini ed è da escludere che possa concernere l'"auto favoreggiamento". Che la condotta punibile ai sensi dell'art. 12 citato debba considerarsi tipizzata come attività diversa e ulteriore rispetto a quella posta in essere da chi entra irregolarmente in uno Stato dell'Unione, che oggi costituisce in Italia reato autonomo, discende d'altro canto direttamente da interpretazione conforme agli strumenti internazionali che regolano la materia, giacché Convenzioni internazionali riconosciute e direttive del Consiglio d'Europa impegnano gli Stati a considerare l'ingresso illegale, del singolo, fenomeno da tenere ben distinto, sotto il profilo delle responsabilità penale, dall'azione di chi tale ingresso favorisce o dall'esterno procura. Escluso dunque che possa considerarsi incriminabile come favoreggiamento all'immigrazione la immigrazione propria, non può non rilevarsi che i genitori che facciano illegalmente ingresso in uno Stato portando seco un bambino in tenera età, pongono in essere una condotta che da un canto è addirittura resa doverosa dalla necessità di non abbandonare l'incapace a loro affidato, dall'altro è interamente loro "imputabile" come fatto proprio, sicché per il principio di responsabilità che accede alla potestà genitoriale, detta condotta non si presta ad essere ricondotta all'ipotesi del favoreggiamento dell'immigrazione di un terzo.
3. La sentenza impugnata è inoltre carente in ordine alla individuazione del numero degli stranieri irregolari asseritamente trasportati dall'imputato. Solo indirettamente, calcolando la pena pecuniaria comminata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 per ciascun immigrato, alla luce del multiplo inflitto, si può giungere a ipotizzare che secondo la Corte d'appello il fatto avrebbe riguardato undici stranieri irregolari. Nessuna giustificazione è stata però data per tale numero in risposta alle obiezioni difensive, che facevano riferimento a soli sette documenti falsificati. D'altronde anche la sentenza di primo grado non chiariva apertamente a quante persone si riferissero quei documenti, o le fotografie sequestrate. Di conseguenza questa Corte, che non ha accesso agli atti, non è in condizione di verificare non soltanto la correttezza della motivazione, ma neppure la legalità della pena, che direttamente dipende dal numero dei clandestini favoriti a fine di profitto.
4. Infine neppure sulla esclusione delle richieste circostanze attenuanti generiche le due sentenze di merito hanno speso alcuna considerazione. Sicché anche sul punto è da constatare che non v'è prova che siano stati presi in esame gli aspetti evidenziati dalla difesa nell'atto d'appello.
5. Conclusivamente, la sentenza impugnata risulta carente in ordine:
all'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 comma 1, avente ad oggetto la minore indicata come figlia del ricorrente;
in relazione alla individuazione del numero degli stranieri cui è da riferire il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3-bis; in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
in relazione, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio per ciascuno dei fatti e complessivamente irrogato.
In relazione a tali capi e punti la sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, perché proceda a nuovo esame rispondendo alle censure difensive e attenendosi ai principi indicati sub 2.1. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 1 va precisato che l'annullamento non concerne l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 491-bis c.p., contestato al capo B), che costituisce punto non toccato da alcuna delle censure del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010