Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
In tema di calunnia, l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato, in quanto l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità "sic et simpliciter" all'incolpato.
Commentario • 1
- 1. Incolpare qualcuno di un reato: può comportare reato per chi denuncia?Ilaria Parlato · https://www.studiocataldi.it/ · 16 gennaio 2019
Avv. Ilaria Parlato - Incolpare taluno di un reato: può comportare reato per lo stesso denunciante? Sì, incolpare qualcuno di un reato può costituire - alla presenza di determinati presupposti di fatto e di diritto - ipotesi di reato a carico dello stesso denunciante. Il reato di calunnia La condotta punibile L'elemento soggettivo Il reato di calunnia Non a caso può integrare gli estremi del reato di calunnia il quale - per espresso dispositivo dell'art. 368 c.p. - sussiste allorché un soggetto "con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2012, n. 26819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26819 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 764
Dott. CITTERIO LO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 4365/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI COMO;
nei confronti di:
1) EO AR;
2) AR DO N. IL 14/12/1939 C/;
3) GA RL AR N. IL 02/09/1947 C/;
4) TO IO N. IL 26/03/1961 C/;
avverso la sentenza n. 6577/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO, del 29/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Riello L. che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Pafundi (per AL e ER) che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 29.06.2011 il GUP del Tribunale di Como dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di AL OM, ER CA IA e TO NT in ordine:
a)- al delitto di calunnia continuata in danno di AN IO, AN GI e ON LO, per averli falsamente accusati in più occasioni, nel corso di una causa che vedeva i AN, assistiti dall'avv. ON, promotori di una procedura esecutiva nei confronti del AL e della ER, assistiti dall'avv. TO, di aver posto in essere, con le loro richieste pressanti ed eccedenti il dovuto, un tentativo di estorsione;
b)- al delitto di calunnia in danno di ON LO, per averlo falsamente accusato, nell'atto di citazione in riassunzione a sensi dell'art. 616 c.p.p., di avere, comunicando, con lettere indirizzate alla banca di Legnano e al Comune di S. Fedele Intelai, che i signori AL e ER erano legittimati passivi di una vendita in esproprio benché i debiti fossero stati pagati, posto in essere una diffamazione nei loro confronti.
Rilevava in particolare il GUP che le condotte tenute dai prevenuti furono motivate dalla radicata convinzione che il credito azionato dai AN fosse superiore al dovuto, e ciò sulla base di articolate argomentazioni di natura giuridica e contabile, quali illustrate nella memoria difensiva dell'avv. TO. Tanto portava ad escludere in capo ad essi la consapevolezza dell'innocenza degli accusati.
Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como e la parte civile avv. ON.
I ricorrenti, richiamando anche la competenza professionale dell'avv. TO, rilevano che:
- i prevenuti, lungi dal limitarsi a una contestazione del debito, hanno reiteratamente e arbitrariamente qualificato la condotta degli accusati come estorsiva;
- nessuna motivazione è stata resa dal GUP in ordine al proscioglimento dalla calunnia per diffamazione in danno dell'avv. ON.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Per quanto concerne, invero, il delitto di calunnia, deve osservarsi, in via generale, che, perché si realizzi il dolo di tale reato, è necessario che chi formula la falsa accusa abbia certezza dell'innocenza dell'incolpato. L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l'elemento soggettivo.
Si è tuttavia precisato (v., per tutte, Sez. 6, 14 marzo 1996, Gardi) che tale esclusione opera solo se il convincimento dell'accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni. A quest'ultimo riguardo, occorrono però alcuni chiarimenti. Se, invero, l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o comunque di corretta rappresentazione nella denuncia, la omissione di tale verifica o rappresentazione determina effettivamente la dolosità di un'accusa espressa in termini perentori. L'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone infatti la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato. Quando invece l'erroneo convincimento riguarda profili valutativi della condotta oggetto di accusa, non descritta in sè in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea a integrare il dolo tipico della calunnia.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, secondo la ricostruzione del GUP, la falsità delle accuse rivolte dai prevenuti attiene precipuamente ai profili soggettivi dell'operare degli accusati, ritenuto dagli imputati - alla stregua delle loro valutazioni giuridiche e contabili sul titolo esecutivo azionato - come animato con ogni probabilità da finalità indebite, tali da connotarlo all'illiceità anche penale. Ne è scaturita, quindi, secondo la detta ricostruzione, una rappresentazione falsata, non di fatti, ma di intenti, determinata dalla particolarità della vicenda in cui i prevenuti si sono trovati coinvolti, che li ha indotti a leggere senza comprovata malafede, alcuni passaggi della condotta degli accusati in una luce ingiustamente persecutoria. Tale ricostruzione del GUP appare logicamente motivata e idonea a vincere le obiezioni sollevate nei ricorsi, che insistono sulla volontarietà, che non e in discussione, dell'attribuzione alle condotte degli accusati del connotato della illiceità penale. Le argomentazioni giustificative sviluppate nella sentenza, pur se appaiono in qualche passaggio come riferite solo alla calunnia di tentata estorsione ricomprendono in realtà nella sostanza anche l'imputazione della calunnia di diffamazione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012