Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
Integra la contravvenzione di guida senza patente la condotta del cittadino italiano che guidi con titolo abilitativo rilasciato da Stato estero e revocato dal Prefetto, ancorché la condotta avvenga nelle more dell'impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca. (In motivazione la S.C. ha affermato la revocabilità del titolo straniero da parte del Prefetto italiano ai sensi del d.m. Infrastrutture e Trasporti 30 settembre 2003).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2012, n. 10606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10606 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/12/2012
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1832
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 24270/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI OM, n. a Valle di Cadore il 3/9/1946;
avverso la sentenza del Tribunale di Belluno, sez. dist. di Pieve di Cadore, del 18/2/2011 (n. 115/2010);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/2/2011 il Tribunale di Belluno, sez. dist. di Pieve di Cadore, condannava AG OM per la contravvenzione di guida senza patente (acc. in Alemagna il 26/8/2008). All'imputato veniva irrogata la pena di Euro 2.000 di ammenda, concesse le attenuanti generiche.
Rilevava il giudice di merito che l'AG era stato colto alla guida di un'auto Mercedes Classe A, benché gli fosse stata revocata sia la patente italiana che quella tedesca con decreto del Prefetto di Belluno del 14/3/2008.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la violazione di legge per essere stato condannato l'imputato sulla base di una revoca di patente straniera che non poteva essere irrogata dal Prefetto;
2.2. la violazione di legge per essere stata pronunciata la condanna, nonostante che il Giudice di Pace di Pieve di Cadore avesse annullato la revoca della patente e, quindi, sulla base di un presupposto dell'illecito contestato divenuto inesistente.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine alla prima doglianza formulata, va osservato che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dello Stato Italiano, in esecuzione della direttiva della U.E. 2000/56/C del 14/9/2000, relativa alle disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida, ha emanato il decreto ministeriale del 30/9/2003 (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15/4/2004), nel quale all'art. 9 è stabilito che ".... al residente in Italia, titolare di patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità Europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca e il ritiro della patente di guida....". Ne consegue che il Prefetto di Belluno era legittimato, nel revocare la patente di guida italiana, a revocare anche quella tedesca rilasciata all'AG.
3.2. Quanto alla circostanza che il G. di P. di Belluno abbia annullato in data 14/5/2010 la revoca della patente, tale circostanza non esclude la sussistenza del reato.
In un caso analogo questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "La disposizione contenuta nell'art. 216 C.d.S., comma 5, punisce, tra l'altro, la condotta di chi guida un veicolo dopo che gli sia stata ritirata la patente di guida (intesa quale documento) sanzionando il comportamento di chi si sia posto alla guida nel periodo in cui il proprio titolo abilitativo era stato ritirato, prescindendo dalle ragioni di tale ritiro. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini della legittimità del sopra indicato provvedimento sanzionatorio, della sopravvenuta verifica della illegittimità della ablazione già disposta, non interferendo questa in alcun modo sulla antigiuridicità del comportamento tipizzato nel citato art. 216" (Cass. Civ. Sez. l, Sentenza n. 12617 del 26/05/2006, Rv. 589749;
conforme, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18276 del 30/08/2007, Rv. 599891).
Infatti la successiva accertata legittimità o meno del provvedimento amministrativo non incide sulla tipicità del fatto contestato. Invero dalla forza immediatamente esecutiva dell'atto amministrativo, ancorata alla esigenza della sua immediata obbedienza piuttosto che alla presunzione della sua legittimità, consegue che chi è attinto dall'atto è tenuto al suo rispetto, incorrendo nelle previste sanzioni in caso di inottemperanza, finché non ne sia dichiarata l'illegittimità dall'autorità competente nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7386 del 23/02/1981 Ud. (dep. 23/07/1981), Rv. 149905; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10203 del 09/06/1987 Ud. (dep. 29/09/1987), Rv. 176743). Pertanto, il reato di guida senza patente, costituendo un illecito sostanzialmente formale, è punito indipendentemente da qualsiasi postumo accertamento della validità del provvedimento amministrativo che abbia imposto l'onere del non tacere.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013