Sentenza 7 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6551 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
06551 / 02 IN NOME POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto revoca della SEZIONE TERZA CIVILE sospensione dell'esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2495/97 Dott. TT DUVA Presidente Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Consigliere Cron. 18627 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 1472 Dott. Italo PURCARO AMATUCCI - Rel. Consigliere Ud. 16/01/02 Dott. Alfonso - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE IT, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AMADEI NINO con studio in 57123 LIVORNO VIA DEI LANZI 33, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CARATIONS UFFICIO COPE BRESCHI BRUNO;
Richiesta copia sudio - intimato dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 per din avverso il provvedimento del Pretore di LIVORNO, emesso 17 MAG. 2002 IL CANCELLIERE 1'08/10/96 (R.G. 1459/95); w whe 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 56 udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso 1 AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TT RR ricorre per cassazione - ex art. 617 c.p.c. e 3, comma 2, del decreto legge n. 551 del 1988, convertito in legge n. 61 del 1989 - avverso il provvedimento del pretore di OR in data 8.10.1996 che, decidendo sull'opposizione dello stesso RR avverso il decreto pretorile del 19.2.1996 che lo aveva dichiarato decaduto dal beneficio della sospensione dell'esecuzione (di cui al decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61) dello sfratto per finita locazione di un apparta- mento sito in OR, di proprietà di Bruno SC, per essere risultato inadempiente in ordine al pagamen- to degli oneri accessori relativi alle spese condomi- niali per gli anni 1992, 1993 e 1994, per un importo complessivo superiore a due mensilità del canone, ha revocato la sospensione dell'esecuzione, così rigettan- do l'opposizione del conduttore. L'intimato locatore non ha svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 1. Il ricorrente si duole, articolando due motivi di ricorso coi quali rispettivamente deduce difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lettera c), della legge n. 61 del 1989, che il pretore si sia limitato ad osservare che "il credito in toto è supe- riore a due mensilità e comunque l'eccezione relativa ai crediti precedenti è tardiva", senza offrire alcuna sostanziale risposta ai rilievi, puntualmente prospet- tati con l'atto di opposizione proposto ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge citata, secondo i quali: a) al momento della presentazione del ricorso, il credito relativo agli oneri accessori relativi all'anno 1992 era prescritto;
l'importo dovuto per il 1993 ed il 1994. am- b) montava a L. 687.797 e non superava dunque quello di due mensilità del canone (L. 363.563 X 2 = 727.306), costituente il presupposto della dichiarazione di non applicazione della sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida dello sfratto;
c) gli interessi di mora richiesti con lettera del 24.7.1995 non erano dovuti per la mancanza di un atto di costituzione in mora;
d) le somme richieste per "canone di ricogni- 3 zione dominio, interventi al piano terra, spese di am- ministrazione e spese di assicurazione del fabbricato", che concorrevano a definire l'importo indicato come do- vuto, competevano al locatore e non al conduttore. Il ricorrente contesta, in particolare, che l'eccezione di prescrizione fosse stata tardivamente sollevata, essendo stata invece tempestivamente propo- sta con l'atto di opposizione ex art. 617 c.p.c.. 2. Il ricorso è fondato. Erroneamente il pretore ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione (biennale, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, 1. 22 dicembre 1973. n. 841) fosse tardiva, es- sendo stata la stessa proposta in sede di opposizione, costituente l'atto col quale il conduttore, in un pro- cedimento connotato da contraddittorio differito - qual è quello di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 551 del 1988, convertito in legge n. 61 del 1989 -1 può far valere tutte le proprie ragioni avverso il de- creto pretorile di non applicazione della sospensione. Sarebbe stato dunque necessario stabilire se l'eccezione fosse fondata e se, effettivamente, l'importo dovuto per gli oneri accessori relativi agli anni 1993 e 1994 fosse inferiore a quello di due mensi- lità, al netto delle somme costituenti un debito del locatore.
3. La sentenza va dunque cassata con rinvio al tri- bunale di OR (a seguito dell'istituzione del giu- dice unico di primo grado), affinché valuti nel merito le difese del conduttore. Il giudice del rinvio regole- rà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di OR. Roma, 16 gennaio 2000 Il presidente L'estensore Viñon's toura Jefferies Fundin IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 07.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 1097 129,11 456T 2066 TOT. 14977 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 12/00 Si attesta la registrazione 8067 presso l'Agenzia 161,FF delle Entrate di Roma 2 il 4.5.2012. Serie 4 al n. 18538 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 3015/2002) 5