Sentenza 9 novembre 2007
Massime • 1
Nel caso in cui il processo sia stato definito con sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione o oblazione, al fine di porre le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate a carico dell'avente diritto alla loro restituzione, può essere attivata la speciale procedura esecutiva di cui all'art. 150 d.P.R. n. 115 del 2002, sost. dall'art. 9-bis, comma primo lett. f), D.L. n.115 del 2005, conv. in L. n. 168 del 2005.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2007, n. 43292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43292 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3585
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013313/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI LO N. IL 01/11/1968;
avverso ORDINANZA del 18/10/2006 TRIB. TORINO SEZ. DIST. di CIRIÈ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI V.: "trasmettersi gli atti al Pres. Trib. Torino".
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che con ordinanza del 18/10/2006 il Tribunale di Torino, sez. dist. di Ciriè, poneva a carico di LO NE le spese di custodia degli animali sequestrati nei procedimenti a suo carico per il reato di cui all'art. 727 c.p., conclusisi con sentenze irrevocabili del 16/10/2003 e 14/2/2004 di non doversi procedere per prescrizione o per oblazione, spese anticipate dall'erario e liquidate con successivi decreti del 18/7/2006, a rettifica delle medesime sentenze ex art. 535 c.p.p., comma 4 e art. 130 c.p.p.;
- che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del NE risulta fondato, attesa l'abnormità della procedura rettificatoria circa le spese, attivata dal giudice dell'esecuzione in forza di una disposizione normativa, quella dell'art. 535 c.p.p., comma 4, dettata per la sentenza di condanna (cui non è per alcun profilo assimilabile quella di non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione o per oblazione) e, quindi, prevista esclusivamente per la condanna alle spese a carico del "condannato";
- che, ai fini dell'accollo delle spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate a carico dell'avente diritto alla loro restituzione, è infatti prevista la diversa e speciale procedura esecutiva di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 150, sost. dal D.L. n. 115 del 2005, art. 9 bis, comma 1, lett. f), conv. in L. n. 168 del 2005;
che l'ordinanza impugnata dev'essere dunque annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, sez. dist. di Ciriè, per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2007