Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 74, presso lo STUDIO GARDIN, difesa dagli avvocati SABRINA VARRICCHIO, DOMENICO PARRELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CS GESECEDI GESTIONE SERVIZI CENTRO DIREZIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, difeso dall'avvocato BRUNO CIMADOMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21383/00 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 20/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato PARRELLA Domenico, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CIMADOMO Bruno, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per inammissibilità o rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 21 aprile 1999 OV AS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Napoli, emesso in data 26 febbraio 1999 e notificato in data 24.3.1999, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del Consorzio GE.SE.CE.DI, della somma di lire 519.642, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per quote consortili relative all'esercizio 1998, IVA e incremento fondo consortile relative all'appartamento di sua proprietà sito nel Centro Direzionale di Napoli.
A fondamento della opposizione OV AS deduceva di non far parte del Consorzio, al quale aveva comunque comunicato il suo recesso, la inesistenza delle delibere in base alle quali le venivano chiesti i contributi, la mancanza di prova scritta ex art. 633 c.p.c.. Il Consorzio, costituitosi, resisteva alla opposizione, che veniva rigettata dal Giudice di pace con sentenza in data 20 luglio 2000. Il Giudice di pace riteneva, in primo luogo, che infondatamente OV AS sosteneva di non far parte del Consorzio, dal momento che nel suo atto di acquisto aveva dichiarato: "accetta e riconosce che, per effetto del superiore acquisto ha automaticamente acquistato la qualità di membro del Consorzio...".
OV AS, inoltre, aveva pagato senza contestazione le quote consortili dal 1991 al 1997.
Il recesso, poi, risultava inefficace, dal momento che con l'adesione al Consorzio OV AS si era anche impegnata a far parte dello stesso per tutto il tempo convenuto ab origine o per quello successivamente fissato dalla volontà consortile. Infondatamente OV AS deduceva la inesistenza delle delibere in base alle quali le era stato chiesto il pagamento dei contributi, dal momento che il Consorzio aveva dimostrato di avere operato in forza degli art. 13 e 14 dello statuto e cioè mediante convocazione degli amministratori e non dei singoli condomini o consorziati.
Secondo il Giudice di pace, infine, la documentazione prodotta dal Consorzio era idonea a fornire la prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato nei confronti di OV AS e quindi anche a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c.. Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, con sette motivi, OV AS.
Resiste con controricorso il Consorzio GE.SE.CE.DI.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo OV AS sostanzialmente deduce che il Giudice di pace non avrebbe tenuto conto che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta all'opposto provare il fondamento della propria pretesa.
La doglianza è priva di fondamento.
È sufficiente, sul punto, osservare che il Giudice di pace (pag. 8 della sentenza) ha espressamente affermato che...in forza della nota inversione processuale dell'onere della prova l'opposto CONSORZIO ha pienamente provato per acta la sua pretesa creditoria... Con il secondo motivo la ricorrente deduce che il Giudice di pace non ha pronunciato sulla domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, della quale avrebbe dovuto rilevare anche la nullità e non ha pronunciato sulla eccezione di nullità avanzata dalla convenuta e, invece, ha deciso una causa che non era stata ritualmente introdotta.
La doglianza è infondata.
Premesso che la difesa della ricorrente confonde la nullità del titolo costitutivo della pretesa con la nullità della domanda e non chiarifica perché il Giudice di pace sarebbe incorso in ultrapetizione, occorre considerare che: a) trattandosi di controversia da decidere secondo equità, spettava alla attuale ricorrente spiegare perché la dedotta nullità dell'atto di adesione al Consorzio contrastava con i principi da applicare nella specie;
b) il Giudice di pace ha desunto la adesione al consorzio di OV AS (che sul punto non muove alcuna censura) dal fatto che la stessa dal 1991 al 1997 aveva pagato le quote consortili senza contestazione.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace non abbia dichiarato la nullità degli articoli dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio (i quali prevedevano la partecipazione al consorzio stesso per il solo fatto di essere proprietario di immobili) e delle corrispondenti clausole contenute nel regolamento di condominio e nell'atto di acquisto. Le doglianze sono inammissibili per difetto di interesse. Non essendo censurata, infatti, la idoneità della argomentazione secondo la quale, per avere pagato senza contestazioni le quote consortili dal 1991 al 1997, OV AS aveva acquistato la qualità di membro del consorzio, diventa irrilevante accertare se il Giudice di pace dovesse (e potesse) dichiarare la nullità delle clausole di atti che prevedevano un diverso modo di acquisto di tale qualità.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace non abbia rilevato che l'atto costitutivo del consorzio non è meritevole di tutela, che non ha una causa e che l'oggetto è illecito, perché consiste nell'addossare ai proprietari di immobili le spese di manutenzione di opere pubbliche, che avrebbero dovuto essere a carico della lottizzatrice ED e che devono essere ora a carico del Comune di Napoli.
Il motivo è infondato, in base alla assorbente considerazione che la ricorrente non indica da quali elementi, acquisiti al processo, il Giudice di pace avrebbe potuto desumere le nullità denunziate (a prescindere dall'obbligo di rilevarle in un giudizio da decidere secondo equità).
Con il quinto motivo la ricorrente deduce che il Giudice di Pace non poteva desumere la propria adesione al consorzio in virtù di una clausola contenuta nel proprio atto di acquisto, trattandosi di dichiarazione rivolta al venditore e non al consorzio. Anche tale motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto, come già detto, non essendo censurata la idoneità della argomentazione secondo la quale, per avere pagato senza contestazioni le quote consortili dai 1991 al 1997, OV AS aveva acquistato la qualità di membro del consorzio, diventa irrilevante accertare la idoneità a tal fine di altre dichiarazioni negoziali. Con il sesto motivo la ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto idonea prova scritta, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, la documentazione proveniente dal Consorzio.
La doglianza è infondata.
Va, infatti, ricordato che a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo si era instaurato un normale giudizio di cognizione, con riferimento al quale la ricorrente non contesta la idoneità della documentazione in questione.
La inidoneità denunciata dalla ricorrente avrebbe potuto avere rilevanza ai soli fini delle spese della procedura monitoria, ma sul punto la ricorrente non svolge alcuna specifica censura. Con il settimo motivo la ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace non abbia ritenuto nulle le assemblee nelle quali erano state assunte le deliberazioni poste a base della richiesta di contributi consortili, per non essere stata convocata.
La doglianza è infondata.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa S. C. in tema di condominio (cfr. sent. 5 gennaio 2000 n. 31; 5 febbraio 2000 n. 1292), infatti, la mancanza convocazione di un condomino comporta la annullabilità e non la nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea.
Ne consegue che OV AS avrebbe dovuto impugnare le delibere in questione, mentre il Giudice di pace non avrebbe potuto rilevare incidenter tantum una nullità inesistente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004