Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2003, n. 10321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10321 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 0 32 1/03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: President Dott. Guglielmo R.G.N. 781/01 23074 ONATI VISCIDO- Consigliere Cron. Dott. Mario Dott. Natale' - Consigliere CAPITANIO Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud.28/02/03 Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA f sul ricorso proposto da: LD LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell'avvocato PINO CUSIMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER GIUSEPPE DOLCINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NAZIONALE DI PREVIDENZA PER DIPENDENTI ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA INADEL, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA2003 pro tempore, 1282 CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato -1- ANTONIO BOVA, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
EL ORFANOTROFI & ISTITUTI RIUNITI (ROIR) di CESENA;
intimati avversO la sentenza n. 1283/99 del Tribunale di FORLI', depositata il 23/12/99 - R.G. N. 373/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato CUSIMANO;
udito l'Avvocato BOVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio EM AL ex dipendente del LL Orfanotrofi e Istituti Riuniti ( R.O.I.R.) di Cesena, collocato in quiescenza nel periodo di vigore del decreto presidenziale n. 333 del 3 agosto 1990 recante la disciplina dell'accordo economico collettivo del personale del comparto delle autonomie locali, con ricorso al Pretore di Forlì convenne in giudizio I'DA e l'ex datore di lavoro chiedendo che venisse accertato nei confronti di entrambe i convenuti il proprio diritto alla liquidazione dell'indennità premio di servizio, con inclusione nelle retribuzioni poste base del calcolo della suddetta indennità, degli interi benefici economici previsti dal citato DPR n.333 del 1990, con conseguente condanna dell' DA alla corresponsione della differenza tra indennità così rideterminata e quella effettivamente liquidata oltre accessori. Premesso di esser stato collocato in quiescenza dopo il 1 dicembre 1988, espose che per effetto dell'articolo 43 del citato DPR 333 del 1990 gli aumenti stipendiali spettanti al personale del comparto autonomie locali nel periodo di vigenza contrattuale, ossia dall'1gennaio '1998 al 31 dicembre 1990 erano stati scaglionati nel tempo e corrisposti alle scadenze dell'1luglio '88, dell'1 ottobre '89, e dell'1 luglio '90, e che ai sensi dell'articolo 46 del detto decreto le nuove misure di stipendi avrebbero dovuto avere effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali assistenziali e relativi contributi nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale". Inoltre, " detti benefici economici sarebbero stati corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dall'articolo 43 al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale ". 1 - - Nella resistenza dell'DA e nella contumacia del R.O.I.R., il Pretore di Forli rigettò la domanda, con sentenza confermata in appello dal tribunale della stessa sede. Nella motivazione il tribunale ha osservato che l'articolo 46 del DPR n. 333 sopra menzionato estende l'efficacia degli aumenti di stipendio previsti all'articolo 43 dello stesso decreto per i periodi vigenza contrattuale alle prestazioni retributive e pensionistiche fra le quali l'indennità di buonuscita cui corrisponde l' indennità premio di servizio, al tempo stesso precisando, però, che i benefici economici in questione sono corrisposti integralmente al personale comunque cessato al servizio con diritto pensione nel periodo di vigenza contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dall'articolo 43 ". Poiché " l'indennità premio di servizio viene corrisposta una tantum ad un'unica scadenza, tale disposizione va intesa secondo il Tribunale nel senso che la determinazione del relativo ammontare al momento della cessazione del rapporto deve essere compiuta avendo riguardo gli aumenti retributivi e effettivamente maturati a tale data. D'altra parte la diversa interpretazione della norma proposta dall'appellante, secondo cui l'intento dell'accordo economico recepito dal regolamento è di estendere integralmente i benefici economici nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo vigenza contrattuale con conseguente diritto di questi ultimi alla rideterminazione, in via retroattiva, per il periodo triennale di vigenza contrattuale, della retribuzione contributiva posta a base del calcolo dell'ammontare dell'indennità premio di servizio, non può essere condivisa in quanto contrastante con la disposizione di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152. Infatti secondo tale disposizione l'indennità premio di servizio è pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi considerata in ragione dell'80%, il che rende evidente, ad avviso del Tribunale, come la retribuzione presa a base del calcolo 2 debba esser quella effettivamente percepita nell'anno antecedente al pensionamento, non potendo tenersi conto degli emolumenti non ancora percepiti sui quali non è stato pagato alcun contributo. D'altra parte, sempre secondo il Tribunale, la diversa interpretazione dell'articolo 43 del D.P.R.. sostenuta dall'appellante implicherebbe l'abrogazione parziale di una norma inderogabile di legge ad opera di un atto normativo secondario in contrasto con il principio generale della gerarchia delle fonti normative, con necessaria disapplicazione, in tal caso, della disciplina regolamentare incompatibile con la normativa di grado superiore. EM AL chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo. L'DA resiste con controricorso. II R.O.I.R non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione falsa applicazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e degli articoli 43 e 46 del DPR n. 333 del 1990, in relazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver erroneamente ritenuto che possa sussistere un contrasto fra la pretesa ad ottenere la riliquidazione dell'indennità premio di servizio sulla base delle maggiorazioni retributive riconosciute dal DPR 333 del 1990 e l'articolo 4 della legge n. 152 del 1968, e di non aver considerato che la soluzione accolta finisce con il privare di significato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983 n. 93, a norma del quale i miglioramenti retributivi previsti dall'accordo sindacale per il personale collocato in quiescenza nell'indicato arco di tempo cui vengono riferiti devono essere corrisposti integralmente e cioè in misura pari al trattamento economico regime. 3 Il motivo è infondato alla stregua del principio, più volte affermato da questa Corte in controversie analoghe a quella ora in esame, secondo cui qualora il dipendente dell'ente locale abbia già percepito prima del collocamento a riposo solo alcune delle rate dei benefici stipendi agli previsti mediante rateizzazione scaglionata nel tempo dal DPR 28 novembre 1990, n. 384, l'indennità premio di servizio (nella cui base di calcolo dell'essere assunta la retribuzione effettivamente percepita negli ultimi mesi per la quale è stata versata alla contribuzione) deve essere determinata senza tener conto degli aumenti retributivi in concreto non percepiti dal pensionato in quanto previsti per scaglioni successivi alla suddetta messa in quiescenza. ( Cass. 3 ottobre 1998, n. 9822; sostanzialmente nello stesso senso, in precedenza Cass. 10 giugno 1997, n. 5200, successivamente 8 ottobre 1999, n. 11309; 7 dicembre 1999, n. 13672) principio non contraddetto da Cass. 18 febbraio 2000, n. 1885, la quale ha solo ribadito che gli aumenti retributivi introdotti da una disciplina successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ma decorrenti da un momento anteriore a tale cessazione, si devono prendere in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione contributiva utile quale base di computo dell'indennità di premio di premio di servizio, il che, pur essendo esatto, non fornisce una soluzione del problema ora all'esame diversa da quella accolta nelle decisioni precedentemente citate, trattandosi pur sempre di stabilire se, attraverso lo scaglionamento degli aumenti disposto dal DPR più volte menzionato, si sia rateizzato un beneficio unico ovvero se, come deve ritenersi, si siano attribuiti incrementi destinati a maturare in date via via successive, con la conseguenza che, in definitiva, la retroattività dell' aumento, esattamente valorizzata dalla cit. sentenza n. 1885 del 2000 di questa Corte, si deve valutare con riguardo, appunto, alle diverse date di maturazione. Il ricorso è dunque rigettato;
nulla per le spese, data la natura della controversia. 4 --- P.M.Q. Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 28 febbraio 2003 Il consigliere estensore Il Presidente Guglielmo Sciarelli Filippo Curcuruto Anglilms I haull IL CANCELLIERE 3 tob raucoсо 0 3 1 5 A I S . Depositato in Cancelleria D . S T , A R N T O A , ' L 3 Doggi, 1 LUG. 2003 L L A 7 L S - O E E 8 B P - D IL CANCELLIERE I S 1 I D I 1 S N A N rauco E G T E S O S G O I A G P A E D M L E I O , T A A O T I D R L R T L I E S E T I D D G N O E E S R E 5 .... All