Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo chi, pur non avendo compiuto atti di minaccia o di violenza, dia un contributo causale alla commissione del fatto, anche solo partecipando ad un segmento dell'azione delittuosa. (Fattispecie consistita nella partecipazione alla formulazione alla persona offesa di alcune domande che, ove seguite da una errata risposta, dovevano comportare la violenza ad opera del coimputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2010, n. 15089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15089 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 510
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15414/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.N., nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona - sezione per i minorenni - in data 25.02.2009 che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, con la concessione delle attenuanti generiche, della diminuente della minore età, dell'attenuante di cui all'art. 609 octies c.p., u.c., lo ha condannato alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione quale colpevole dei reati di cui agli art. 112 e 609 octies e ter c.p., art. 61 c.p., n. 4 e art. 527 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al beneficio della messa in prova e il rigetto, nel resto, del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Battista Domenico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 25.02.2008 la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della sentenza di assolutoria di primo grado, condannava il minore R.N., con la concessione delle attenuanti generiche, della diminuente della minore età, dell'attenuante di cui all'art. 609 octies c.p., u.c. e della diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione quale colpevole:
- di avere, in concorso con Ma.Em., M.M.,
L.I. e F.N., agendo con crudeltà verso la vittima, umiliandola anche con giochi ricattatori, facendo valere la forza intimidatoria del gruppo, abusando delle condizioni d'inferiorità psichica della predetta, con minacce (consistite nel prospettarle la divulgazione o la rivelazione ai genitori di rapporti sessuali precedenti e nel non restituirle oggetti di sua proprietà:
un giubbino e una borsa contenente, tra l'altro, le chiavi di casa e un cellulare) e con violenze (consistite nell'immobilizzarla per impedirle la fuga, nello strattonarla ripetutamente, nel trascinarla, nel percuoterla, nel farla inginocchiare e nel trattenerle con forza la testa), costretto P.S., di anni (OMISSIS), a compiere una pluralità di atti sessuali consistiti in masturbazioni orali, con eiaculazione in ore, e manuali, nonché nel subire l'introduzione di dita nella vagina, nei confronti di M., F. e
Ma.;
- di avere, concorrendo a far attuare le condotte sopraindicate, compiuto atti osceni in luogo pubblico.
Il UP del Tribunale per i minorenni aveva così ricostruito la vicenda alla stregua delle dichiarazioni rese dalla P. il 6.12.2006:
- i cinque ragazzi si erano riuniti in località
(OMISSIS) ove pure trovavasi la vittima ivi condotta in motorino dal F., che aveva riposto gli oggetti della predetta nel portapacchi, chiudendolo a chiave;
- il primo abuso sessuale era stato compiuto, con violenza e minacce, dal F.;
- successivamente la pressante richiesta della P. di avere restituiti la borsa e il giubbotto era stata elusa dagli astanti con espressioni irridenti;
- il secondo violento abuso era stato opera del M. ed era stato preceduto dal gioco delle tre domande così riassunto dal L. "o rispondi a tre domande oppure devi andare con
M.";
- Ma., usando la forza, l'aveva costretta a subire un ennesimo abuso alla vista di tutti gli altri ragazzi;
- una fortuita circostanza (l'arrivo di un'auto il cui conducente aveva chiesto spiegazioni ai giovani) aveva sventato le pretese sessuali di L..
In sede d'incidente probatorio la P. aveva specificato che R., insieme con gli altri, le aveva detto che, se non avesse risposto alle domande che le avrebbero fatto, lei sarebbe dovuta andare con M. "A volte era lui che diceva la domanda che M. doveva fare, anche lui ha partecipato in quel senso, ma non mi ha mai toccato".
R. aveva negato di aver partecipato al gioco.
Tanto premesso il UP escludeva la responsabilità del predetto osservando che la resistenza della vittima era stata vinta da specifici atti di violenza e minacce poste in essere dai coimputati e che R. non aveva dato alcun apporto causale alla commissione del reato.
La Corte territoriale, alla stregua della ricostruzione fattuale fornita dalla vittima e riportata - nella sentenza di primo grado, perveniva alla statuizione di condanna ritenendo erronea la soluzione giuridica operata dal UP, rilevando, in sintesi, che:
- il delitto di cui all'art. 609 octies c.p. richiede la partecipazione di più persone riunite;
- la peculiarità del reato consiste nell'imprimere al fatto un elevato grado di lesività per la maggiore forza intimidatoria del gruppo che elimina o riduce la capacità di reazione della vittima;
- per la configurabilità del reato non occorre che ciascun compartecipe realizzi l'intera fattispecie essendo sufficiente la partecipazione a una frazione del fatto tipico di riferimento;
- non occorre la partecipazione all'azione violenta altrui bastando la prestazione di un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva.
Riteneva, quindi, che R. tale contributo causale avesse dato sia per avere preso parte attiva alla commissione del reato nel segmento della condotta relativo alla partecipazione al gioco delle domande alle quali doveva rispondere la P. per evitare di soggiacere alle voglie sessuali di M. sia per avere contribuito, con la sua presenza nel luogo del crimine, a rafforzare la forza intimidatrice del gruppo.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità basata esclusivamente sulle dichiarazioni della minore che, nel corso delle escussioni eseguite nell'ambito di vari procedimenti, aveva riferito di essersi determinata liberamente ad avere disinvolte esperienze sessuali, sicché era mancato il controllo rigoroso sull'attendibilità della predetta che pure era incorsa in gravi contraddizioni.
Contestava, altresì la ritenuta configurabilità del reato sessuale stante la sua presenza passiva sul luogo del crimine;
l'insussistenza di un contributo causale compartecipe anche se, in ipotesi, avesse partecipato al gioco delle domande, cui la minore aveva aderito, e la totale ininfluenza della sua presenza in loco a ingenerare nella P. un timore ulteriore rispetto alle violenze fisiche subite dagli altri giovani.
Censurava, infine, il diniego della richiesta di messa in prova perché immotivato.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Ha affermato questa Corte che "la decisione del giudice d'appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa a convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in tota" a audio del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (Cassazione Sezione 2, n. 15756/2003, 12/12/2002 - 03/04/2003, RV.225564). Nella specie, la Corte d'appello, aderendo sostanzialmente alla ricostruzione dei fatti operata dal UP (facendo leva sulla piena attendibilità del racconto della vittima che, senza essere smentita da alcuna contraria emergenza, aveva dettagliatamente descritto la dinamica dell'aggressione subita da un gruppo di ragazzi), ha preso in considerazione la posizione del R. rilevando che lo stesso, presente in loco sin dalla fase iniziale della vicenda, pur non avendo compiuto atti di minaccia e di violenza, ha dato un contributo causale, sia pure modesto, alla consumazione della violenza sessuale di gruppo perché ha partecipato a un segmento dell'azione delittuosa (come rilevabile dalle precisazioni fatte dalla P. in sede di incidente probatorio), tale dovendo essere qualificato il ed gioco delle domande, che era, non già un innocuo divertimento, ma, nel contesto di caccia alla preda innescato dagli agenti, uno strumento di ricatto diretto ad agevolare l'abuso sessuale propostosi da M..
Si trattava, infatti, di un cinico artificio che poneva alla vittima, da poco violentata da F. e prossima a subire altra violenza, il dilemma di poterla evitare se avesse risposto a tre domande alla cui formulazione R. dava il suo apporto e quindi di un illecito mezzo comunque finalizzato alla realizzazione di un crimine, donde la rilevanza della sua presenza per l'effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione e ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza (Cassazione Sezione 3, n. 45979 RV. 232537).
La Corte territoriale ha, quindi, correttamente valutato, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, i concreti elementi probatori processualmente acquisiti e ha chiaramente esposto logici rilievi a supporto dell'iter logico che l'ha condotta a dissentire dalle soluzioni prospettate dall'altro giudice di merito che tali principi non aveva osservato.
L'ultimo motivo è, invece, fondato perché i giudici dell'appello hanno negato l'applicazione dell'istituto della messa in prova ("apparendo lo stesso inadeguato alla fattispecie in esame") senza alcun approfondimento argomentativo.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata, sul punto, per nuovo esame con rinvio alla Corte d'appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla richiesta di messa in prova, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 11 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010