Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2000, n. 3807
CASS
Sentenza 8 novembre 2000

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In tema di misure cautelari, il termine per la proposizione dell'istanza di riesame da parte del difensore decorre dal momento in cui quest'ultimo abbia avuto comunque piena conoscenza dell'ordinanza coercitiva, e quindi anche prima della (e indipendentemente dalla) ricezione dell'avviso di deposito di cui all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. (Nella specie, il difensore, pur non avendo ricevuto l'avviso di deposito del provvedimento cautelare, ne aveva chiesto la revoca, deducendo puntuali motivi a contestazione dei gravi indizi di colpevolezza e in seguito aveva interposto appello, contro il provvedimento di reiezione della richiesta di revoca, anch'esso rigettato. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice del riesame che aveva dichiarato inammissibile la relativa istanza per intempestività).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2000, n. 3807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3807
    Data del deposito : 8 novembre 2000

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