Sentenza 6 agosto 1999
Massime • 1
Le trattative di bonario componimento di una vertenza (nella specie, tra un privato ed una compagnia di assicurazione) possono integrare gli estremi dell'atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 C.C. tutte le volte in cui, dal comportamento di una delle parti, risulti il riconoscimento dell'altrui diritto di credito, essendo dipesa la mancata transazione da questioni attinenti alla liquidazione del danno e non anche all'esistenza del diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1999, n. 8477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8477 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - rel. Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO IC SPA, in persona del suo condirettore generale Avv. Sergio Cecovini ed il Sig. CA BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VARSAVIA 10 SC.B INT.8, presso lo studio dell'avvocato VITTORE PIRAS, che li difende unitamente all'avvocato ARMANDO MAGGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RG RA, ST OT;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 08480/96 proposto da:
RG RA, ST OT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VENETO 96, presso lo studio dell'avvocato SALY VALOBRA, che li difende unitamente all'avvocato PIERO MARTINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
LO IC ASSIC SPA, CA BE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 78/96 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 12/2/96 depositata il 12/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato PIERO MARTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso previa riunione dei ricorsi, per il rigetto del ricorso principale ed assorbimento dell'incidentale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1^) Nel 1988, TE BA a CO RA, deducendo di avere subito danni per effetto di un incidente stradale causato da RA ER alla guida di un motorino assicurato con la LO IC s.p.a., hanno citato davanti al Tribunale di Genova di RA e l'assicuratore, chiedendo la loro condanna al risarcimento.
I convenuti hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento per decorso del termine biennale (art. 2947, co. 2 c.c.). 2^) Il Tribunale ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione con sentenza resa in data 26.6.1992. La Corte d'Appello di Genova invece, con sentenza resa in data 7.1.1996, ha dichiarato che i danneggiati hanno diritto al risarcimento con la seguente motivazione.
Anche se il fatto che causò il danno poteva configurarsi come reato perseguibile a querela, in mancanza di questa, "non vi è motivo alcuno per una dilatazione del periodo prescrizionale a mente del terzo comma dell'art. 2947 c.c.". Invece il riconoscimento che, a norma dell'art. 2944 c.c. interrompe la prescrizione "opera anche quando l'ammissione del diritto ... risulta indirettamente per essere l'atto relativo compiuto in vista di una finalità diversa e senza consapevolezza dell'effetto ricognitivo", rilevando principalmente la consapevolezza dell'esistenza del diritto.
Sulla base di tali premesse interpretative, si doveva riconoscere efficacia interruttiva ad una lettera di sollecito inviata dal liquidatore della società assicuratrice al medico legale della stessa, significando che "la controparte intende(va) essere risarcita entro brevi termini".
Tale lettera inviata pure ai danneggiati e al loro legale, valutata nell'ambito delle trattative e degli accertamenti allora in corso conteneva un riconoscimento che il liquidatore era legittimato ad esprimere perché non eccedeva dall'ordinaria amministrazione e che esplicava l'effetto interruttivo in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento del terzo.
3^) Di tale sentenza la LO e il RA hanno chiesto la cassazione con ricorso al quale i NI resistono con controricorso e con ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^) Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata ha interpretato l'art. 2944 c.c. erroneamente, senza valutare che, per costante giurisprudenza, le trattative, quando non raggiungono l'obiettivo dell'accordo non hanno efficacia interruttiva;
pertanto, altrettanto erroneamente ha attribuito tale efficacia ad una lettera che non conteneva alcun riconoscimento del diritto al risarcimento. 2^) Il motivo è infondato.
Come riportato nel ricorso "le trattative per comporre bonariamente la vertenza . . . non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando quindi riconoscimento del diritto altrui . . . non hanno efficacia interruttiva della prescrizione" (Cass. Sent. 2189/94). È però altrettanto pacifico che "le trattative . . . possono comportare l'interruzione della prescrizione, quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito" (Cass. Sent. 9539/1992; cnf.: Sent. 4091/1994). Infatti, "il riconoscimento del diritto, che interrompe la prescrizione . . non esige formule speciali" (Cass. Sent. 576/1994) e "può essere contenuto in un atto che non abbia natura negoziale ne' carattere ricettizio e che sia diretto al perseguimento di finalità diverse, purché rechi la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del diritto".
In base a tale consolidata giurisprudenza, le trattative, da sole, non comportando necessariamente l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentano riconoscimento. L'effetto interruttivo deriva soltanto dal riconoscimento, inteso come atto volontario cosciente (consapevole dichiarazione dell'esistenza dell'altrui diritto), anche se non esprime necessariamente una volontà negoziale di ricognizione o di accertamento. Più analiticamente, nei negozi di ricognizione e di accertamento l'ordinamento collega alla volontà dei soggetti (atto di autonomia privato) l'effetto dagli stessi perseguito. Invece, il riconoscimento indicato all'art. 2944 c.c. si deve qualificare come un atto giuridico in senso stretto, nel quale rileva la volontarietà (cosciente) dell'atto, ma non la volontà dell'effetto. Pertanto, l'effetto interruttivo è collegato ad ogni atto di mero riconoscimento, anche se rivolto, come nel caso in esame, ad una finalità diversa;
inoltre tale effetto deriva anche da un (atto di) riconoscimento proveniente da una persona che, pur non essendo legittimata a formare la volontà (negoziale) dell'ente debitore ne' alla sua rappresentanza esterna, sia investito della cura degli interessi cui l'atto di riconoscimento si riconnette (Cass. Sent. 576/1994 cit.). La sentenza impugnata ha applicato correttamente i criteri interpretativi consolidati di questo S.C. e ha accertato il significato da attribuire alla corrispondenza e alle trattative con argomentazioni che il ricorso non censura specificamente, limitandosi soltanto asserire che il sollecito per sveltire la pratica non poteva costituire atto interruttivo.
3^) Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese come sarà precisato nel dispositivo.
4^) Il ricorso incidentale, con il quale si chiede la correzione della motivazione in ordine all'inizio della decorrenza della prescrizione civile per fatti che costituiscono reato perseguibile a querela, deve essere dichiarato assorbito.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 140.000= e dei relativi onorari che liquida in L.2.500.000 (duemilioni e cinquecentomila).
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1999