Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/1989, n. 6524
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Sentenza 24 febbraio 1989

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Non risponde di ricettazione, ma di favoreggiamento reale il soggetto il quale si ripromette di ricevere un vantaggio economico non già dalla ricezione della merce furtiva, bensì da un rapporto diverso, quale la concessione del proprio locale per la custodia o per nascondere la merce stessa. (V mass n 178352).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/1989, n. 6524
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6524
    Data del deposito : 24 febbraio 1989

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