Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
La visura della camera di commercio da cui risulta la veste di legale rappresentante dell'impresa costituisce, di per sé, ed in assenza di contrarie risultanze, documento idoneo a provare detta qualità, in quanto prova documentale attestante la corrispondenza tra la funzione ed il soggetto persona fisica che la ricopre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 26761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26761 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 889
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2257/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO Gino, n. Roma il 21.4.1968;
avverso la sentenza del 21.4.2009 del tribunale di Avezzano;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, in sostituzione dell'avv. Filippi De Santis Andrea, l'avv. Pierro Roberto, per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RO Gino era imputato: a) per il reato p. e p. dal D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626, art. 89, comma 2, lett. a), in riferimento all'art. 22, comma 2, lett. a) dello stesso D.Lgs., perché, in qualità di legale rappresentante della ditta coop. logistics a r.l., ometteva di fornire ai propri lavoratori, all'atto dell'assunzione, una sufficiente e adeguata formazione sulla corretta conduzione ed utilizzo dei mezzi di sollevamento/trasporto utilizzati dalla ditta (carrelli elevatori) per la movimentazione dei carichi;
b) per il reato p. e p. dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, lett. c) in riferimento all'art. 182, comma 1, lett. b) dello stesso D.P.R., per non essersi assicurato, in qualità di legale rappresentante della ditta Coop. Logistics a r.l., che i carrelli elevatori utilizzati dalla ditta rispettassero i prescritti requisiti di sicurezza (segnalatori acustico e luminoso, inidoneità del sedile, protezione anteriore del carrello ecc.), in violazione di quanto statuito dal predetto art. 182, che prescrive che i posti di manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere costruiti o difesi in modo da consentire, l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza (in Magliano dei Marsi, il 17 /03/2006).
2. A seguito di infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente della ditta Coop.Logistic a r.l., con sede in Magliano dei Marsi (AQ), personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro della locale ASL effettuava un sopralluogo. Dagli accertamenti risultava che al lavoratore infortunato non era stata fornita adeguata formazione all'atto dell'assunzione e che il carrello elevatore dal medesimo utilizzato non rispettava i prescritti requisiti di sicurezza.
Per questi fatti, a seguito di indagini, RO Gino, nella qualità di legale rappresentante della Coop. Logistic a r. L, veniva tratto in giudizio per rispondere dei reati suddetti. All'udienza del 21.04.09, svoltasi nella dichiarata contumacia dell'imputato, venivano rassegnate le conclusioni a verbale descritte.
3. Con sentenza del 21.4.2009 il tribunale di Avezzano dichiarava il RO colpevole e lo condannava alla pena di Euro 3.000,00 (tremila) di ammenda.
Osservava il tribunale che il teste ER DO (in servizio presso ASL di Avezzano) aveva confermato i fatti contestati all'imputato, precisando di avere accertato, sia attraverso l'audizione del lavoratore TI ZI, sia mediante la disamina della documentazione in possesso della ditta, che il dipendente, all'atto dell'assunzione, non aveva ricevuto alcuna formazione riguardo la mansione affidatagli, nella specie conduzione ed utilizzo dei mezzi di sollevamento/trasporto per la movimentazione dei carichi. Ha del pari precisato che i carrelli elevatori in uso dalla ditta erano privi dei requisiti si sicurezza, in particolare evidenziando che il sedile, oltre ad essere rovinato, era privo di dispositivi di sicurezza del dipendente in caso di urti accidentali. Dal canto suo, il dipendente OL ZI, oltre a confermare l'infortunio sul lavoro occorsogli nel mentre si trovava ad azionare il predetto macchinario, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna formazione riguardo allo svolgimento di quella mansione, essendo stato in precedenza adibito ad altra attività (lavoro di ufficio).
4. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in un solo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza. La pronunzia - secondo il ricorrente - difetta del preventivo accertamento della qualità di legale rappresentante della soc. coop. a.r.l. Logistic, attribuita senza prova alcuna all'imputato. Difatti, tale corrispondenza (tra persona e funzione) non è mai stata oggetto di accertamento o documentazione.
2. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente deduce una circostanza di fatto contrastando, genericamente e senza puntuali riferimenti agli atti del processo, le risultanze dello stesso da cui invece emergeva che dalla visura presso la camera di commercio di Roma era risultato che l'imputato era il legale rappresentante della società Coop. Logistic a r.l.. Inoltre, come ulteriore elemento di prova della riferibilità all'imputato della condotta contestatagli, - c'è da considerare che il teste OL ha comunque dichiarato che egli riceveva la busta paga dal RO e sulla stessa era scritto il nome dell'imputato. Del resto l'imputato è rimasto contumace e non ha contestato tali risultanze con una diversa allegazione in fatto. Nè può farlo in sede di giudizio di cassazione essendo deducibile soltanto - ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010