Sentenza 8 novembre 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il termine per la proposizione dell'istanza di riesame da parte del difensore decorre dal momento in cui quest'ultimo abbia avuto comunque piena conoscenza dell'ordinanza coercitiva, e quindi anche prima della (e indipendentemente dalla) ricezione dell'avviso di deposito di cui all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. (Nella specie, il difensore, pur non avendo ricevuto l'avviso di deposito del provvedimento cautelare, ne aveva chiesto la revoca, deducendo puntuali motivi a contestazione dei gravi indizi di colpevolezza e in seguito aveva interposto appello, contro il provvedimento di reiezione della richiesta di revoca, anch'esso rigettato. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice del riesame che aveva dichiarato inammissibile la relativa istanza per intempestività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2000, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 08/11/2000
1. Dott. VITO LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. EDOARDO FAZZIOLI " N. 6367
3. Dott. PIERO MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. STEFANO CAMPO " N. 21347/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN EN, nato a [...] l'11.01/.1966;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 6.3.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Dott. FRASSO che ha concluso per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Col l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. - dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse dello NI avverso quella del G.I.P. in data 4.8.1999, applicativa nei di lui confronti della misura della custodia cautelare in carcere.
Osservava il Tribunale che la richiesta era stata presentata da un difensore oltre il termine stabilito dall'art. 309 c. 3 c.p.p., che nella specie doveva decorrere non dalla data di notificazione del provvedimento impugnato, ma da quella nella quale il medesimo era comunque pervenuto a conoscenza degli interessati, come dimostrava la circostanza che l'ordinanza de qua era stata già oggetto di istanza di revoca e, sul diniego, di appello - questo deciso, il 03.02.2000. Era dunque tardiva la richiesta di riesame, presentata solo il 23.2.2000 e quindi ben oltre il termine di dieci giorni stabilito dalla succitata norma.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo dei suoi difensori, lo NI, che denunciava violazione di legge. L'istituto della decadenza è presieduto da principii di tassatività e legalità, che non consentono la decorrenza del termine se non dall'evento esplicitamente previsto dalla legge, ovvero la notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi del richiamato c. 3 dell'art. 309 c.p.p..
Era quindi ininfluente la conoscenza di fatto del provvedimento, da parte di un difensore.
Era pertanto chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è infondato.
Un contrasto giurisprudenziale si è in effetti formato circa l'ammissibilità di situazioni processuali di equipollenza alla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, atto dal quale decorre il termine per la presentazione della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 309 c. 3 c.p.p.. L'orientamento prevalente appare essere quello che esclude tale equipollenza, sostenendo che solo la notifica dell'avviso produce la decorrenza del termine: cfr. Sez. VI^, 24.11.1995, n. 4389; Sez. I^, 04.04.1995, n. 2083; Sez. VI^, 14.03.1995, n. 1020; Sez. I^, 10.10.1994, n. 4422.
Tale orientamento si ancora, da un lato, al principio costituzionale di riserva di legge in materia di libertà personale e a quelli di legalità e tassatività che presiedono all'istituto della decadenza in tema di impugnazione;
dall'altro, alla considerazione che le formalità richieste dal codice rispondono, oltre che a criteri di razionalità, ad esigenze di tutela di diritto di difesa. Sull'opposto versante si colloca la giurisprudenza citata dallo stesso provvedimento impugnato, che valorizza il compimento di attività processuali consentite solo al difensore che abbia completa e non solo equivalente conoscenza del provvedimento da sottoporre al riesame.
In ragione di tale contrasto, il P.G. ha oggi chiesto in via principale che il ricorso venisse rimesso alle Sezioni unite, per il suo scioglimento;
ma la Corte non ritiene di dover investire tale consenso della cognizione di una fattispecie che davvero esula da tutte le situazioni variamente risolte in giurisprudenza. Nella specie, invero, resulta inconfutabilmente che, ancor prima di proporre istanza di riesame, il difensore dello NI impugnò l'ordinanza cautelare in sede di revoca e per la dedotta mancanza di indizi di reità, ovvero non per il sopravvenire di fatti nuovi, possibilmente esulanti dal provvedimento custodiale emesso, ma per ragioni specificamente inerenti al suo contenuto;
e che, a seguito del diniego della revoca, propose appello, anche questo reietto. Non può dunque dirsi che il difensore medesimo avesse avuto "aliunde" sommaria notizia dell'apparato argomentativo dell'ordinanza del G.I.P.; essendo invece chiaro che in sua conoscenza - ma si dovrebbe dire in suo possesso - vi era il testo integrale del provvedimento. Conseguentemente, al di là di un formalismo che inutilmente si richiama ai massimi principii di legalità e costituzionalità, non si vede quale altra funzione - se non di differire a svantaggio dello stesso NI il riesame dell'ordinanza custodiale - potesse avere l'atto formale di notifica non già dell'ordinanza medesima, ma del semplice avviso di deposito. In presenza, vale ripetere, di una perfetta, integrale conoscenza dell'atto, che infatti consentì l'immediato esercizio di diritti difensivi, qui in nessun modo violati. La presentazione dell'istanza di revoca fu evidentemente una scelta ragionata;
il riesame, tenuto come "riserva" nella strategia difensiva, non poteva evidentemente collegarsi al compimento di un atto processuali (la notificazione dell'avviso di deposito) prodromico alla determinazione di una conoscenza che si era, in effetti, già pienamente realizzata.
Correttamente, dunque, il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'istanza tardivamente proposta.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del provvedimento sia comunicata dalla Cancelleria al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 332/1995. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001