Sentenza 22 gennaio 2007
Massime • 1
Non integra condotta di reato la dichiarazione non veritiera resa dall'imputato circa le condizioni reddituali richieste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, allorché la situazione effettiva di reddito, che l'atto falso abbia tentato di occultare, sia comunque compatibile con la fruizione del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2007, n. 15139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15139 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/01/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 118
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 045349/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA RT, N. IL 23/10/1970;
avverso SENTENZA del 26/09/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
RA RO ricorre tramite il suo difensore avverso la sentenza del 26 settembre 2005 con cui la Corte di Appello di Messina aveva confermato la condanna irrogatagli dal Tribunale per il delitto di falsità ideologica, perché, essendo imputato in procedimento penale, aveva dichiarato, contrariamente al vero, di essere in possesso dei requisiti reddituali necessari per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Deduce il ricorrente come la Corte territoriale lo avesse condannato senza tener conto della circostanza che il D.P.R. n. 115 del 2002, aveva modificato la normativa previgente, disponendo in particolare che l'aspirante al patrocinio gratuito non era più tenuto ad indicare i beni posseduti personalmente o dalla famiglia, ma solo l'ammontare complessivo del reddito, che deve rientrare nella misura minima prevista dalla norma;
del reso il RA, come risulterebbe dall'autocertificazione in atti, s'era limitato a dichiarare di non essere personalmente proprietario di beni, e non aveva commesso falso alcuno trascurando di parlare dei beni della moglie. Comunque deduce che il valore complessivo dei beni della famiglia era inferiore al limite legale, di modo che il reato era insussistente, ed aveva errato il giudice del merito nel ritenere che costituisse reato anche il falso in questione, ancorché innocuo. Il ricorso è fondato, atteso che la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente irrilevante il valore complessivo dei beni, assumendo che il reato s'era perfezionato con il fatto stesso della mendacità della dichiarazione resa, a prescindere dal se il valore complessivo effettivo dei beni della famiglia rientrasse o meno nel limite legale che consentiva l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il principio non è corretto, atteso che se l'atto in ipotesi falso non avesse specifica idoneità ad ingannare, in quanto i risultati sperati sarebbero comunque raggiungibili perché la situazione effettiva, che l'atto falso aveva tentato di occultare, lo consentirebbe, il reato non sussiste.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio, ed il giudice del merito dovrà verificare se effettivamente il patrimonio complessivo effettivo della famiglia era tale da consentire comunque al RA di accedere al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2007