Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7961 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 7.961/0 Im nome del Popolo Italiamo La Corte Suprema di Cass zi composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Assist. soc. dr. Francesco Amirante Presidente R.G.m.12310/ 1999 Crom. 18280Consigliere dr. Mario Putaturo Domati Viscido dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Alessandro De Remzis Consigliere Ud.16.03.2001 dr. Gabriella Coletti Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA sul riconso proposto da: AI EM, elettivamente domiciliato in Roma Артель alla via Arno m. 47/ presso lo studio dell'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
Mimistero dell'Interno, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici im Roma alla via dei izm Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma 1 - im data 28 gennaio -- 23 giugno 1998, m. 12267/98, n. 53882/1993 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 16 marzo 2001; udito l'avv. Franco Agostimi per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'acco- glimento del ricorso. flanche: 1 C Svolgimento del processo. Il signor EM OL proponeva appello, con ricor- so depositato il 13 luglio 1993, contro la sentenza del Pretore di Roma in data 20 maggio - 15 luglio 1992, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità. Con il gravame l'appellante chiedeva la riforma della sentenza, contestando le conclusioni del consulente medico-legale nominato dal Pretore. Espletata muova consulenza medico-legale, con sentenza in data 28 gennaio 23 giugno 1998, il Tribunale di Roma rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che il consulente medico-legale, confermando le conclusioni del consulente nominato dal Pretore, aveva constatato che l'aggravamento delle con- dizioni di salute del OL, atto a determinare l'in validità nella misura di legge, era avvenuto con la frattura della 7° vertebra dorsale, conseguente ad una caduta nel 1991; che, poichè a tale data, tuttavia, il OL aveva già superato il 65° anno di età, il bene ficio non poteva essergli riconosciuto. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 18 giugno 1999, il LA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Il Ministero intimato ha resistito com controricorso no- - 3.- tificato il 21 luglio 1999. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 m. 118, dell'art. 9, 2° comma del decreto legislativo 23 novem- bre 1988 m. 509, del decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, monchè vizio della motivazione (art. 360 nm. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che l'invalidità richiesta per l'assegno è stata del 67% di riduzione della capacità lavorativa fino alla data del 12 marzo 1992, data di entrata in vigore del decreto predetto che tutti i casi in cui il requisito sanita- rio del 67% si è verificato prima di tale data, come quello del ricorrente, comportano il diritto all'asse- gno, mentre la maggiore invalidità del 74% è richiesta solo successivamente alla data in questione%;B che il Tri- bunale avrebbe dovuto quindi riconoscere il diritto al- l'assegno dalla data della domanda amministrativa. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Attesi la sentenza costituzionale m. 209 del 1995 ed il principio di equiparabilità del riconoscimento dell'in- validità operato im sede giudiziaria al riconoscimento operato dalla commissione medica, la regola della ridu- #ione della capacità lavorativa a meno di un terzo, sta- 4 bilita dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 m. 118 quale requisito samitario per l'assegno d'invalidità e modificata dall'art. 9, primo comma, del d.lgs. 21 movembre 1988 m. 509 (che ha elevato la riduzione am- zidetta al settantaquattro per cento), continua a tro- vare applicazione nei confronti di coloro che, avendo presentato la domanda per conseguire l'assegno prima della data (12 marzo 1992) di entrata im vigore del de- creto del Ministro della Samità del 5 febbraio 1992 (pubblicato il 26 febbraio 1992), abbiano raggiunto prima della stessa data del 12 marzo 1992 la soglia di riduzione della capacità lavorativa secondo il prece- dente parametro. Mentre restano soggetti alla muova (e più rigorosa) disciplina tutti coloro che abbiano presentato la domanda successivamente o che, avendola presentata anteriormente, nom abbiamo raggiunto, prima del 12 marzo 1992, il limite d'incapacità previsto dal- la vecchia (e più favorevole) disciplina;
l'applicazio- me della quale com conseguente attribuzione dell'as- segno anche per il periodo posteriore alla data di em- trata in vigore della muova soglia d'invalidità- mon - amministra è condizionata nè dal momento nè dalla sede tiva o giudiziaria im qui vieme accertata la sussisten za (anteriormente al 12 marzo 1992) del requisito samita- rio originariamente previste (Cass. 22 gennaio 1997 m. 647).
5 - Erromeamente pertanto il Tribunale ha mitenuto di negare l'assegno d'invalidità, perchè la soglia del 74% d'inva- lidità era stata raggiunta dall'assicurato solo nel 1991, allorchè il medesimo aveva già compiuto il 65° anno di età. Invero il Tribunale avrebbe dovuto accertare se alla madata della domanda amministrativa o successivamente, prima del raggiungimento del 65° anno di età, la capacità lavorativa del OL era ridotta a meno di un terzo, non essendo applicabile la soglia del 74%, avendo l'assi- curato presentato la domanda per conseguire l'assegno pri- ma del 12 marzo 1992. Tale accertamento il Tribunale nom ha compiuto, di tal che il ricorso deve essere accolto, com cassazione della sentem- sa impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche im ordine alle spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, che provvederà am- che im ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 marzo 2001. Il Presidente (dr. Francesco Amirante) szonte え Avi Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) - 6. Jurato Figures 0/0 3 3 0 5 1 A . . S I T N S R D A , A 3 T ' O , 7 L - L L A 2 L E S - O E D 1 B P 1 I S I S I D E N N E G A G S T O G I S E A A O L D P O E M T A , I T L O I A L R R I E D T S D D E I T G O E N E R S E