Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7344 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS G E R IT LIANA7 344/0 1 A D E T N E I NOM IL PO OLO ALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE REGOLAMENTO COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18139/00 Dott. Corrado CARNEVALE - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO - 16997 - Consigliere - Cron. Dott. Mario ADAMO Rep. - Consigliere Dott. Massimo BONOMO Ud. 30/04/2001 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere · ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Giudice di pace di ISOLA DELLA SCALA, con ordinanza del 22/09/00, nella causa iscritta al n° 155/2000 vertente tra LE MA;
PREFETTO DI VERONA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
2001 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore 1163 Generale Dott. Maurizio VELARDI con le quali si chiede 1 + che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Verona. Fatto Con ordinanza in data 12 gennaio 2000 il Prefetto di Verona dispose la sospensione della patente di guida a carico del sig. UR TI, in applicazione dell'art. 75, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309 (recante norme sulla disciplina degli stupefacenti). Il TI propose opposizione davanti al Giudice pace di Verona, che, dichiaratosi incompetente di (sentenza del 29 giugno 2000), rimise le parti davanti al Giudice di pace di Isola della Scala. Riassunta la causa, con ordinanza depositata il 22 settembre 2000, il Giudice di pace di Isola della Scala ha richiesto di ufficio regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. Le parti non hanno depositato scritture difensive. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiara- zione di competenza del Tribunale di Verona. Diritto La richiesta è ammissibile. Infatti, il primo giudice ha declinato la propria competenza inderogabile ex art.28 c.p.c, ed il secondo giudice si è dichiarato incompetente (per materia, an- che se il riferimento è alla competenza per territorio 2 inderogabile). Risulta, poi, dagli atti che il Prefetto di Verona aveva eccepito l'incompetenza per materia del Giudice di pace sin dall'atto di costituzione avanti al primo giudice (ancorché all'udienza il funzionario incaricato abbia poi sostenuto il difetto di competenza per terri- torio). quindi, le condizioni previste Sussistono, dall'art. 45 c.p.c. Il ricorso è anche fondato. A sostegno delle proprie conclusioni il Pubblico A Ministero ha così argomentato: "(...) effettivamente l'art. 22 bis 1.24 11 81. n.689, : introdotto dall'art.98, comma 1, d.lgs. 30 12.99, n.507, attribuisce al tribunale la competenza a cono- scere dell'opposizione di cui all'art. 22, tra l'altro, "quando è stata applicata una sanzione diversa da quel- la pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima", fatta eccezione per alcune ipotesi che non interessano nel caso in esame. E poiché la sanzione opposta consiste nella sospensione della patente di guida per detenzione di sostanze stupefacenti, e quindi in una sanzione di- versa da quella pecuniaria, la competenza a conoscere dell'opposizione spetta al Tribunale". Poiché il Collegio ritiene condivisibili tali argo- 3 mentazioni, le fa proprie. Conseguentemente, dichiara la competenza del Tribunale di Verona a conoscere dell'opposizione de qua. Nessun provvedimento sulle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Verona. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile in Roma il 30 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Corrado Carnevale Vincenzo Proto хаши muna CORT PREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIENE Erima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria 11 30 MAG 2001 IL CANCELLIERE Міне бальша E N O I Z A R T S I G E R A D E H