Sentenza 26 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7204 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiano Cassazi1 720470 composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Vincenzo Trezza Presidente R.G.m.1674/1999 16652 dr. Mario Putatuto Donati Viscido Consigliere Crom. dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Raffaele Foglia Consigliere Ud.02.03.2001 dr. Giuseppe Cellerimo Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL DI AU ST nato il [...] e residente im Roma alla via Matera m. 29, rappresentato e difeso per i procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Ro- berto Chiriaco, presso il quale è elettivamente domi ciliato im Roma alla via Flaminia m. 141, 1011 ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore, intimato;
per l'annullamento della sentensa del Tribunale di Roma im data 13 maggio 1997 - 15 gennaio 1998, m. 500/98, n. 71667/91 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 2 marzo 2001; udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Ge- merale dr. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 I Svolgimento del processo. Com ricorso depositato im data 27 novembre 1991 il signor ST Di AU proponeva appello avverso la sentenza resa il 27 novembre 1990 dal Prettore di Roma, che aveva dichiarato la mullità del ricorso proposto da esso Di AU, com il quale questi aveva chiesto che fosse dichiarato sussistente il suo diritto alla prosecuzione volontaria dei contributi dal 27 ottobre 1982, data della domanda amministrativa. L'appe Mante, dedotto che il ricorso presentava i requisiti fjundei previsti dall'art. 414 c.p.c., chiedeva la riforma della sentenza. L'Istituto si costituiva e, contestata la fondatezza dei motivi di appello, dato atto che nelle more del giudizio al ricorrente era stata riconosciuta la pensione sociale a decorrere dal maggio 1987, concludeva che fosse dichia- rato inammissibile, improponibile o comunque rigettato l'appello,, com la conferma della sentenza impugnata. Com sentenza in data 13 maggio 19977 15 gennaio 1998, il Tribunale di Roma rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che l'appellante lamentava che il - primo giudice aveva erroneamente dichiarato la millità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.; che l'INPS, nel costituirsi in sede di gravame, pur deducendo l'insussistenza del requisito - 3 contributivo in capo al Di AU, alla data della domanda ... amministrativa, aveva concluso chiedendo il rigetto del- .... l'appello e la conferma della sentenza impugnata, com la quale il Pretore si era però limitato ad emettere una 3 promuncia di mero rito, senza esaminare il merito della domanda;
che alla stregua delle conclusioni rassegnate dall'INPS, benchè l'Istituto avesse im sede di gravame accettato il contraddittorio sulla domanda così come pro- posta dal ricorrente, il Tribunale mon poteva esaminare la domanda in assenza di appello incidentale dell'Isti- fijnselli turto, che, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, aveva prestato acquiescenza alla sentenza;
che, per tanto, andava soltanto esaminata la questione della mul- lità del ricorso, oggetto del gravame, com esclusione di ogni ulteriore profilo attimente al merito della domanda;
che la doglianza dell'appellante, secondo cui il Pretore avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'errore materiale in cui era incorso il ricorrente 6 circa l'esatta indicazione. 1 del suo cognome, esaminando la documentazione allegata al ricorso, andava disattesa, contraddetta dalle stesse risultanze processuali in atti;
che l'appellante Di AU ST, nato a [...] il [...], aveva propo- sto il ricorso introduttivo sotto il diverso cognome di Di UR ST nato il [...]%; che tale errore, mom solo sul cogno me del ricorrente corretto dal ricorrente solo all'udienza del 2 luglio 1990 ma anche sulla data " di nascita, aveva comportato che l'Istituto, mel costi- tuirsi im giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso, per difetto dei requisiti contributivi, nom avendo rinve- muto alcuna domanda amministrativa presentata dal Di AU;
che l'assoluta incertezza circa l'identità del ricorrente aveva così impedito all'Istituto di difendersi tempesti- vamente in giudizio, e verificare la fondatezza della do- manda, com la conseguenza della mullità assoluta del ricorso ex art. 414 c.p.c., com riferimento al m. 2. ཀ་ཆ་སི Avverso detta sentenza, com atto notificato il 15 genmaio 1999, il Di AU ha proposto ricorso per cassazione, affi- dato ad un unico motivo. L'Istituto intimato nom si è costituito im giudizio. Motivi della decisione.. Com l'unico motivo, demunziando insufficienza e contrad- dittorietà della motivazione e violazione di legge, il ricorrente deduce che il Tribunale, facendo propria la motivazione della sentenza pretorile, ha avallato l'assunto che il ricorso fosse privo d ella procura alla lite e che mom si era im presenza di un mero errore materiale;
che l'errore era evidente, come risultava dalla documentazione prodotta in primo grado, relativa alla propria posizione contributiva;
che il Tribunale, pur avendo l'INPS im grado - 5- di appello perfettamente individuato la posizione e l'iden- tità del ricorrente, aveva contraddittoriamente affermato che sussistevano tuttora condizioni di assoluta incertezza circa l'identità del ricorrente, il che era smentito da tutta la documentazione in atti;
che il Tribunale aveva violato le norme di legge regolanti l'acquisizione e valutazione delle prove, ed il diritto-dovere di attivare ogni mezzo per la ricerca della verità. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. L'errore nel cognome data di nascita del ricorrente mom comportava invero alcuma mallità insanabile del ricorso fund introduttivo del giudizio, ed avendo in grado di appello l'IMPS accettato il contraddittorio, come risulta dalla sentenza impugnata, la nullità era stata samata. era necessario nella specie alcum appello incidentale dell'INPS, come erroneamente si afferma nella sentenza del Tribunale, in quanto l'INPS, quale parte totalmente viitto- riosa im primo grado, mon ena tenuta a proporre alcum ap- pello incidentale, bensì a riproporre eventuali questioni non accolte im primo grado se ve ne fossero state Avendo pertanto l'INPS accettato il contraddittorio im grado di appello, com la perfetta individuazione della posizione del ricorrente, il Tribunale non avrebbe po- tuto confermare la sentenza del Pretore com una promumcia di meno rito, ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la : 6 -6- domanda del ricorrente, com la quale questi aveva chiesto che fosse dichiarato sussistente il suo diritto alla pro- secuzione volontaria dei contributi dal 277 ottobre 1982, data della domanda amministrativa. E va notato che l'INPS, mel costituirsi in sede di gravame, mell'accettare il contraddittorio, aveva dedotto l'insussi- stenza del requisito contributivo im capo al Di AU, alla data della domanda amministrativa. Il ricorso va pertanto accolto, com cassazione della senten- za impugnata, e rinvio alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione. F.Q.M. La Conte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, che provvederà an- che in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso im Roma il 2 marzo 2001. Il Presidente (dr. Vincenzo Tresza)Juiceurs Cresse I D , Il Consigliere estensore 3 O 3 0 L 1 L 5 A O . S . B T S I (dr. Donato Figurelli) N R A D T A ' , 3 A Figmelli L 7 A T L S S E E 8 Shill O D P - P 1 S I 1 I M S I N N E G A E S O G IL CANCELLIERE I G A A E D Depositato in Cancelleria L E O . T A O T 26 MAG. 2001 I L R R oggi, T I S I D G E IL CAN T I O R N O C