Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15036 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C.6761P 1 5 036/ 02 REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POPOLO ITA ANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEUPRE Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA IVA fisioterapista ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 231/00 Presidente - Alfio FINOCCHIARO Consigliere Stefano MONACI Consigliere - Cron. 35225 Dott. Vittorio Glauco EBNER MERONE Rel. Consigliere - Rep. Dott. Antonio RUGGIERO Consigliere - Ud. 22/05/02 Dott. Francesco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67619 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA AVELLINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro " IA DO;
intimato avversO la sentenza n. 181/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 02/11/98; 2296 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre
contro
MP EN, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il contribuente non si è costituito. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c, no- vellato. Il problema che viene all'esame della Corte riguar- da il regime iva delle attività di fisioterapia, fisio- cinesiterapia e massoterapia. Infatti, il MP, in qualità di fisioterapista, ha impugnato un avviso di rettifica, con il quale l'Ufficio IVA competente ha re- cuperato a tassazione le prestazioni relative all'anno 1988, sulle quali la contribuente non ha applicato l'imposta. Il problema è stato già affrontato e risolto da questa Corte nel senso che "Le attività di fisiotera- pia, fisiocinesiterapia e massoterapia integrano (già 2 prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994) gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U.L.S., il cui secon- do comma prevede l'arte ausiliare del massaggiatore, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell'infermiere generico, dall'art. 1 del R.D. n. 1334 del 1928, e sono pertanto esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, n. 18 del d.P.R. 633/72, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che le prestazioni medesime siano fornite in assenza di pre- scrizioni mediche ovvero in mancanza, presso il contri- buente, delle apparecchiature necessarie per le relati- ve indagini" (Cass. 4403/2001; v. anche 5006/1998). La sentenza impugnata appare in linea con la citata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, e il Ministero ricorrente, che denuncia la pretesa violazione degli artt. 10, n. 18 d. P. R. 633/72 e 99 RD 1265/34 e del D.M. 21.1.1994, non prospetta argomenti che non siano già stati valutati 0 comunque idonei a superare l'indirizzo giurisprudenziale citato. Conseguentemente, il ricorso del Ministero deve es- sere rigettato per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. Nulla è dovuto per spese, non essendosi costituita 3 la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002 Il consigliere estensore Il President (dr. Antonio Merone) (dr. Alfio Finocchiaro) АШ Салон IL CANCELLERE 01 Amado Casano Cycl_ 2.5 OTT. 2002 Arald Gre Ас