Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 9073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9073 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
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Composta da
AL CE VA ER
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente-
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DA CR
-Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9073/2026 Roma, li, 09/03/2026
Sent.n.sez.1365/2025 CC - 04/11/2025 R.G.N. 22502/2025
sul ricorso di IN TI CU, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 23/05/2025 della Corte di appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DA CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 23 maggio 2025 la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta al ricorrente di revisione della sentenza in data 31 gennaio 2024 della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la sentenza in data 20 maggio 2020 del Tribunale di Lecce che aveva condannato l'imputato per agevolazione e sfruttamento della prostituzione aggravati.
2.Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancata valutazione delle prove nuove, costituite dalle dichiarazioni testimoniali di donne che avevano escluso un suo ruolo nel reclutamento delle prostitute e comunque qualsiasi coinvolgimento nei fatti ascrittigli (primo motivo), il vizio di motivazione in ordine alla valenza delle nuove prove rispetto alle intercettazioni telefoniche (secondo motivo), la violazione di legge per l'erronea applicazione della regola del ragionevole dubbio alla luce delle indagini difensive realizzate (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per erronea valutazione delle nuove prove difensive e per travisamento degli atti processuali (quarto motivo).
Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 8027a563744127-Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2557baedc2c5cfa Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le nuove prove sopravvenute che giustificano la revisione della condanna ai sensi della lett. c) dell'art. 630 cod. proc. pen. sono quelle che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto. Le nuove prove devono essere dunque di tale pregnanza da ribaltare il costrutto accusatorio (tra le più recenti, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422-01; Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 27643701). Nel caso in esame, le nuove prove, consistenti nelle dichiarazioni di tre prostitute, di cui una divenuta moglie del ricorrente, acquisite in sede di indagini difensive, sono parziali, perché non attingono l'intero quadro probatorio, e comunque generiche, perché non valgono a disarticolare l'inequivoco tenore delle intercettazioni. Le donne hanno descritto il CU come un ragazzo introverso che veniva in Italia per acquistare auto da rottamare e rivendere in Romania, che era ospitato da loro, ma che non si occupava della prostituzione, limitandosi a ritirare i soldi nel loro interesse tramite Western Union, senza alcun coinvolgimento nella loro attività. La Corte di appello di Potenza ha escluso l'idoneità di tali dichiarazioni a ribaltare l'accertamento di responsabilità. Il ricorrente, invece, ha sostenuto che tali dichiarazioni hanno consentito di lumeggiare le intercettazioni, sulla base delle quali è stato condannato, perché la n. 942 delle ore 20,54 del 28 agosto 2008 andava interpretata nel senso che intendeva acquisire una posizione di predominio nel commercio delle automobili da rottamare in Verona, mentre la n. 1049 del 20 gennaio 2009 alle ore 23,22 non poteva riferirsi a una sua donna perché non vi era una prostituta di "sua proprietà" o che gestiva direttamente. Ritiene il Collegio che la Corte di appello di Potenza abbia correttamente dichiarato inammissibile l'istanza atteso che il ricorrente ha proposto una contestazione parziale delle prove, proponendo un'interpretazione alternativa che non scalfisce il quadro generale, costituito, innanzi tutto, dalle prove acquisite in altro processo, di cui questo è uno stralcio, ove è stata accertata irrevocabilmente l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al reclutamento delle prostitute e capeggiata da RG, fratello del ricorrente, poi, dalle intercettazioni, quindi dalle dichiarazione di altre prostitute e della teste di polizia giudiziaria che ha effettuato le indagini. Il Tribunale di Lecce ha evidenziato, in particolare, che nella telefonata n. 390, ore 15,41 del 12 novembre 2008, non contestata dal ricorrente, questi ha chiamato il fratello RG per dirgli che c'erano due ragazze di Genova, "due delle mie"; nella telefonata n. 942, invece ha detto che in quei luoghi (Verona) c'erano "due donne e quaranta scemi" e che là va a "cinquanta...settanta", alludendo al corrispettivo pagato dalla clientela, al che la -M Badea, alias Pacala, che nelle indagini difensive ha dichiarato che si stava parlando di auto, ha replicato "va bene, ma non parlare più a telefono", senza spiegare per quale ragione abbia pronunciato tale frase, se l'oggetto della conversazione era lecito;
nella telefonata n. 1049, ore 23,22 del 20 gennaio 2009, di esplicito tenore, RG e NI IA ES, alias Zugravu, hanno discusso della prostituzione della donna di CU e dell'imputazione dei proventi di quella a questo, sennonché nelle indagini difensive l'interlocutrice ha negato che CU avesse una donna, senza offrire una spiegazione alternativa della conversazione. Infine, le dichiaranti hanno affermato che il ricorrente ritirava i loro soldi per mezzo della Western Union per bonificarli alle famiglie circostanza incoerente con l'accertamento della polizia giudiziaria che ha rintracciato una serie di versamenti di danaro a partire dall'agosto 2008 in favore di RG e CU per mezzo della Western Union da parte di alcune ragazze che si
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Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 8027a563744127-Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2557baedc2c5cfa Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
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prostituivano.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore
DA MA
Il Presidente AL CE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge
Firmato
Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 8027a563744127-Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 21557baedc2c5cfa Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4