Sentenza 21 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5940 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA5940201 ELP FOL TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Massimo GENGHINI - R.G.N. 4521/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consiglierespe Cron. 12860 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere - Ud.05/03/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE BIAGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRERA GRIMALDI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 議 INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO 1035 -1- DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
ITALIANO CATENA;
intimata avverso la sentenza n. 2499/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 20/07/98 R.G.N. 877/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- 1 4521/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 1.4.1989 al Pretore del lavoro di Catania AT IT. esponeva di aver lavorato con mansioni di dattilografa alle dipendenze dell'avv. Angelo RA dal novembre 1969 al 30 aprile 1988 e di essere rimasta creditrice di somme a titolo di indennità di contingenza e di TFR. Riferiva, altresì, che il datore di lavoro non aveva provveduto a versare i prescritti contributi previdenziali, sicchè non aveva potuto maturare il diritto a pensione. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento delle somme e dei contributi dovuti. L'avv. RA si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Disposta la chiamata in causa dell'INPS ed espletata D.Ag. l'istruzione, il Pretore, con sentenza del 2.10.1995, riteneva provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato limitatamente al periodo aprile 1982/aprile 1988 e condannava il RA al pagamento della complessiva somma di lire 40.463.987, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei del credito e gli interessi legali sulle somme rivalutate, fino al soddisfo. Avverso detta sentenza proponevano appello principale il RA ed appello incidentale sia la IT che l'INPS. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 2.6.1998, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, riduceva a lire 27.460.670 l'importo dovuto dal RA;
condannava quest'ultimo al versamento in favore dell'INPS di differenze contributive dovute sull'importo di lire 2 2.133.103, oltre sanzioni civili e interessi;
rigettava l'appello incidentale della IT. I giudici di appello, per quanto qui ancora interessa, osservavano che l'appello principale doveva essere respinto in quanto le prove raccolte in primo grado, correttamente valutate dal Pretore, inducevano ragionevolmente a ritenere sussistente il rapporto di lavoro subordinato della IT nel periodo aprile 1982/aprile 1988. Avverso detta sentenza l'avv. Angelo RA ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi e illustrato da memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. AT IT non si è costituita. Motivi della decisione violazione DAg. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2094 C. C. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato nel periodo aprile 1982/aprile 1988 e sostiene che la valutazione del Tribunale è viziata dalla errata valutazione delle risultanze probatorie, oltre che priva di adeguata motivazione. Con il secondo articolato motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 2094 c.c., 429 c.p.c. e 150 disp. att. insufficiente e c.p.c., nonché omessa,c.p.c., 436 contraddittoria motivazione e deduce: a) che il Tribunale avrebbe desunto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della IT sulla base di dati includenti e di indizi inesistenti;
b) che il Tribunale, nel riformare la sentenza del Pretore in ordine alle somme dovute, avrebbe dovuto disporre d'ufficio anche in tema di rivalutazione ed interessi, disponendo che gli interessi venissero calcolati sulla somma capitale non rivalutata;
c) che il ricorso incidentale della e non respinto nel IT andava dichiarato inammissibile, era stato notificato un atto merito, poiché all'appellato totalmente differente da quello con il quale l'appello incidentale medesimo era stato proposto. Il primo motivo di ricorso ed il primo profilo di censura del secondo motivo vanno esaminati congiuntamente, concernendo entrambi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato della IT nel periodo aprile 1982/aprile 1988. Le censure in esame non sono meritevoli di accoglimento. Il ricorrente addebita al Tribunale sia l'errata applicazione dell'art. 2094 c.c., sia il vizio di motivazione, per erronea ed illogica valutazione delle risultanze processuali. Per quanto concerne la dedotta violazione di legge giova D.Ag. ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice del merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto (Cass. n. 5960 del 1999, Cass. n. 5464 del 1998, Cass. n. 13857 del 1999). Orbene, il ricorrente non muove alcuna specifica censura ai criteri adottati dal Tribunale (ancorchè implicitamente) per subordinata del rapporto di lavorodeterminare la natura in questione, ma lamenta soltanto la insufficienza degli indizi presi in considerazione dai giudici di appello a sostegno del riconoscimento della subordinazione. La censura in esame, pertanto, non ha alcuna autonoma valenza e si risolve nella prospettazione di vizi di motivazione della sentenza. Per quanto concerne invece i predetti vizi di motivazione, va ricordato che, secondo la giurisprudenza dianzi richiamata, l'accertamento degli elementi che consentono di ricondurre nel caso concreto il rapporto di lavoro nel parametro della subordinazione o dell'autonomia, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali riservato in via esclusiva al giudice del merito, che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. n. 13925 del 2000, Cass. n. 14414 del 2000). Nella specie i giudici di appello, valutando le risultanze della processuali, poiché le particolari caratteristiche ne consentivano la sicura ed prestazione lavorativa non D'Ag qualificazione, hanno individuato, nel concreto immediata elementirapporto intercorso tra le parti, specifici incompatibili con la natura autonoma del rapporto e invece propri di un rapporto di lavoro subordinato, considerandoli prevalenti e più qualificanti rispetto a quelli propri del lavoro autonomo, ed in particolare il tipo di mansioni svolte dalla IT (rispondere al telefono, ricevere i clienti, battere a macchina), l'osservanza di un ben preciso orario di lavoro desumibile dagli orari di allontanamento e rientro nella propria abitazione (la mattina dalle ore 8,30 alle ore 12/13, il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19/19,30), la circostanza che in precedenza le stesse mansioni erano state espletate da altra dipendente licenziata, l'avvenuta regolarizzazione delle omissioni contributive per il periodo in questione effettuata dal RA a norma del d.l. n. 378 del 1990. La valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale, sorretta da adeguata motivazione, non presenta 5 profili di manifesta illogicità contraddizione nell'apprezzamento delle circostanze di fatto prese in esame, né evidenzia altri vizi logici nell'iter argomentativo che sorregge la decisione. Per contro le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, sotto il profilo del vizio di motivazione, devono ritenersi inammissibili laddove prospettano l'insufficienza delle risultanze processuali ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro in questione, poiché, dando una lettura riduttiva delle prove raccolte, rispetto a quella data dai giudici di appello, si risolvono in definitiva nel sollecitare un riesame nel merito della vicenda processuale, non consentito in sede di legittimità. D'Ag. Il secondo profilo di censura del secondo motivo è infondato. ricorrente, pur ammettendo di non aver impugnato il Il . relativo capo della sentenza pretorile, sostiene che il " Tribunale avrebbe dovuto d'ufficio riformare la decisone di primo grado disponendo che gli interessi legali dovuti alla IT andassero calcolati non già sulla somma rivalutata, come stabilito dal Pretore, bensì sui ratei non rivalutati, secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte. Tali doglianze del ricorrente sono destituite di ogni fondamento, atteso che l'acquiescenza del soccombente, ancorchè determinata dalla condivisione del prevalente orientamento giurisprudenziale, ha comportato il formarsi del giudicato interno sul relativo capo della sentenza di primo grado, con conseguente immodificabilità dello stesso, mediante l'uso di poteri officiosi, da parte del giudice del gravame. Il terzo profilo del secondo motivo di ricorso, infine, inammissibile, atteso che l'attuale ricorrente non ha alcun 6 interesse ad impugnare la decisione di rigetto del ricorso incidentale proposto dalla IT (diretto ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro 1969/marzo 1982), decisione a lui pienamentenel periodo favorevole. Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra il RA e 1'INPS le spese del presente giudizio di cassazione. La mancata costituzione della IT spese nei confronti esime il Collegio dalla pronuncia sulle dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese nei confronti dell'INPS; nulla per le spese nei confronti della IT. Così deciso in Roma il 5 marzo 2001 • Il Cons. estensore Il Presidente Лианти р укой Geavante Depositions I A 0 D 3 S 1 , 3 S Shill . O 5 A T L T : L R , A O N A ' B S L E I L 3 P E 7 D S IL CANCELLIERE - D I A 0 - I T N Depositato in Cancelleria 1 S S G 1 N O O E P S E A oggi, 21 APR. 2001 M I D I G A E G A , IL CANCELERE E O D O L T R E T T I T S A R I N I L E G L D S E E E R O D