Sentenza 22 febbraio 2008
Massime • 1
Il divieto di ritenere nel giudizio di comparazione prevalenti le circostanze attenuanti su quelle aggravanti qualora sia stata contestata la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99 cod. pen., trova applicazione anche quando il giudice nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge ritenga di non disporre l'aumento di pena per la recidivanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2008, n. 15232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15232 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 22/02/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 314
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 026692/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AH AM (ALIAS), N. IL 03/08/1966;
avverso SENTENZA del 10/05/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO OSCAR, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Brescia, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato HI MI e dal P.G. contro la sentenza con la quale il primo era stato dichiarato colpevole del reato di spaccio di cocaina e detenzione illecita di eroina e condannato, in concorso della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, dichiarata equivalente alla recidiva reiterata pluriaggravata contestatagli, alla pena ritenuta di giustizia, decideva di parzialmente riformare quella resa in primo grado, procedendo alla riduzione della pena e, in accoglimento del gravame proposto dal P.G., applicando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nel resto confermandola.
Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione, adducendo difetto di motivazione, sul rilievo che illogicamente sarebbe stata disattesa la richiesta di dichiarare prevalente la concessa attenuante speciale del fatto di lieve entità sulla recidiva contestatagli, ad impedire il quale giudizio più favorevole di comparazione non sarebbe idoneo il richiamo al divieto imposto dalla nuova formulazione dell'art. 69 c.p., comma 4. Trattasi di ricorso inammissibile, in quanto la doglianza che lo sostiene è manifestamente infondata. Invero, il divieto, introdotto dalla L. n. 251 del 2005, di dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99 c.p., comma 4, come quella contestata all'imputato, trova applicazione, unitamente alle altre regole sul giudizio di comparazione, pur quando il Giudice ritenga nell'ambito della sua discrezionalità, dopo aver accertato la sussistenza della contestata recidiva, di non disporre l'aumento di pena.
Orbene, tenuto conto del principio giuridico sopra affermato (accreditato dalla prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte), deve concludersi che corretta, anche dal punto di vista logico, è stata la decisione della Corte territoriale di confermare il giudizio di equivalenza tra attenuante e recidiva qualificata contestata all'imputato, avendo ritenuto sussistente e non escludibile quest'ultima circostanza inerente alla persona del colpevole, comunque dotata di tale pregnanza negativa, unitamente al di lui pessimo comportamento processuale, da non consentire, nell'ambito del giudizio discrezionale, la formulazione del più favorevole giudizio di comparazione perorato in ricorso. Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto, deve, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si determina nella somma indicata in dispositivo, avuto riguardo ai profili e all'entità della colpa riconoscibile nella rispettiva condotta processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella udienza, il 22 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008