Sentenza 18 luglio 2001
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 669 "septies" cod. proc. civ., a mente della quale la condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile soltanto ai sensi degli artt. 645 ss. stesso codice, riferendosi ai provvedimenti di rigetto dell'istanza, è applicabile anche alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere emessa in sede cautelare (anche se, come nella specie, pronunciata dal giudice del reclamo), perché, presupponendo la rinuncia all'azione, equivale ad una statuizione di rigetto, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il ricordato provvedimento di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2001, n. 9766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9766 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH AT, LO IR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato CUCCI M., difesi dall'avvocato CAMBI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO VIA NICCOLOI DA UZZANO 107 - FIRENZE, in persona dell'amm.re Dr. COPPO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato CAFFARELLI FRANCESCO che lo difende unitamente all'avvocato NIGRO ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROMEDIL SDF in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di FIRENZE, depositata il 05/12/98, Rg. n. 50/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Francesco CAFFARELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT CH ed RA OC proposero ricorso, ai sensi dell'art. 1172 del codice civile, al Pretore di Firenze per la sospensione dei lavori che la ditta RO stava eseguendo sul fabbricato condominiale di via Uzano n. 107, avendo avuto il timore che la caduta dal tetto dell'immobile di calcinacci e altri materiali nella loro contigua proprietà, costituisse pericolo di danno per persone e cose.
Il Pretore, con ordinanza del 28 settembre 1998 si astenne dall'emettere provvedimenti cautelari avendo accertato che i lavori di riparazione del tetto del fabbricato erano stati completati nel corso del procedimento;
tuttavia, avendo ritenuto che vi era stata, al momento della proposizione del ricorso, una situazione di pericolo, condannò, in base al principio della soccombenza virtuale, il DO e la ditta RO al pagamento delle spese processuali a favore delle controparti.
Questa pronuncia è stata poi riformata dal Tribunale di Firenze che, con ordinanza del 5 dicembre 1998, in accoglimento del reclamo proposto dai soccombenti, ha negato al CH e alla OC il diritto al rimborso delle spese del procedimento con l'argomento che la condanna al pagamento di esse può essere irrogata, a conclusione della fase cautelare, se il ricorso sia rigettato e non se sia accolto o se sia, come nella specie, dichiarata cessata la materia del contendere;
in queste ultime ipotesi le spese devono essere liquidate con la sentenza che definisce il giudizio di merito promosso nel termine legale o in quello fissato dal giudice del procedimento cautelare.
Il CH e la OC ricorrono per cassazione con un motivo. Il DO resiste con controricorso illustrato con una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si denunzia la violazione degli art. 100 e 669- septies, comma 2^ del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 dello stesso codice e si censura la ordinanza impugnata per essersi con essa ritenuto che il Giudice debba astenersi dal provvedere sulle spese del processo se dichiari cessata la materia del contendere, in base all'erroneo presupposto che questa declaratoria debba soggiacere alla stessa disciplina prevista per la pronuncia di accoglimento della domanda, laddove la statuizione, essendo analoga a quella di rigetto, comporta la conseguenziale delibera sulle spese. E, pertanto, l'ordinanza che contiene tale delibera è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, avendo i caratteri della decisorietà e della definitività. Si soggiunge che qualora si interpretasse l'art. 669-terdecies nel senso della non impugnabilità delle ordinanze del Giudice del reclamo, la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 111 della Costituzione". Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione è inammissibile essendo previsto un diverso rimedio contro il provvedimento impugnato.
Infatti, la disposizione dell'art. 669-septies, in base alla quale "La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile soltanto ai sensi degli art. 645 e seguenti ...", riferendosi al provvedimenti di rigetto dell'istanza, è applicabile alla declaratoria di cessazione della materia del contendere emessa in sede cautelare, (anche se pronunciata dal Giudice del reclamo), perché, presupponendo la rinuncia alla azione, equivale a una statuizione di rigetto (conf. Sent. n. 2161 del 1997); e, d'altra parte, per la giurisprudenza di questa Corte, la norma dell'art. 669- septies deve interpretarsi estensivamente e ritenersi, quindi, applicabile pure nei casi di accoglimento della istanza cautelare qualora, per errore o per altro motivo, sia stata emessa la pronuncia sulle spese (v. sent. n. 647 del 2000). Dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione alla controricorrente e al pagamento degli onorari di avvocato.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Liquida dette spese in lire 282.600 e gli onorari di avvocato in tre milioni di lire.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2001