Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 2
In tema di detenzione di esemplari di fauna minacciata di estinzione, va sempre disposta, all'esito del procedimento per violazione della Legge 7 febbraio 1992 n. 150, attuativa della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, la confisca delle cose in sequestro, atteso che la detenzione di tali esemplari è consentita solo in presenza di autorizzazione amministrativa, in difetto della quale la confisca è obbligatoria.
La detenzione di prodotti derivati da esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione configura, in assenza di idonea documentazione che ne legittimi il possesso, il reato di cui all'art. 1 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150, attuativa della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati. (Fattispecie relativa alla detenzione di manufatti in avorio ricavati da elefante africano o asiatico, inclusi nell'Allegato A, appendice I, del Regolamento CEE n. 338/1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2003, n. 49454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49454 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Vitalone Claudio Presidente
1. Dott. Rizzo Aldo Consigliere
2. Dott. De Maio Guido "
3. Dott. Teresi Alfredo "
4. Dott. Tardino Vincenzo "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA IN EE AN, n. a Macao il 6.10.1928;
avverso la sentenza (2.10.02) del Tribunale monocratico di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. V. Tardino;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Proc. Gen. Dott. G. Izzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla disposta confisca.
IN FATTO E IN DIRITTO
In ordine al reato p.p. dall'art. 1 co. 1 L. n. 150 del 7.2.1992 (commesso da AN IN EE DA al 31.3.1998, e relativo alla detenzione per la vendita di prodotti derivati da esemplari di fauna minacciata di estinzione, costituiti da manufatti in avorio...senza il possesso della documentazione legittimante la vendita...) veniva dal Tribunale di Roma - in composizione monocratica - dichiarata la prescrizione e ordinata la confisca delle cose in sequestro. Appellava avverso le predette sentenze del 2.10.02 il difensore, che eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione, osservando: 1) la mancanza dell'elemento oggettivo del reato - desumibile dalla lettura del complesso normativo in esame -; 2) la mancanza dell'elemento soggettivo sotto il profilo dell'errore scusabile - trattandosi di una legge farraginosa e complessa. Il giudice, che si sarebbe soffermato solo sulla presunta carenza della documentazione presentata ... non avrebbe, poi, argomentato sulla obbligatorietà della confisca: escludendo che, "trattandosi di oggetti soggetti a licenza d'importazione ... la loro detenzione potesse in futuro essere consentita".
La detenzione di prodotti derivati da esemplari di fauna minacciati di estinzione e costituiti da manufatti in avorio derivati da elefante africano (Loxodonta africana) o asiatico (Elephas maximum) - attualmente inclusi nell'allegato A, appendice I del Regolam. CEE N. 338/97 -, in mancanza di documentazione CITES che la legittimi per la vendita in Italia, integra il reato di cui all'art. 1 della L.
7.2.1992 n. 150 (...che ha dato attuazione alla Convenzione di
Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati). Avverso la sentenza che, in applicazione della predetta massima consolidata (sent. 0 3088 del 15.1.1999 sez. 3 C. di Cass. pen.), aveva ritenuto la colpevolezza dell'imputato - osservando, tra l'altro, come il possesso di regolare documentazione coprisse solo una parte degli oggetti sequestrati -, ma aveva dichiarato la estinzione del reato per prescrizione, ordinando la confisca di quanto in sequestro, aveva proposto appello (convertito in ricorso) l'imputato. Il ricorso è infondato. Quanto al dedotto errore scusabile, va ribadito che l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale (...) non va valutata alla stregua di criteri esclusivamente soggettivi, ma si ricollega alla possibilità effettiva di conoscere la legge penale e ai doveri d'informazione e di attenzione sulle norme penali. Quanto al motivo sulla confisca va, altresì, riaffermato che la norma di cui all'art. 4 della L.
7.2.1992 n. 150 - che disciplina l'importazione, l'esportazione, l'esposizione in vendita, la detenzione per la vendita e, comunque, la detenzione di esemplari di specie protette - non contiene alcuna deroga al principio generale secondo il quale la confisca di cose in sequestro - la cui detenzione è possibile a seguito di idonea autorizzazione amministrativa - è obbligatoria e assoluta.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 DICEMBRE 2003.