Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 1
Nel reato di furto tentato, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, deve aversi riguardo al danno ipotetico che il reato avrebbe cagionato qualora fosse stato consumato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2008, n. 44153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44153 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
44 153 /08 Udienza pubblica del 30-9-08.
SENTENZA N. 3557
|REGISTRO GENERALE
N 19308/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati:
Presidente Dott. Renato Calabrese
Consigliere 1. Dott. Arturo Carrozza
2. 11 Giuliana Ferrua "
3. 11 Vito Scalera "
4. Maria Vessichelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IA EX nato il [...]
avverso la sentenza emessa il 3-3-08 dalla Corte di appello di Trieste.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo
Di Casola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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Svolgimento del procedimento e motivi della decisione.
Con sentenza 28-1-05 il Tribunale di Udine dichiarava IA EX responsabile,
in concorso con un'altra persona, di tentato furto di casse acustiche site su di un'autovettura e di furto consumato di un paio di occhiali ivi custoditi, beni esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede ( ex artt. 110, 81, 56, 624, 625 n. 7 c.p.): con le attenuanti generiche prevalenti lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Con pronuncia 3-3-08 la Corte di appello di Trieste dichiarava non doversi procedere per difetto di querela per il furto consumato, esclusa per tale reato l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e rideterminava la pena per il furto tentato.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1 - Vizio di motivazione per omessa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7
c.p. in quanto l'auto era parcheggiata in un cortile riservato.
La censura è infondata.
In tema di furto la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando la cosa si trova in un luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile ovvero in un cortile di casa o ufficio in diretta comunicazione con una pubblica via oppure, ancora, in un parcheggio privato non custodito (Cass. 30-9-83 n. 2213 Rv. 163087; Cass. 17-1-91 n. 8798 Rv. 188119)
Orbene, nel caso in esame, risulta dal provvedimento impugnato ed è incontestato che l'auto sulla quale operò il prevenuto si trovava nel cortile di uno stabilimento ove l'accesso era all'evidenza agevole, essendosi nel medesimo introdotto il IA per portare una domanda di assunzione;
né d'altro canto il predetto ha mai dedotto che il parcheggio de quo fosse custodito. Nel delineato contesto la conclusione circa la си sussistenza dell'aggravante si palesa del tutto consequenziale e pertanto non si imponeva onere di esplicita giustificazione nel rigettare l'impostazione difensiva volta ad escluderla.
2 - Violazione dell'art. 62 n. 4 c.p.p per omesso riconoscimento dell'attenuante ivi prevista.
Anche questa denuncia - basata sulla considerazione che fossero stati strappati solo i fili delle casse è infondata poiché, in ipotesi di furto tentato, ai fini dell'eventuale
-
concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità occorre avere riguardo al danno ipotetico che il reato, se consumato, avrebbe causato (Cass. 16-2-92 n. 10355
Rv. 192098; Cass. 5-2-99 n. 648 Rv. 214875)
3 - Violazione dell'art. 133 c.p. per inammissibile reformatio in peius.
4 - Vizio di motivazione in punto pena e diminuzione per il tentativo.
I motivi sono manifestamente infondati.
Invero in primo grado il furto tentato fu considerato reato satellite mentre in appello, essendosi dichiarata la non procedibilità per quello consumato, rimase l'unico delitto: ne deriva che la relativa pena doveva essere rideterminata, non potendo rimanere ferma quella stabilita a titolo di mero aumento per la continuazione, imponendosi pertanto il raffronto non già con quest'ultima, ma con quella "base" nonché con quella complessiva applicate in primo grado;
con riguardo a queste ultime non ricorre la dedotta violazione posto che in primo grado, partendo da una pena base di mesi 5 di reclusione e di euro 100,00 di multa, fu adottata la sanzione di mesi 6 di reclusione e euro 200 di multa mentre quella di inflitta in appello è stata di mesi 3 di reclusione ed euro 60,000 di multa.
Per il resto basti rilevare che la Corte territoriale ha operato congruo richiamo alla personalità dell'imputato, quale evidenziata dai suoi precedenti;
al contempo va ribadito che la pena per il delitto tentato (che è autonoma figura di reato e non ipotesi attenuata di quello consumato) può essere applicata dal giudice di merito nei limiti indicati dall'art. 56 c.p. senza specificare la misura della riduzione apportata rispetto al
сп trattamento fissato per il reato consumato (Cass. 21-11-80 n. 3551 Rv. 148458; Cass.
11-3-93 n. 5480 Rv. 195382).
In conclusione s'impone il rigetto del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 30-9-08 Il Presidente り Il Cons. est.
Depositata in Cancelleria
Roma, li 26. NOV. 2008 CASSA IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise R
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