CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IR UC nato il [...] WA SO nato il [...] DE JE nato il [...] RO LY LY nato il [...] OH SHEDRACK nato il [...] NA KE nato il [...] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4150 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.80 comma 1 lett.a) del Dpr 309/90 rideterminava la pena nei confronti di IR CK in anni tre mesi sette di reclusione ed euro 4.500 di multa in relazione a plurimi episodi di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente di varia natura, ritenuti uniti in reati dal vincolo della continuazione. 2. Confermava per il resto la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto gli altri ricorrenti colpevoli dei reati rispettivamente ascritti di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente, sussunti i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90 e, riconosciuta la continuazione, aveva condannato WA RR alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 3.300 di multa;
DE JE alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 3.400 di multa;
R,LL LL alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.700 di multa;
OH RA in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa, UHUNAMUR£LV in anni due mesi cinque di reclusione ed euro 2.600 di multa. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese dei suddetti imputati. 3.1 La difesa di JI CK con un primo motivo di ricorso assume violazione di legge, difetto di motivazione anche in ordine alla valutazione della responsabilità del ricorrente con riferimento al capo 12, escludendo qualsiasi rilievo tipico (anche quale attività di intermediazione), ovvero concorsuale in termini di agevolazione, all'azione dell'imputato il quale aveva indicato a soggetti che lo avevano contattato per l'acquisto di stupefacente la persona a cui rivolgersi per essere ulteriormente riforniti. Rileva sul punto che alcun contributo, pure concorsuale, poteva essere riconosciuta ad un tale atteggiamento in considerazione della presenza di altri spacciatori oltre a quello segnalato e della intenzione del tossicodipendente di essere comunque rifornito. Con una ulteriore articolazione lamenta violazione di legge in relazione agli art.62 n.4 cod.pen., 81 cpv e 133 cod.pen. laddove il giudice distrettuale, per escludere la ipotesi del profitto di speciale tenuità, aveva considerato la pluralità delle cessioni operate dal ricorrente violando il principio e la ratio della disposizione attenuante che, ragionando in termini 1 di particolare levità dell'offesa o del profitto, non poteva che rivolgersi alle singole attività illecite, pure unite dalla continuazione. Per analoghe ragioni si duole della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla esclusione della circostanza attenuante per avere valorizzato, ai fini del trattamento sanzionatorio, non già il profitto conseguito dalla singola cessione quanto il lucro complessivamente atteso dall'attività di spaccio, ovvero i possibili guadagni derivanti dalla disponibilità di quantitativi rilevanti di stupefacenti o comunque superiori a quelli scambiati nelle singole cessioni, trattandosi di argomenti illogici se confrontati con le modalità dello spaccio e sul conseguimento di importi assai modesti per ogni singola cessione. Con un'ultima articolazione si duole della misura del trattamento sanzionatorio per essere stata fissata la pena base in misura del tutto sproporzionata al reato di cessione di modica quantità di stupefacente, del profitto conseguito (40 euro) e eccessiva in termini assoluti. 3.2 La difesa dei ricorrenti WA RR, RsLY LL, OH RA, NA LV assume manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e erronea interpretazione di legge penale con riferimento all'art.62 n.4 cod.pen. deducendo che la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa e sulla modestia del profitto andava condotta sulla base dei singoli atti di cessione e non poteva essere ricavata da argomentazioni generalizzanti e congetturali che facevano riferimento alla entità delle scorte, alla diversa tipologia degli stupefacenti detenuti, alla ripetitività delle cessioni e al complessivo giro di affari, argomenti che avrebbero di fatto svuotato di contenuto e di significato la suddetta circostanza attenuante la quale, in una interpretazione costituzionalmente orientata, era stata ritenuta operativa in relazione alla singola condotta delittuosa (S.U. 30 Gennaio 2020 n.24990); 3.3 La difesa di DE JE ha proposto quattro motivi di ricorso, tre dei quali relativi alla violazione di legge e al vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. In ragione della tenuità dell'offesa e del lucro conseguito, per ragioni del tutto speculari a quelle dedotte dalla difesa di IR CK. Con il quarto motivo lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la sproporzione della misura della pena base rispetto alla gravità e al disvalore dei fatti allo stesso ascritti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto da IR CK è infondato e deve essere rigettato. Il primo motivo di ricorso che attiene al riconoscimento della responsabilità dell'IR in relazione al capo di imputazione sub 12 è manifestamente infondato in quanto in contrasto con costante giurisprudenza di legittimità la quale, nel valutare la condotta di intermediazione nella cessione dello stupefacente, esclude che, ai fini della perfezione del reato nella forma consumata, l'attività svolta dall'intermediario sia stata decisiva ai fini del conseguimento dello stupefacente da parte cessionario, risultando sufficiente la idoneità dell'azione di intermediazione a porre in contatto il cedente e il richiedente lo stupefacente (sez.3, n.38535 del 12/05/2015, Di Martino, Ry.264633-01) sotto forma di qualsiasi contributo di ordine materiale e psicologico (sez.3, n.38569 del 10/06/2022, Attinà, Ry.283967). 2. Infondate sono le censure relative al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. Invero una volta riconosciuta la compatibilità logica e normativa tra la ipotesi di cui all'art.73 corna 5 d.P.R. n.309/90 e l'attenuante del lucro di speciale tenuità, "il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza si all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dell'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata" (sez.U, n.24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Ry.279499). 2.1 Premessi i principi giurisprudenziali sul punto, va riconosciuta la infondatezza del terzo motivo di ricorso che valorizza, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in parola, esclusivamente il profitto di volta in volta conseguito dal pusher, circoscrivendolo alle singole cessioni, laddove il giudice di appello, con motivazione priva di contraddizioni logico giuridiche ha invece evidenziato, sia in ragione del numero di atti di cessione dello stupefacente contestati (13), sia dalla ripetitività della condotta illecita nel corso di un mese di nnonitoraggio, sia in ragione della entità complessiva della scorta di stupefacente detenuta, destinata ad alimentare i singoli atti di spaccio, che il profitto auspicato non poteva essere ritenuto modesto. 3 2.2 H ragionamento appare del tutto coerente con l'insegnamento del giudice di legittimità a sezioni unite in quanto in ipotesi come la presente caratterizzate, oltre che da un profilo plurisoggettivo e coordinato nell'attività di spaccio, che rende il fatto privo di minimalità offensiva, dalla circostanza che il singolo atto di cessione s'inserisce una sequenza, continuata, abituale e ripetitiva di condotte di cessione di quantità, pure modeste, di sostanza stupefacente, la valutazione giudiziale ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in parola non può essere confinata a individuare il corrispettivo del singolo atto di cessione, da cui misurare il profitto, ma deve estendersi, tenuto conto delle regole indicate dall'art.133 comma 1 cod.pen., alle finalità complessivamente perseguite dall'agente, pure a fronte della modestia del corrispettivo ricavato dal singolo atto di cessione, e alla gravità dell'offesa all'interesse pubblico derivante dalla ripetitività della condotta e dalla entità delle scorte detenute che, come correttamente inferito dal giudice distrettuale, non si limitavano alla singola dose oggetto di cessione ma andavano parametrate allo svolgimento di una abituale condotta illecita all'interno di una "piazza di spaccio", quale un giardino pubblico. 2.3 La valutazione operata sul punto dalla corte di appello non è pertanto congetturale o illogica, di talchè deve essere disatteso anche il quarto motivo di ricorso. 2.4.1 Deve inoltre essere rigettato anche il secondo motivo di ricorso in quanto, come evidenziato nel paragrafo precedente, il giudice di appello non ha escluso la circostanza attenuante del lucro/danno di particolare tenuità, valorizzando il vincolo della continuazione riconosciuto tra singole condotte illecite ma ha declinato l'insegnamento delle SU sul punto, sia in relazione alla nozione di lucro, indicato dalla previsione normativa e ribadito dal giudice di legittimità anche nella sua prospettiva di lucro perseguito, sia con riferimento a evento dannoso o pericoloso in senso giuridico, idoneo a "comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purchè essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia, da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetto conseguito". 2.4.1 Il giudice distrettuale pertanto ha operato in termini non manifestamente illogici escludendo la particolare tenuità dell'evento dannoso considerato in ciascuna imputazione, tenuto conto delle complessive finalità perseguite dal reo e dell'inserimento della singola attività di cessione in un contesto soggettivo ed oggettivo caratterizzato 4 dalla abitualità e dal collegamento delle singole azioni delittuose in una prospettiva antidoverosa più ampia e proiettata nel tempo, cui necessariamente il lucro perseguito deve essere commisurato, e dalla non modestia delle sostanze stupefacenti cui l'JI attingeva per le singole cessioni. 2.5 Manifestamente infondato è infine il quarto motivo di ricorso. Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). 2.5.1 A tale riguardo poi la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale e pertanto nella specie non risulta affatto superato il limite medio edittale tenuto conto che la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 risulta punito con una pena compresa tra sei mesi e quattro anni di reclusione. Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione delle ragioni che, in ragione dei criteri offerti dalla stessa norma incriminatrice e dalle regole generali di cui al'art.133 commi 1 e 2 cod.pen. (attività organizzata, svolta in maniera professionale, spiccata pericolosità del prevenuto, condotta non occasionale ma inserita in un contesto di abitualità), la sanzione è stata determinata sulla scorta di parametri edittali medi. 3. I ricorsi della difesa degli imputati WA RR, R.LY LL, OH RA, NA LV vanno rigettati attraverso il richiamo alle ragioni indicate a sostegno del rigetto dei motivi di ricorso 2-3-4 del coimputato RO CK come esposte nel paragrafo 2 e successivi sotto- paragrafi della presente motivazione. L'argomento ulteriore sostenuto nel ricorso dei suddetti imputati e cioè che la valutazione della gravità del danno deve essere nella specie parametrata al 5 11,1 fatto che lo stupefacente era destinato a tossicodipendenti di lungo corso ovvero ad agenti sotto-copertura e che pertanto il bene giuridico protetto risulterebbe leso in misura meno incisiva è palesemente infondato, in quanto la gravità dell'evento dannoso o pericoloso, prodotto dal traffico di sostanza stupefacente, risulta del tutto indifferente alla condizione personale o alla qualità del destinatario della sostanza stupefacente, se le stesse non vengono in considerazione per una diversa qualificazione giuridica della fattispecie (si consideri le ipotesi previste dall'art. 80 comma 1 Dpr 309/90), in quanto la attenuante del danno di speciale tenuità deve riferirsi alla nozione di evento giuridico, inteso come offesa penalmente rilevante, purchè la stessa, per come concretamente accertata, risulti di tale particolare modestia "da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che l'autore del fatto si proponeva di conseguire" (sez.Un. cit., pag.14) e il giudice distrettuale ha correttamente declinato le ragioni per cui ha inteso escludere la particolare modestia dell'offesa e la irrilevanza economica del lucro che i ricorrenti si proponevano di realizzare. 5. I motivi proposti da DE JE hanno contenuto sostanzialmente assimilabile, anche sotto il profilo grafico ai motivi 2-3-4-5 proposti dal ricorrente IJ CK e devono essere pertanto rigettati per le stesse ragioni enunciate al paragrafo 2 e ai sotto-paragrafi 2.1-2.2-2.3-2.4 e 2-5 precisando quanto alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, che i parametri edittali applicati sono addirittura inferiori alla media edittale prevista per la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 (anni uno mesi sei di reclusione) e che i singoli aumenti apportati per i reati satelliti risultano indicati in misura congrua, percentualmente modesta e con argomenti privi di illogicità o contraddittorietà. 6. In conclusione i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 Ottobre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4150 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.80 comma 1 lett.a) del Dpr 309/90 rideterminava la pena nei confronti di IR CK in anni tre mesi sette di reclusione ed euro 4.500 di multa in relazione a plurimi episodi di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente di varia natura, ritenuti uniti in reati dal vincolo della continuazione. 2. Confermava per il resto la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto gli altri ricorrenti colpevoli dei reati rispettivamente ascritti di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente, sussunti i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90 e, riconosciuta la continuazione, aveva condannato WA RR alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 3.300 di multa;
DE JE alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 3.400 di multa;
R,LL LL alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.700 di multa;
OH RA in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa, UHUNAMUR£LV in anni due mesi cinque di reclusione ed euro 2.600 di multa. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese dei suddetti imputati. 3.1 La difesa di JI CK con un primo motivo di ricorso assume violazione di legge, difetto di motivazione anche in ordine alla valutazione della responsabilità del ricorrente con riferimento al capo 12, escludendo qualsiasi rilievo tipico (anche quale attività di intermediazione), ovvero concorsuale in termini di agevolazione, all'azione dell'imputato il quale aveva indicato a soggetti che lo avevano contattato per l'acquisto di stupefacente la persona a cui rivolgersi per essere ulteriormente riforniti. Rileva sul punto che alcun contributo, pure concorsuale, poteva essere riconosciuta ad un tale atteggiamento in considerazione della presenza di altri spacciatori oltre a quello segnalato e della intenzione del tossicodipendente di essere comunque rifornito. Con una ulteriore articolazione lamenta violazione di legge in relazione agli art.62 n.4 cod.pen., 81 cpv e 133 cod.pen. laddove il giudice distrettuale, per escludere la ipotesi del profitto di speciale tenuità, aveva considerato la pluralità delle cessioni operate dal ricorrente violando il principio e la ratio della disposizione attenuante che, ragionando in termini 1 di particolare levità dell'offesa o del profitto, non poteva che rivolgersi alle singole attività illecite, pure unite dalla continuazione. Per analoghe ragioni si duole della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla esclusione della circostanza attenuante per avere valorizzato, ai fini del trattamento sanzionatorio, non già il profitto conseguito dalla singola cessione quanto il lucro complessivamente atteso dall'attività di spaccio, ovvero i possibili guadagni derivanti dalla disponibilità di quantitativi rilevanti di stupefacenti o comunque superiori a quelli scambiati nelle singole cessioni, trattandosi di argomenti illogici se confrontati con le modalità dello spaccio e sul conseguimento di importi assai modesti per ogni singola cessione. Con un'ultima articolazione si duole della misura del trattamento sanzionatorio per essere stata fissata la pena base in misura del tutto sproporzionata al reato di cessione di modica quantità di stupefacente, del profitto conseguito (40 euro) e eccessiva in termini assoluti. 3.2 La difesa dei ricorrenti WA RR, RsLY LL, OH RA, NA LV assume manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e erronea interpretazione di legge penale con riferimento all'art.62 n.4 cod.pen. deducendo che la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa e sulla modestia del profitto andava condotta sulla base dei singoli atti di cessione e non poteva essere ricavata da argomentazioni generalizzanti e congetturali che facevano riferimento alla entità delle scorte, alla diversa tipologia degli stupefacenti detenuti, alla ripetitività delle cessioni e al complessivo giro di affari, argomenti che avrebbero di fatto svuotato di contenuto e di significato la suddetta circostanza attenuante la quale, in una interpretazione costituzionalmente orientata, era stata ritenuta operativa in relazione alla singola condotta delittuosa (S.U. 30 Gennaio 2020 n.24990); 3.3 La difesa di DE JE ha proposto quattro motivi di ricorso, tre dei quali relativi alla violazione di legge e al vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. In ragione della tenuità dell'offesa e del lucro conseguito, per ragioni del tutto speculari a quelle dedotte dalla difesa di IR CK. Con il quarto motivo lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la sproporzione della misura della pena base rispetto alla gravità e al disvalore dei fatti allo stesso ascritti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto da IR CK è infondato e deve essere rigettato. Il primo motivo di ricorso che attiene al riconoscimento della responsabilità dell'IR in relazione al capo di imputazione sub 12 è manifestamente infondato in quanto in contrasto con costante giurisprudenza di legittimità la quale, nel valutare la condotta di intermediazione nella cessione dello stupefacente, esclude che, ai fini della perfezione del reato nella forma consumata, l'attività svolta dall'intermediario sia stata decisiva ai fini del conseguimento dello stupefacente da parte cessionario, risultando sufficiente la idoneità dell'azione di intermediazione a porre in contatto il cedente e il richiedente lo stupefacente (sez.3, n.38535 del 12/05/2015, Di Martino, Ry.264633-01) sotto forma di qualsiasi contributo di ordine materiale e psicologico (sez.3, n.38569 del 10/06/2022, Attinà, Ry.283967). 2. Infondate sono le censure relative al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. Invero una volta riconosciuta la compatibilità logica e normativa tra la ipotesi di cui all'art.73 corna 5 d.P.R. n.309/90 e l'attenuante del lucro di speciale tenuità, "il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza si all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dell'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata" (sez.U, n.24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Ry.279499). 2.1 Premessi i principi giurisprudenziali sul punto, va riconosciuta la infondatezza del terzo motivo di ricorso che valorizza, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in parola, esclusivamente il profitto di volta in volta conseguito dal pusher, circoscrivendolo alle singole cessioni, laddove il giudice di appello, con motivazione priva di contraddizioni logico giuridiche ha invece evidenziato, sia in ragione del numero di atti di cessione dello stupefacente contestati (13), sia dalla ripetitività della condotta illecita nel corso di un mese di nnonitoraggio, sia in ragione della entità complessiva della scorta di stupefacente detenuta, destinata ad alimentare i singoli atti di spaccio, che il profitto auspicato non poteva essere ritenuto modesto. 3 2.2 H ragionamento appare del tutto coerente con l'insegnamento del giudice di legittimità a sezioni unite in quanto in ipotesi come la presente caratterizzate, oltre che da un profilo plurisoggettivo e coordinato nell'attività di spaccio, che rende il fatto privo di minimalità offensiva, dalla circostanza che il singolo atto di cessione s'inserisce una sequenza, continuata, abituale e ripetitiva di condotte di cessione di quantità, pure modeste, di sostanza stupefacente, la valutazione giudiziale ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in parola non può essere confinata a individuare il corrispettivo del singolo atto di cessione, da cui misurare il profitto, ma deve estendersi, tenuto conto delle regole indicate dall'art.133 comma 1 cod.pen., alle finalità complessivamente perseguite dall'agente, pure a fronte della modestia del corrispettivo ricavato dal singolo atto di cessione, e alla gravità dell'offesa all'interesse pubblico derivante dalla ripetitività della condotta e dalla entità delle scorte detenute che, come correttamente inferito dal giudice distrettuale, non si limitavano alla singola dose oggetto di cessione ma andavano parametrate allo svolgimento di una abituale condotta illecita all'interno di una "piazza di spaccio", quale un giardino pubblico. 2.3 La valutazione operata sul punto dalla corte di appello non è pertanto congetturale o illogica, di talchè deve essere disatteso anche il quarto motivo di ricorso. 2.4.1 Deve inoltre essere rigettato anche il secondo motivo di ricorso in quanto, come evidenziato nel paragrafo precedente, il giudice di appello non ha escluso la circostanza attenuante del lucro/danno di particolare tenuità, valorizzando il vincolo della continuazione riconosciuto tra singole condotte illecite ma ha declinato l'insegnamento delle SU sul punto, sia in relazione alla nozione di lucro, indicato dalla previsione normativa e ribadito dal giudice di legittimità anche nella sua prospettiva di lucro perseguito, sia con riferimento a evento dannoso o pericoloso in senso giuridico, idoneo a "comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purchè essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia, da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetto conseguito". 2.4.1 Il giudice distrettuale pertanto ha operato in termini non manifestamente illogici escludendo la particolare tenuità dell'evento dannoso considerato in ciascuna imputazione, tenuto conto delle complessive finalità perseguite dal reo e dell'inserimento della singola attività di cessione in un contesto soggettivo ed oggettivo caratterizzato 4 dalla abitualità e dal collegamento delle singole azioni delittuose in una prospettiva antidoverosa più ampia e proiettata nel tempo, cui necessariamente il lucro perseguito deve essere commisurato, e dalla non modestia delle sostanze stupefacenti cui l'JI attingeva per le singole cessioni. 2.5 Manifestamente infondato è infine il quarto motivo di ricorso. Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). 2.5.1 A tale riguardo poi la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale e pertanto nella specie non risulta affatto superato il limite medio edittale tenuto conto che la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 risulta punito con una pena compresa tra sei mesi e quattro anni di reclusione. Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione delle ragioni che, in ragione dei criteri offerti dalla stessa norma incriminatrice e dalle regole generali di cui al'art.133 commi 1 e 2 cod.pen. (attività organizzata, svolta in maniera professionale, spiccata pericolosità del prevenuto, condotta non occasionale ma inserita in un contesto di abitualità), la sanzione è stata determinata sulla scorta di parametri edittali medi. 3. I ricorsi della difesa degli imputati WA RR, R.LY LL, OH RA, NA LV vanno rigettati attraverso il richiamo alle ragioni indicate a sostegno del rigetto dei motivi di ricorso 2-3-4 del coimputato RO CK come esposte nel paragrafo 2 e successivi sotto- paragrafi della presente motivazione. L'argomento ulteriore sostenuto nel ricorso dei suddetti imputati e cioè che la valutazione della gravità del danno deve essere nella specie parametrata al 5 11,1 fatto che lo stupefacente era destinato a tossicodipendenti di lungo corso ovvero ad agenti sotto-copertura e che pertanto il bene giuridico protetto risulterebbe leso in misura meno incisiva è palesemente infondato, in quanto la gravità dell'evento dannoso o pericoloso, prodotto dal traffico di sostanza stupefacente, risulta del tutto indifferente alla condizione personale o alla qualità del destinatario della sostanza stupefacente, se le stesse non vengono in considerazione per una diversa qualificazione giuridica della fattispecie (si consideri le ipotesi previste dall'art. 80 comma 1 Dpr 309/90), in quanto la attenuante del danno di speciale tenuità deve riferirsi alla nozione di evento giuridico, inteso come offesa penalmente rilevante, purchè la stessa, per come concretamente accertata, risulti di tale particolare modestia "da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che l'autore del fatto si proponeva di conseguire" (sez.Un. cit., pag.14) e il giudice distrettuale ha correttamente declinato le ragioni per cui ha inteso escludere la particolare modestia dell'offesa e la irrilevanza economica del lucro che i ricorrenti si proponevano di realizzare. 5. I motivi proposti da DE JE hanno contenuto sostanzialmente assimilabile, anche sotto il profilo grafico ai motivi 2-3-4-5 proposti dal ricorrente IJ CK e devono essere pertanto rigettati per le stesse ragioni enunciate al paragrafo 2 e ai sotto-paragrafi 2.1-2.2-2.3-2.4 e 2-5 precisando quanto alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, che i parametri edittali applicati sono addirittura inferiori alla media edittale prevista per la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 (anni uno mesi sei di reclusione) e che i singoli aumenti apportati per i reati satelliti risultano indicati in misura congrua, percentualmente modesta e con argomenti privi di illogicità o contraddittorietà. 6. In conclusione i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 Ottobre 2022