Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 9073
CASS
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancata valutazione delle prove nuove

    Le nuove prove sono considerate parziali e generiche, non sufficienti a scardinare il quadro probatorio esistente, costituito da intercettazioni, prove di altro processo, dichiarazioni di altre prostitute e testimonianze di polizia giudiziaria. Le interpretazioni alternative proposte dal ricorrente non intaccano il quadro generale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine alla valenza delle nuove prove rispetto alle intercettazioni telefoniche

    Le nuove prove non sono ritenute in grado di scardinare il quadro probatorio esistente, inclusa la valenza delle intercettazioni.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della regola del ragionevole dubbio alla luce delle indagini difensive

    La Corte ritiene che il quadro probatorio complessivo, nonostante le indagini difensive, non sia stato scalfito in modo tale da giustificare una revisione.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle nuove prove difensive e travisamento degli atti processuali

    Le prove difensive sono ritenute parziali e generiche, non idonee a ribaltare l'accertamento di responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 9073
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9073
    Data del deposito : 9 marzo 2026

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