Sentenza 24 febbraio 1989
Massime • 1
Non risponde di ricettazione, ma di favoreggiamento reale il soggetto il quale si ripromette di ricevere un vantaggio economico non già dalla ricezione della merce furtiva, bensì da un rapporto diverso, quale la concessione del proprio locale per la custodia o per nascondere la merce stessa. (V mass n 178352).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/1989, n. 6524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6524 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1989 |
Testo completo
1 652 4
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 24/2/19
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA
N. 435 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Salvatori Romeo Presidente
1. Dott. Cerullo Aldo Consigliere REGISTRO GENERALI
Catama Sing N.1.23499/0 2. »
SS AR 3. >>
Annunziata Michele
->>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto day) TT EL,n.20/4/1957;
2) Procuratore generale presso los Corte diappello di Genova ; i
3 avverso la sentenza della Corte di appello di Genova,
del 22/4/198619 von
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod H2
A. Spinost - Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Di Zenzo
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udit i difensor
In fatto e diritto..
- Condannata dal Tribunal di
Genova con sentenza del 14/2/1984 per la ricettazion ne di varie batterie a pila di provenienza da furte,
TT EL dalla Corte di appelle di Genova veni-
va riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 379 c.p.(favoreggiamente reale), così modificata la originaria imputazione. La decisione della corte ge- novese del 22/4/1986 veniva impugnata con ricorse per cassazione dal Procuratere generale della stessa cor-
quale nei motivi denunciava violazione di leg- 21 13 Co B erroneamente trascuE avere i giudici del merite er sievol 19.
rate cheile TT dalla ricezione della merce si ri- ring oog is non prometteva di ricavare un profitte onde la ricorren- INGIT
za del presupposti della contestata ricettazione),
nonghi della TT,la quale nel motive lamentava o-
messa motivazione sulla determinazione in concrete della pena irrogata. S END TH
I ricersi parare della Corte, sone privi di fon-
damento, per le seguenti ragio is 919306
1:1)æer quante concerne 11 ricorse, del P.G.,non ri- Jap corre il visie denunciate,in quante la decisione in-
pugnate con ragionamente, legico e facende corrette T HE recibni;
imo dal materiale probaterie raccolte (in particola-
ra,il comportamente tenute dalla ricorrente, in base alle dichiarazioni dalla stessa rese, in punte di pro-
fitte), ha rettamente escluse quest'ultime elemente
( necessario ai fini della ricettazione), sia per la nen chiara identificazione del medesime, sia soprat- OTT
tutte per il fatto che la stessa ricorrente si ri- MA 41
prometteva di ricevere un vantaggi economice nen già dalla merce furtiva(in quanto ricevuta), ma bensi dalla custodia della stessa nerde nel di lei locale. Ora, non v'è chi non veda che il profitto (se pure vi è stato) traeva la sua fonte (non dalla ricezione indicata, ma bensì) da un rapporte diverse (la concessio-
he del locale per la custodia per nascondere),per cui non si può parlare di ricettazione.Tante più che non risulta che la ricorrente avesse prima della ri-
cettazione dell'altra persona assicurate il nascondi-
glio(v.Cass.,sèz.II,17 marze 1988, Sanginesi, in Nuevo
dir.,1988,pag.1016);
2) per quanto concerne il ricorso della TT, la determinazione della pena, nell'esercizio del relativo potere discrezionale, appare congruamente motivata, in quanto con il" ritenerla equa"da parte dei giudici si
è voluto, non soltanto riferirla all'entità del fatto
(indicato in premessa), ma anche rapportarla alle pre-
cedenti determinazioni, con la conferma peraltro delle
à concesse attenuanti e dei benefici(Cass. 8/4/1986,
Terracciane). I ricorsi vanno rigettati.
T. M. ༥
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a Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente
Hotti al pagamento delle spese di procedimento e del-
A
la somma di lire 500.000 in favore della Cassa delle
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ammende.Roma 24 febbraio 1989.
Il consigliere relatore Il Presidente (Michele Annunziata)
M.