Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2013, n. 660
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Sentenza 13 novembre 2013

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In tema di reato di procurata interruzione colposa della gravidanza, la colpa lieve presuppone che la condotta sia conforme "a buone pratiche" in relazione alle concrete circostanze della vicenda. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità della colpa lieve nella condotta di un primario che aveva rinviato un parto cesareo già programmato come urgente, omettendo, tra l'altro, di proseguire il monitoraggio nonostante fossero stati rilevati sintomi di tachicardia fetale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2013, n. 660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 660
    Data del deposito : 13 novembre 2013

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