CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14850 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CA OR SE AR, nato in [...], il [...], avverso la sentenza del 13/9/2021 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Vando Scheggia, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14850 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza emessa il 5 luglio 2019 dal Tribunale di Macerata, appellata dall'imputato, che -riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di valenza per il più grave reato di rapina semplice contestato- aveva condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre la multa;
pena poi aumentata per effetto della continuazione con il reato satellite di lesioni personali. 1. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo -a motivo unico della impugnazione- la manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della misura della pena, che non teneva affatto conto della riconosciuta (in appello) sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.). La Corte territoriale dava infatti conto in motivazione del fatto che l'importo di euro 130,00, sottratto alla persona offesa, "rientra nella definizione di danno di speciale tenuità"; tuttavia, non riconosceva alla circostanza attenuante alcuna efficacia diminuente, lasciando inalterata la misura sanzionatoria calcolata in primo grado, allorquando erano state riconosciute solo le circostanze attenuanti generiche, in ragione del buon comportamento processuale dell'imputato; né la Corte di merito argomentava circa le ragioni di tale elisione dell'effetto diminuente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che attinge solo gli aspetti sanzionatori della pronuncia impugnata, connessi alla qualificazione circostanziale del fatto, e fa salvo l'accertamento irrevocabile della responsabilità per i fatti contestati è fondato. 1.1. L'art. 63, comma secondo, del codice penale, stabilisce che "Se concorrono più circostanze ... attenuanti, ... la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante ... dalla diminuzione precedente". A tale computo diminuente, dipendente dal numero di attenuanti riconosciute, pone argine il secondo comma dell'art. 67, che, per il caso di concorso di più attenuanti, impone il limite minimo del quarto della pena base. Orbene, non è dubbio che in materia di calcolo della misura diminuente il giudice del merito sia dotato della più ampia discrezionalità - col vincolo della motivazione, che separa la discrezionalità dall'arbitrio (tra le tante: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). Occorre pertanto che la misura diminuente delle riconosciute circostanze attenuanti sia argomentata dal giudice del merito, il che non è stato nella fattispecie, ove al riconoscimento formale della circostanza attenuante non ha corrisposto alcuna effettiva 2 diminuzione della misura sanzionatoria, né alcuna argomentazione è stata spesa a sostegno della eventuale volontà di sterilizzarne l'efficacia diminuente. 2. Fermo restando l'accertamento irrevocabile della responsabilità per i fatti-reato ritenuti in sentenza, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che applicherà la diminuzione ritenuta congrua, per quantità, al fatto già irrevocabilmente accertato, dando conto in motivazione dell'uso dei criteri che hanno orientato la discrezionalità sanzionatoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., in riferimento al reato di rapina, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Vando Scheggia, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14850 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza emessa il 5 luglio 2019 dal Tribunale di Macerata, appellata dall'imputato, che -riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di valenza per il più grave reato di rapina semplice contestato- aveva condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre la multa;
pena poi aumentata per effetto della continuazione con il reato satellite di lesioni personali. 1. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo -a motivo unico della impugnazione- la manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della misura della pena, che non teneva affatto conto della riconosciuta (in appello) sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.). La Corte territoriale dava infatti conto in motivazione del fatto che l'importo di euro 130,00, sottratto alla persona offesa, "rientra nella definizione di danno di speciale tenuità"; tuttavia, non riconosceva alla circostanza attenuante alcuna efficacia diminuente, lasciando inalterata la misura sanzionatoria calcolata in primo grado, allorquando erano state riconosciute solo le circostanze attenuanti generiche, in ragione del buon comportamento processuale dell'imputato; né la Corte di merito argomentava circa le ragioni di tale elisione dell'effetto diminuente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che attinge solo gli aspetti sanzionatori della pronuncia impugnata, connessi alla qualificazione circostanziale del fatto, e fa salvo l'accertamento irrevocabile della responsabilità per i fatti contestati è fondato. 1.1. L'art. 63, comma secondo, del codice penale, stabilisce che "Se concorrono più circostanze ... attenuanti, ... la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante ... dalla diminuzione precedente". A tale computo diminuente, dipendente dal numero di attenuanti riconosciute, pone argine il secondo comma dell'art. 67, che, per il caso di concorso di più attenuanti, impone il limite minimo del quarto della pena base. Orbene, non è dubbio che in materia di calcolo della misura diminuente il giudice del merito sia dotato della più ampia discrezionalità - col vincolo della motivazione, che separa la discrezionalità dall'arbitrio (tra le tante: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). Occorre pertanto che la misura diminuente delle riconosciute circostanze attenuanti sia argomentata dal giudice del merito, il che non è stato nella fattispecie, ove al riconoscimento formale della circostanza attenuante non ha corrisposto alcuna effettiva 2 diminuzione della misura sanzionatoria, né alcuna argomentazione è stata spesa a sostegno della eventuale volontà di sterilizzarne l'efficacia diminuente. 2. Fermo restando l'accertamento irrevocabile della responsabilità per i fatti-reato ritenuti in sentenza, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che applicherà la diminuzione ritenuta congrua, per quantità, al fatto già irrevocabilmente accertato, dando conto in motivazione dell'uso dei criteri che hanno orientato la discrezionalità sanzionatoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., in riferimento al reato di rapina, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023.