Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto danno biologico - di punto0 3160 /03 SEZIONE TERZA CIVILE -liquidazione tabelle - valore differenziato Composta dagli Ill.r gg.ri Magistrat 24590/01 Dott. Gaetano NICASTRO 3 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.1276 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Rep. 864 Dott. Mario FINOCCHIARO Rel. Consigliere Ud. 10/12/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: NE MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO G MOCCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato EZIO BATINI, giusta delega in atti;
ricorrente ·
contro
LLOYD ADRIATICO SPA, con sede in Trieste, in persona del suo procuratore Dott. Alessandro Oliva, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI 2002 MONGENET che la difende anche disgiuntamente , 2501 all'avvocato ARMANDO MAGGI, giusta delega in atti;
1 ___ _ controricorrente nonchè
contro
TRABUCCO LUIGI%;
- intimato -
avverso la sentenza n. 83/01 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 25/10/00 e depositata il 13/02/01 (R.G. 145/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Rodolfo GAMBERINI MONGENET;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il tribunale di Genova, decidendo sulla domanda 1. di risarcimento dei danni subiti da MA NE a se- guito dell'incidente stradale nel quale era rimasta co- involta, condannò solidalmente UI BU ed il OY Adriatico s.p.a. al pagamento di L. 36.632.870, oltre accessori, di cui 27.743.270 per danno biologico da invalidità permanente del 5%, adottando il criterio di liquidazione fondato sulla capitalizzazione del tri- plo della pensione sociale sulla scorta del rilievo che, benché esso fosse stato ormai abbandonato, su di 2 esso le parti avevano tuttavia fatto affidamento.
2. La sentenza è stata riformata sul punto dalla corte d'appello di Genova che, in accoglimento del gra- vame della società assicuratrice, ha ridotto la suddet- ta voce di danno a L. 15.000.000, adottando il diverso criterio del valore differenziato di punto ed aumentan- do la somma risultante da L.
8.750.000 a L. 15.000.000 in considerazione delle particolarità del caso di spe- cie.
3. Avverso detto sentenza ricorre per cassazione MA NE, che ha anche depositato memoria illu- strativa. Resiste con controricorso la s.p.a. OY Adriatico. L'intimato UI BU non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno della richiesta cassazione della 1. sentenza la ricorrente assume che, avendo il primo giu- dice correttamente indicato i criteri seguiti per la liquidazione equitativa del danno, la decisione non avrebbe potuto essere sindacata nel merito dal giudice di secondo grado, che non avrebbe per questo "validamente motivato la propria sentenza".
2. Il ricorso è infondato. Rilevato che il "consolidato orientamento della 3 corte di cassazione è contrario all'utilizzazione del criterio fondato sul triplo della pensione sociale ai fini della liquidazione del danno biologico", la corte d'appello ha fatto ricorso con motivazione del tutto congrua alla liquidazione equitativa di tale voce di danno in base a tabelle elaborate sulla scorta di pre- cedenti liquidazioni effettuate in altri giudizi e ten- do poi conto delle particolarità del caso;
ed ha cor- rettamente rilevato che l'appello dà luogo ad un "giudizio di merito, talché erroneo l'assunto dell'appellante secondo cui la valutazione equitativa del tribunale non sarebbe sindacabile". La ricorrente ribadisce in questa sede il proprio contrario punto di vista, ma non ne chiarisce in alcun modo le ragioni, omettendo di spiegare perché, a suo avviso, benché la corte d'appello abbia affermato che l'appello dà luogo ad un giudizio di merito e che con- seguentemente è sindacabile la valutazione equitativa operata dal primo giudice, ella tuttavia ritenga che "la corte d'appello di Genova non poteva sindacare l'operato del giudice di primo grado". Com'è invece sempre possibile giacché, nei limiti della devoluzione fissata dall'atto di appello, il giudice di secondo grado può certamente rinnovare l'apprezzamento del me- rito con sentenza che ha effetti sostitutivi di quella 4 di primo grado e che non è nella specie autonomamente censurata per vizi diversi da quello infondatamente prospettato.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del- la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della resistente OY Adriatico s.p.a..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi € 1.100,00, di cui € 1000,00 per onorari. Roma, 10 dicembre 2002 L'estensore Il presidente выбеси виточ IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa MA Ajollc Depositata in Cancelleria 00:04.03 03 ELMERE 01 Dott.ssa MA Aiello 5