Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2001, n. 6930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6930 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA 6930/ 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 7 - 0 O 1 L R - 6 RTE SUPREMA DI CASS L LA 2 O U L Oggetto B E D I C D 2 SEZIONE PRIMA CIVILE 6 . A R . T . p P S . O D s P ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: B E . M l l I a A o D t Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G. N. 5023/99 2 2 E . T t r N a E S Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Cron.15762 E Rep. 2953 Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere Ud. 24/10/00Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Dott. Walter CELENTANO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 631 S ENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6005 per diritti L. Q8 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MIDI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CANCELLERIA ANGELICO 103, presso l'avvocato LETIZIA M., e difesa dall'avvocato PAOLUCCIrappresentata FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;
EDD119641 ricorrente
contro
COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso l'avvocato RICHTER STELLA 2000 GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONI LUISA, giusta procura in calce al 1926 -1- controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 793/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 07/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente, l'Avvocato Stella Richter, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 13000 CANCELLERIA €15 LEITZIA 6.0 per din.
2.2. AGA: 2001 DE347849 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza pubblicata il luglio 1998, rigettava la opposizione alla stima della indennità di espropriazione di un area fabbricabile, proposta dalla espropriata società a r.l. MIDI nei confronti del Comune di Bologna espropriante e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del Comune, determinava in lire 151.249.595 la indennità dovuta (che la Commissione provinciale aveva stimato in lire 201.408.000). La Corte di merito, rigettata preliminarmente eccezione di illegittimità costituzionale la dell'art. 5bis legge 359/1992 (sollevata dalla opponente), richiamava le conclusioni della indagine svolta dal consulente tecnico sulla classificazione urbanistica dell'area (posta in comparto di edilizia residenziale degradata secondo la variante al P.R.G. approvata nel 1980) e sul valore venale di essa in relazione agli indici di utilizzazione edificatoria (lire 201.700 il mq.) e giudicava che la determinazione infine operata (applicato il sopravvenuto criterio del richiamato art. 5bis) fosse stata dal consulente adeguatamente motivata anche con la relazione suppletiva sulle 3 osservazioni delle parti. In particolare osservava che la stima dell'area prospettata dalla società attrice (lire 300.000 il mq.) non teneva conto "che la normativa urbanistica vigente consentiva la costruzione non solo di edifici produttivi, ma anche di edilizia residenziale degradata finalizzata al recupero urbano;
ed, ancora, che la pratica utilizzazione dell'area era subordinata alla formazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica;
infine, che gli edifici realizzati in loco avevano deluso le aspettative dei costruttori sia per gli immobili adibiti ad uffici, sia per quelli destinati ad abitazione". Avuto riguardo al fatto che la minore indennità (in lire determinazione della 151.249.595) rispetto alla stima impugnata (in lire 201.448.000) era dipesa dalla applicazione del sopravvenuto criterio normativo (come aveva chiesto il Comune di Bologna con la riconvenzionale), la Corte compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. Contro questa decisione la società a r.l. Midi ha proposto ricorso per cassazione prospettando due motivi di impugnazione. Il Comune di Bologna ha resistito con controricorso. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente denuncia 'omessa, e comunque insufficiente contraddittoria su un punto decisivo della motivazione controversia" e critica la decisione per avere la Corte di merito omesso di considerare i rilievi opposti dal consulente fiduciario della soc. Midi alle conclusioni del consulente dell'ufficio e cioè che i termini di riferimento comparativo indicavano valori assai più elevati (il prezzo base d'asta della vendita di un analogo terreno promossa dal Comune di Bologna;
i dati documentati in una pubblicazione specializzata del 1988; il prezzo unitario della stessa area come determinato novembre 1988 - nel rapporto tra la società Stalingrado incorporata dalla Midi e originaria proprietaria del terreno in questione e la acquirente società Unipol) e che ai fini della stima doveva essere considerata non soltanto la destinazione dell'area alla edilizia residenziale, -ma pure quella più remunerativa direzionale. Lamenta per altro la ricorrente che la Corte d'appello, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 sollevata dalla società 359/1992 5bis legge acriticamente adeguata si sia attrice, all'indirizzo sul punto della Corte di cassazione e abbia perciò omesso di considerare pure profili argomentativi non "esauriti" nelle pronunce della Corte Costituzionale. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta "violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis legge 359/1992, in relazione all'art. 19 della legge 865/1971, e critica la decisione hel punto in in difetto di opposizione del Comune dicui Bologna ha operato la riduzione (da lire 201.448.000 a lire 141.621.595) della stima della indennità come determinata dalla Commissione provinciale, così contravvenendo al divieto della reformatio in peius rispetto alla impugnazione proposta della stima della indennità definitiva dalla sola società espropriata. 2.- Il secondo motivo del ricorso deve essere esaminato con precedenza, perché 1 se fondato vale a definire l'ambito della controversia come promossa con la opposizione alla stima. Ebbene, la società ricorrente a ragione rileva che l'importo della indennità come determinato dalla Commissione provinciale in lire 201.498.000 non era laven 6 suscettibile di riduzione, poiché il Comune di Bologna non aveva per parte sua proposto opposizione e la applicazione del nuovo criterio normativo, sopravvenuto nel corso del giudizio promosso dalla sola espropriata, incontrava il limite costituito dalla stima della Commissione, non passibile di reformatio in peius. Obbietta la difesa del Comune che esso, costituendosi, propose in via riconvenzionale le proprie ragioni di opposizione alla stima, sicchè nessun limite si poneva alla determinazione della dovuta indennità. Ma se si considera - rileva il collegio che l'avviso di deposito della relazione della Commissione di cui all'art. 16 legge 865/1971 era stato inserito лег foglio degli annunci legali della provincia il 14 giugno 1992 - come non è controverso tra le parti e che il Comune di - Bologna si costituì nel giudizio di opposizione promosso ex art. 19 stessa legge dalla società Midi il 17 novembre 1992, si deve constatare che il Comune era decaduto dalla facoltà di proporre a sua volta opposizione, essendo perciò ad esso precluso di contestare la determinazione della Commissione. E per altro il nuovo criterio normativo di stima (il d.l. 11 luglio 1992, n.333 entrò in vigore 1'11 7 luglio 1992, lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) era sopravvenuto quando ancora non era scaduto il termine per proporre opposizione, che il Comune di Bologna avrebbe potuto perciò esplicitamente fondare sul disposto dell'art. 5bis d.1.333/1992. E allora il divieto della reformatio in peius, operante quando l'opposizione sia stata proposta dalla sola parte espropriata (Cass. 7024/1997), vale a fissare il limite quantitativo inferiore alla applicazione dello ius superveniens e l'ambito della controversia rimane nella specie compreso tra l'importo stimato dalla Commissione in lire 201.448.000 e quello preteso dalla società opponente in lire 210.431.595, oltre a lire "manufatti", come 9.628.000 pari al valore dei stimato dal consulente tecnico di ufficio (e dunque l'interesse della società ricorrente a proporre il primo motivo che censura la determinazione riduttiva della Corte di merito in lire 151.249.595 - in ragione del valore unitario di lire 201.700 mq. di superficie edificabile definito dall'importo che supera la stima della Commissione, pari a lire 18.611.159). een 3. Il primo motivo del ricorso è infondato. w 8 Si deve innanzitutto rilevare, avuto riguardo alle conclusioni della stessa società Midi come definitivamente formulate nel giudizio di merito (tenuto conto della sopravvenuta innovazione nel determinazione criterio normativo di della indennità) e riportate testualmente nella premessa della sentenza impugnata -, che l'importo al riguardo prospettato di lire 210.431.595 è il risultato di un calcolo che assume il dato di base di "superficie edificabile" dell'area complessivamente espropriata come indicato dal consulente tecnico di ufficio (pag. 7 della sentenza, riga 11a) e pari a mq.1400, che del valore dallacostituisce il moltiplicatore stessa difesa indicato in lire 300.000 il mq. [(300.000 x 1400 + 863.193): 2] e dunque il valore unitario di lire 300.000 il mq. si contrappone a quello di lire 201.700 come apprezzato dal consulente dell'ufficio. Precisazione questa che sembra indispensabile per dissipare l'equivoco che può essere indotto dalla esposizione del motivo di una comparazione tra valori non omogenei (valore unitario della "superficie edificabile" e valore unitario della intera superficie dell'area espropriata). 9 si considera che l'importo non Ebbene, se riducibile pari alla indennità stimata dalla Commissione (lire 201.448.000) corrisponde (se considerato il risultato di un procedimento adeguato al sopravvenuto criterio normativo di stima) a un valore unitario di "superficie edificabile” di oltre lire 287.000 (assai prossimo a quello prospettato nel calcolo della società opponente, lire 300.000), deve riconoscersi che gli specifici argomenti dalla Corte di merito opposti all'apprezzamento unitario di lire 300.000 il mq. offrono per certo ragione plausibile di un contenimento ben più rilevante rispetto а quello che risulta dall'importo stimato dalla Commissione. E infatti la ricorrente, che sviluppa il calcolo della indennità dovuta secondo un metodo estimativo (avuto cioè riguardo al valore di trasformazione) diverso da quello applicato dal consulente di ufficio, neppure censura l'argomento ripreso dalla relazione dello stesso consulente e condiviso dalla Corte di merito, secondo cui un rilevante fattore di deprezzamento doveva riconoscersi nella modalità di intervento previsto dalle norme di attuazione del piano regolatore generale per realizzare in quel comparto le date suscettività edificatorie e 10 cioè la adozione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica che comporta tempi di realizzazione non brevi e che allontana (secondo l'esperienza della prassi urbanistica) anche di ben oltre un quinquennio il momento della effettiva utilizzazione economica del bene (e il consulente dell'ufficio aveva constatato a nove anni dall'esproprio che le aree contigue a quelle in state ancora edificate). Né laquestione non erano ricorrente critica l'ulteriore argomento secondo cui le sopravvenute (registrate al tempo del decreto di esproprio: marzo 1988) condizioni di degrado socio-ambientale di quella zona avevano depresso la domanda di aree edificabili, contraddicendo le originarie aspettative cui si erano dapprima adeguati i valori di mercato. Basterà quindi aggiungere che lo specifico termine di riferimento comparativo offerto dalla ricorrente registra nel novembre 1988 il valore unitario di lire 260.000 il mq. (nel calcolo del contratto di compravendita tra società Stalingrado-Midi e Unipol) e dunque inferiore a quello che è presupposto nell'importo quale determinato dalla Commissione provinciale (come si è constatato, edificabile): mentro infine nan AA + edificabile); mentre infine non costituisce un valore omogeneo e comparabile quello desunto da una offerta pubblica di area da parte dello stesso Comune di Bologna, che riflette una condizione di mercato di oltre tre anni successiva (luglio 1991). E allora si deve concludere che il primo motivo del ricorso, ammissibile nei limiti in cui la società Mida ha interesse ad impugnare la decisione (perché sia liquidata la indennità di espropriazione in importo maggiore di quello determinato dalla Commissione provinciale, pari a lire 201.448.000, cui la stessa ricorrente oppone 1'importo di lire 220.059.595) è infondato, ineccepibili essendo gli argomenti (non contrastati dalla espropriata sotto il profilo della violazione dei criteri legali di stima o - in ipotesi - della intrinseca illogicità) che hanno indotto la Corte di merito a giudicare come determinato per ampio eccessO il valore unitario -prospettato dalla espropriata di lire 300.000 il mq. di superficie edificabile (pagina 8 della sentenza impugnata), così esprimendo un apprezzamento per certo adeguato a dar ragione della assai contenuta differenza tra l'importo (non riducibile) della indennità stimata rn dalla Commissione provinciale e quello a W 12 (corrispondente al valore unitario di lire 300.000 mq.) preteso dalla società espropriata (essendo tale differenza pari a lire 18.611.595). Inammissibile è invece il secondo profilo del primo motivo del ricorso, là dove la società Midi censura la decisione per essersi la Corte di merito acriticamente adeguata alla opinione di questa Corte che (anche a seguito dei ripetuti interventi al riguardo del Giudice delle leggi) ha giudicato questioni di manifestamente infondate le legittimità costituzionale ancora sollevate in ordine al criterio riduttivo di determinazione della indennità di espropriazione come dettato 1.593 dall'art. 5bis 1992. Basti infatti registrare che la censura non è in alcun modo motivata (neppure con il riferimento ad alcun principio costituzionale che sarebbe stato da quel disposto violato), essendosi la ricorrente limitata а un mero rinvio (foglio 13 del ricorso) a quanto 11'ampiamente argomentato" (pure in ordine ad asseriti profili che non sarebbero considerati dalle pronunce della Corte Costituzionale) "in sede di comparsa conclusionale" davanti alla Corte di merito. 4.- Accolto dunque il secondo motivo di 13 impugnazione e rigettato il primo motivo, perciò cassata sul punto la decisione impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito a norma con la determinazione delladell'art. 384 c.p.c. - espropriazione nell'importo di lire indennità di 201.448.000 (pari a quello stimato dalla Commissione provinciale ex art. 15 legge 865/1971). Il Comune è perciò tenuto a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di lire 115.452.000, pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello di lire 85.996.000 già da esso depositato, con gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio all'eseguito deposito. 5.- Nella soccombenza reciproca delle parti ravvisa il collegio giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., determina la indennità di espropriazione dovuta alla società a r.l. Midi in lire 201.448.000; ordina al Comune di 14 Bologna di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di lire 115.452.000 - pari alla differenza tra l'importo così determinato e quello della somma già depositata - con interessi legali dalla data del decreto di esproprio al deposito;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma, 24 ottobre 2000 Il Presidente Il Relatore Рада sianum losavio, est, CANCELLERIA IN MAG. 2001 DEPOSITATA CELLIERE IL CANCELLERE Oggl N. 20 Maria Kuend 2 A обного M O 4 R E .) T ... A 4 R 0 T 0 A IL N 2 ) E . 0 2 M O O £. 7 i 0 G L E A i - P z T r L i te 0 L 0 P 1 ia U . 1 I v N L - z r O sa L i 0 L E I 6 A e d B 5 F r 2 S u U D i I e 2 I L ) a G 2 Q D I v E i e D : t N O N r a l D I i I I gid 2 A A z H 2 in C A C a io e r 4 C I t 6 T z I O 6 in to i G F n T S v C : r e F ia stra N C H 4 e O g . U r i E S A 3 P r a P . i e R C gi l i 3 M D D E . M b m l I e a U a I M al B s s . : R n D s r l . . l A o D p D a p ( e D ( s ir . l e ( b R E l a I t T 2 N E L L D 2 E . t S r E a 4 2 15