Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8061 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
0.806 1 / 0 2 9 e EPUBBLICA ITALIANA 8 I L 6 L l . PRE O a B N n e , E TE SU IN NOME DEL P p 1 t E e 8 N 9 O 1 I - Z 1 DI CASSAZIONE A 1 R - Oggetto e T 4 Soeper Arcella h S 2 I c i G . f E SEZIONE PRIMA CIVILE i L R Aff. Relike chang d 3 A o 2 D . m E T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T R N E A S E - Presidente R.G.N. 1408/00 Dott. Antonio SAGGIO Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere 22174 Cron. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Dott. Giuseppe MA BERRUTI Rel. Consigliere Rep. Ud.20/02/02 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUOVI SPAZI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE PROVINCIE 21, presso l'avvocato LAVINIA LETIZIA TARTAGLIONE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato avverso la sentenza n. 2114/99 del Pretore di ROMA, depositata il 15/03/99; 2002 455 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe MA BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tartaglione, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La srl Nuovi Spazi, con ricorso del 30/03/1998, si opponeva alla sanzione amministrativa per L. 100.000, и comminata dal Comune di Roma a fronte di atti di pub- blicità abusiva. Sosteneva di essere stata costretta a tale attività dalla disorganizzazione del servizio co- munale apposito. Chiedeva che la sanzione fosse annullata, ovvero che le attività predette fosse applicato il beneficio del cumulo di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981. Resisteva il Comune. Il Pretore respingeva la opposizione. Il primo giu- dice rileva tra l'altro l'inapplicabilità dell'art. 8 della legge n.689 del 1981 stante la mancanza della unicità dell'atto in violazione di più norme, essendo invece ravvisabile la pluralita di atti di violazione della stessa norma. Ricorre per cassazione con due motivi la Nuovi Spa- 2 zi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso la Nuovi Spazi lamenta la violazione dell'art. 24 del dl n. 507 del 1993 e dell'art. 5 del dl n. 203 del 1998. Sostiene che erroneamente il pretore ha ritenuto inapplicabile la normativa predetta alla materia delle affissioni pub- blicitarie. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt 471,472,473 del dl del 18 dicem- bre 1997. Sostiene che il Pretore è pervenuto alla con- testata decisione affermando erroneamente la estraneità delle sanzioni per le affissioni pubblicitarie alla ma- teria tributaria. M 3) Osserva e il collegio che il ricorso, che con- tiene motivi relativi alla sola mancata applicazione del beneficio del cumulo formale di cui all'art. 8 del- la legge n. 681 del 1981, pur derivanti nella prospet- tazione del ricorrente dall'esame delle norme citate in epigrafe, trascura di notare che la sentenza impugnata, prima di argomentare nel modo considerato dalle due do- glianze, rileva che nella specie non si è verificata la ipotesi della unica attività o della unica omissione in violazione di più norme, ma quella diversa della plura- lità di condotte identiche in violazione delle stesse 3 proibizioni. Orbene, chiarisce la sentenza impugnata, la norma suddetta non è applicabile alle vicende di cu- mulo materiale, e tale argomentazione che da sola è in grado di sostenere la statuizione impugnata non stata oggetto di doglianza. La statuizione stessa dunque è divenuta cosa giudicata. Il ricorso, che affronta altre rationes decidendi, omette di considerare il presuppo- sto in base al quale il cumulo formale, comunque deri- vante, è stato escluso e deve essere dichiarato pertan- to inammissibile. Non deve darsi pronuncia sulle spese dal momento che in questa fase l'intimato comune non ha svolto attività.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (Giuseppe MA Berruti) DEPOSITATA IN GANGELLERIA IL CANCELLIERE 4 GIU. 2002 IN GIU, MA Di AN Жино Oggi, IL CANCELLIERE MA Di UZ "5 диого