Sentenza 27 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A 0 1 1 66 / 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. -SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA per diritti L. 3000 27 GEN. 2001 In nome del popolo italiano IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.N.15534/98 Composta dai Magistrati: -Cron.2487 Dott. Erminio Ravagnani Presidente " Fabrizio Miani Canevari- Consigliere -Rep. 1 Rel. -Ud. 28.11.2000 " Bruno Battimiello -Oggetto: " Raffaele Foglia " Minichiello" FL Lavoro ha pronunciato la sequente LIL 3000 SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS. in per- CG575701 sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti. Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, 17 pres- con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. so l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente
contro
AL IE, elett.te dom.to in Roma alla via Nicotera n. 29 presso gli avv.ti Gaspare Salerno e Giorgio Allocca CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. 5553 per diritti L. 14 FER 2001. 1 IL CANCELLIERE che lo rappresentano e difendono in virtù di procura specia- le per atto notaio Gabriele Salerno di Novara in data, rep. n. 13071 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Novara n“ 233 in data 27 maggio/14 luglio 1998 (R.G. 335/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Luigi Cantarini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dott. Vincenzo Gambardella, del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Novara rigettava l'appello dell'INPS e confermava la decisione del Pretore del luogo in data 17 gennaio 1997, che aveva ricono- sciuto a AN IE, già dirigente del disciolto INAM, il diritto, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di previ- denza di tale ente, alla riliquidazione del trattamento pen- sionistico integrativo con il calcolo dell'indennità di fun- dirigenziale quota A di cui alla delibera INPS n. zione 740/90 ai sensi dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989 n. 88. Avverso questa sentenza 1'INPS ricorre per cassazione con unico motivo. AN IE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989 n. 88, in relazione all'art. 30 del Regolamento di previdenza del disciolto INAM, e contrad- dittorietà ed insufficienza della motivazione, sostenendo la non computabilità dell'indennità in questione in favore del personale in quiescenza, in quanto l'erogazione della medesi- ma è subordinata, per disposizione legislativa (art. 13, quarto comma, legge n. 88 del 1989) prevalente su quella re- golamentare (art. 30 Regolamento INAM), all'effettivo eserci- 1 zio della funzione, mentre non può trarsi argomento in con- trario dal fatto che la delibera INPS n. 740 del 1990 indivi- dui la c.d. quota A con i caratteri della generalità e della fissità. Il ricorso è infondato e, quindi da rigettare, non essendo stati prospettati, e non ravvisando il Collegio, argomenti che impongano una revisione dell'orientamento giurispruden- ziale (contrario alla tesi dell'INPS) inizialmente espresso dalla Corte con sentenza n. 6170 del 20 giugno 1998 (seguita da quelle n. 6064 del 17 giugno 1999 e n. 4297 del 6 aprile 2000) e riassunto nel seguente principio: "Il regolamento di previdenza 3 ottobre 1969 del disciolto Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, che, in base al rin- vio contenuto nell'art. 75 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, regola l'erogazione in favore del personale già apparte- nente a detto ente dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, tramite la gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS, attribuisce nell'art. 30 al dipendente collocato a riposo il diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio che siano frutto di provvedimenti di carattere generale, dispo- nendo che ai fini di tale riliquidazione venga assunta come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessa- 2 zione dal servizio>>. Pertanto, tenuto conto del trasferimen- to all'INPS di una parte del personale ex INAM, disposto in via definitiva dall'art. 24 quater della legge 29 febbraio 33 di conversione del d.l. 30 dicembre 1979 n. 6631980 n. (dopo una prima assegnazione temporanea ex art. 67 della leg- ge istitutiva del servizio sanitario nazionale), ai dipenden- ti dell'INAM collocati in pensione prima dello scioglimento dell'ente spetta, ai fini del sistema perequativo di cui al cit. art. 30 del Regolamento, il trattamento dei loro pari- grado in servizio presso l'INPS; con l'ulteriore conseguenza che, nel caso di dipendenti con qualifica dirigenziale al mo- mento del collocamento in quiescenza, deve tenersi conto, nella riliquidazione del trattamento, della quota di indenni- tà di funzione attribuita ai dirigenti INPS dal Comitato ese- cutivo di detto ente, in base all'art. 13, quarto comma, del- la legge 9 marzo 1989 n. 88, qualora si tratti di quota fissa e continuativa per tutti i dirigenti sulla base del solo pos- sesso della relativa qualifica e subordinata, per il persona- le in servizio, al solo effettivo esercizio delle funzioni, senza alcun ulteriore requisito di carattere soggettivo." Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese (di questo giudizio di legittimità).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000. 3 lumini. RavagnaniIl Pres idente Il Consigliere estensore Bun Baltimill Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, A 27 GELABORATORE M Shill E DI CANCELLERIA R P U S I 0 A 3 D 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N ' A B S L E 3 I L P E 7 D S - D I 8 A I - N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I G D I A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R N I I L E L G D S E E E R O D