Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2003, n. 11851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11851 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
O L L 4 7 O 3 B . E N ) E , E 1 N 9 C O 9 I A REPUBBLICA ITALIANA 1 Z - P 1 A I R 1 - D 1 2 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . C L I E D 9 R 3 U A I E D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G 6 Oggetto E 4 N 1 1 85 1/03 . INGIUNZIONE T SEZIONE SECONDA CIVILE S I ( Composta dagli Ill.mi Sigg: Ma str OMOMINIALI Dott. Mario Presidente - SPADONE R.G.N. 20852/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 25733 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- Rep. Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere - Ud. 11/03/03 Dott. Emilio MIGLIUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAROLIS 871 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO STRILLACCI, difeso dall'avvocato MARIO SANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDONINIO LOCALITA' "LA GABELLETTA" TARQUINIA in persona dell'Amm.re p.t.ALTAVILLA FELICIONI;
intimato avverso la sentenza n. 98/99 del Giudice di pace di CIVITAVECCHIA, depositata il 22/07/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 415 3 -1- udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento. 2 - -2- - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso del Condominio dell'immobile sito in Tarquinia loc. "La Gabelletta", in persona VI EL, il Giudice di Pace di Civitavecchia ingiungeva a NI IN il pagamento della somma di L.
1.287.278 a titolo di oneri condominiali dal medesimo dovuti quale promissario acquirente di un appartamento sito in una palazzina in corso di costruzione da parte della soc. Sabaudia s.r.l. Avverso tale decreto proponeva opposizione il IN, eccependo in via preliminare: la carenza di legittimazione attiva del ricorrente sotto il duplice motivo dell'inesistenza di alcun condominio, essendo l'immobile ancora di proprietà della società costruttrice che non l'aveva ancora ultimato, e dell'assenza di rappresentanza processuale della persona che aveva agito per il Condominio;
la carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto, giacchè l'azione proposta poteva essere esperita nei confronti del proprietario della singola unità immobiliare;
dei presupposti deduceva, altresì, l'insussistenza l'emissione del decreto, rilevando, nel per 3 per l'emissione del decreto, rilevando, nel merito, che non era stata fornita la prova del credito azionato. Con sentenza del 16 luglio 1999 il Giudice di Pace rigettava l'opposizione ritenendo quanto segue. era proprietario ma soloL'opponente non promissario acquirente dell'immobile del quale era in possesso, sicchè, in mancanza dei presupposti per la costituzione del condominio, nella fattispecie doveva ritenersi costituita, in via temporanea per la gestione dei beni comuni, una "comunione ° condominio di gestione "in analogia con quanto previsto dall'art.18 del D.P.R.02/1959 in tema di 5 кт edilizia popolare ed economica. Ai sensi dell'art.12 del contratto preliminare intercorso fra le parti e dell'art. 4 del verbale di immobiliare promessa in consegna dell'unità che la Sabaudia vendita, era emerso degli immobili, riservatasis.r.l., costruttrice l'amministrazione dei beni comuni, l'aveva affidata a un mandatario che, avendo il potere di riscuotere i contributi, aveva implicitamente anche quello di promuovere le necessarie azioni. Sussisteva, altresì', la legittimazione attiva della EL, che aveva agito in buona fede avendo designazione ad amministratore del condominio, in sostituzione di quello precedente, pur avendo la società omesso di informarne la controparte. Nel merito il credito, relativo alle spese correnti, era risultato provato in base alla documentazione prodotta, salvo la contabilizzazione in sede di rendiconto alla scadenza del mandato della Sabaudia. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il IN, affidandone l'accoglimento a quattro motivi. Non ha svolto attività difensive l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme processuali, carenza хи diassoluta, contraddittorietà e insufficienza motivazione in riferimento agli artt.360 n.4 e 5 75,77,81 cp.c., censura la decisione di primo grado che aveva disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Condominio. Con motivazione contraddittoria, dopo avere rilevato nella specie l'esistenza di una comunione condominio di gestione di natura temporanea fra i promissari acquirenti in assenza della formazione di un condominio, il primo giudice aveva poi 5
ritenuto che
la Sabaudia aveva ricevuto dai promissari acquirenti il mandato di amministrare i beni comuni con la facoltà di nominare e sostituire l'amministatore.
2. Il motivo è fondato. Nel disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione ad processum del ricorrente, il Giudice di Pace-dopo avere rilevato che anche fra sono soltanto possessori di uncoloro che immobile, come i promissari acquirenti delle singole dell'edificio, può costituirsi la comunioneunità per la amministrazione dei beni oggetto di godimento comune ha poi ritenuto che nella specie 14 il potere dell'attore di agire in giudizio si fondava sul mandato conferito alla s.r.l. Sabaudia он che connel contratto preliminare stipulato ciascuno dei promissari acquirenti ( e nel verbale di consegna del singolo cespite) si era riservata l'amministrazione dei beni comuni;
la predetta società, in virtù del potere di nominare un proprio fiduciario, aveva nominato, tra l'altro in sostituzione del precedente amministratore,la EL. Orbene l'azione è stata proposta da VI EL, nella qualità di amministratore del condominio"La Gabelletta". Va in proposito rilevato che il condominio, ente di gestione dei beni comuni, non un soggetto distinto dalle persone dei singoli in giudizio condomini, rappresentati dall'amministratore in virtù del rapporto di mandato al medesimo conferito. D'altra parte, l'istituzione di un condominio di gestione fra gli assegnatari di alloggi di edilizia popolare non ancora ceduti in proprietà-secondo schemi sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti per il condominio con conseguente legittimazione ad causam dell'amministratore l'effettiva(Cass.3249/1998;6102/1993)-postula gestione, da parte del gruppo, dei beni oggetto di godimento comune. Nella specie-sulla base dei fatti storici accertati dal Giudice di Pace-può ritenersi che l'amministrazione dei beni comuni non era compiuta dai promissari acquirenti,ma dalla società Sabaudia che, in virtù dell'incarico al riguardo conferitole dai medesimi singolarmente nel relativo contratto preliminare, era stata facultata a nominare un proprio fiduciario, fra l'altro, per la riscossione dei contributi dovuti, che comunque non implicava : 7 di per sé anche il potere di agire in giudizio. Dunque i promissari acquirenti non avevano conferito alcun mandato alla EL, che era stata investita dalla società Sabaudia del limitato incarico di riscuotere i contributi. Pertanto, in assenza di alcun mandato rilasciato condomini o,per meglio dire, dai promissari dai acquirenti, deve ritenersi carente di legittimazione processuale VI EL che , come detto, ha agito in giudizio, quale amministratore del Condominio, senza avere alcun potere rappresentativo. In considerazione della nullità del rapporto EM processuale la sentenza del Giudice di Pace va cassata senza rinvio: gli altri motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo. Tenuto conto della soccombenza le spese i di merito, vannoprocessuali, anche del giudizio poste a carico della EL.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio. Condanna VI EL al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative al giudizio di primo grado che liquida in complessivi euro 500 di 8 cui 50 per esborsi oltre accessori di legge, ' nonché delle spese relative alla presente fase 577,50, di cui euro 350 perliquidate in euro onorari di avvocato, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma dai sottoscritti magistrati riuniti nella camera di consiglio dell'11 marzo 2003 Il Presidente IL Consigliere est. Арайли Emilia Miglin i IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEFOOTERTO IN CANCELLERIA Roma - 6 AGO, 2003 ) E 4 IL CANCELLIERE C1 7 C 3 . A O N L P L , I 1 O D 9 B 9 E 1 E - E C 1 I 1 N - D O 1 I U 2 Z I . A G L R T 9 E S 3 I N G . E E T 6 R S 4 I A ( . D T T E R T A N E S E